Communication from the Commission pursuant to Article 8 of Directive 93/38/EEC

Published date03 June 1999
Subject MatterTelecommunications,Freedom of establishment,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, C 156, 03 June 1999
EUR-Lex - 31999Y0603(01) - IT 31999Y0603(01)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE

Gazzetta ufficiale n. C 156 del 03/06/1999 pag. 0003 - 0004


Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE

(1999/C 156/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Elenco, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, dei servizi da considerare esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva

La direttiva 93/38/CEE si applica, in particolare, agli appalti aggiudicati dagli operatori del settore delle telecomunicazioni; gli obblighi imposti dalla direttiva, peraltro, non sono più giustificati nel regime di concorrenza realizzatosi dopo la recente liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni nell'Unione euorpea. L'articolo 8 della direttiva prevede, a tale effetto, che gli appalti aggiudicati dai servizi di telecomunicazioni che operano in condizioni di concorrenza effettiva possono essere esonerati dal campo di applicazione di detta direttiva. La Commissione, nella propria comunicazione relativa agli appalti pubblici nell'Unione europea(1), ha indicato che avrebbe esaminato la possibilità di dare applicazione a tale articolo.

A tal fine, ha invitato, con avviso pubblicato il 2 settembre 1998 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(2), gli enti aggiudicatori del settore delle telecomunicazioni a comunicarle, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, i servizi di telecomunicazione da essi considerati, ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo, esclusi dal campo di applicazione della direttiva in quanto altri organismi sono liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica ed a condizioni sostanzialmente identiche(3).

Nella quarta relazione sull'attuazione della normativa in materia di telecomunicazioni(4), d'altra parte, la Commissione ha constatato i progressi compiuti dagli Stati membri nel mettere in atto il quadro legislativo sul quale risiede la piena liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Ha notato, in particolare, che le autorità nazionali di regolamentazione sono operative in tutti gli Stati membri ed hanno...

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