Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 26 de septiembre de 2019.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62018CC0785 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2019:789 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Date | 26 September 2019 |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 26 settembre 2019(1)
Causa C‑785/18
GAEC Jeanningros
contro
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Ministre de l’Économie et des Finances,
con l’intervento di:
Comité interprofessionnel de gestion du Comté
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Questione pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Modifica del disciplinare di un prodotto – Modifica non minore – Modifica minore – Domanda di modifica minore impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale che respinge il ricorso in seguito alla decisione della Commissione – Denominazione di origine protetta Comté»
1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2), le denominazioni di origine protetta (in prosieguo: «DOP») devono essere conformi a un disciplinare contenente il nome, la descrizione del prodotto, il metodo di ottenimento, la delimitazione della zona geografica e altre informazioni pertinenti.
2. Il disciplinare può essere modificato mediante procedimenti amministrativi composti, analoghi a quelli che disciplinano la registrazione iniziale delle DOP, nei quali intervengono sia le autorità nazionali che la Commissione. La relativa disciplina è contenuta in un regolamento delegato (3) e in un regolamento di esecuzione (4), e varia leggermente a seconda dell’importanza di tali modifiche.
3. La questione pregiudiziale sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) consentirà alla Corte di chiarire la funzione degli organi giurisdizionali chiamati a controllare la validità delle decisioni assunte dalle autorità nazionali nel contesto di tali procedimenti.
4. In particolare, occorrerà chiarire se, qualora la Commissione abbia accolto una domanda di modifica «minore» del disciplinare di una DOP, approvata dalle autorità di uno Stato membro, i giudici di tale Stato debbano pronunciarsi sui ricorsi pendenti contro le decisioni nazionali con le quali è stata accolta detta modifica.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 1151/2012
5. A termini dell’articolo 7:
«1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica (…);
b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
c) la definizione della zona geografica delimitata (…) e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento (...);
f) gli elementi che stabiliscono:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o
ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
(...)
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.
(...)».
6. L’articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, dispone quanto segue:
«Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso».
7. L’articolo 53 così prevede:
«1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.
Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:
a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;
c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
d) riguarda la zona geografica delimitata; o
e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
(...)».
2. Regolamento delegato n. 664/2014
8. L’articolo 6 («Modifica di un disciplinare»), paragrafo 2, stabilisce quanto segue:
«Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell’indicazione. (...)
La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento [n. 1151/2012]. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l’approvazione.
Le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda.
Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa.
La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Regolamento di esecuzione n. 668/2014
9. L’articolo 10 («Procedura di modifica di un disciplinare») così recita:
«1. Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.
(...)
2. Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato VII del presente regolamento.
Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.
Nelle domande presentate dagli Stati membri dell’Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. (…) Le domande di modifica minore nei casi citati all’articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.
(...)».
B. Diritto nazionale. Decreto dell’8 settembre 2017 del Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo alla modifica del disciplinare della DOP «Comté» (5).
10. L’articolo 1 dispone quanto segue:
«Il disciplinare della denominazione di origine protetta “Comté” è approvato per la trasmissione alla Commissione europea, quale modificato su proposta del comitato permanente del comitato nazionale delle denominazioni del latte, agroalimentari e forestali dell’Istituto nazionale dell’origine e della qualità».
11. Ai sensi dell’articolo 2:
«Il presente decreto si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta “Comté”.
La data di approvazione delle modifiche da parte della Commissione europea è resa pubblica mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, accompagnato, se necessario, dalla versione approvata del disciplinare».
II. Controversia principale e...
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