Council Directive 93/38/EEC of 14 June 1993 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors
Published date | 09 August 1993 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Telecommunications,Freedom of establishment,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 199, 9 August 1993 |
Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 09/08/1993 pag. 0084 - 0138
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 4 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 4 pag. 0177
DIRETTIVA 93/38/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100 A e 113,
vista la proposta della Commissione(1) ,
in cooperazione con il Parlamento europeo(2) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,
1. considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
3. considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi;
4. considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;
5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici(4) , e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture(5) ;
6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;
7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;
8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;
9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;
10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;
11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;
13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;
14. considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;
15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;
16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;
17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non permetterebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;
18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87(6) e (CEE) n. 3976/87(7) , la direttiva 87/601/CEE(8) e la decisione 87/602/CEE(9) mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;
19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono «ferry» marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di «ferry» costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;
20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva;
21. considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;
22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario;
23. considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVI A e XVI B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazionai Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVI A e XVI B;
24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fondi su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva;
25. considerando che, a norma dell'articolo 130 F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per...
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