Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 1 de octubre de 2020.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2020:775
Date01 October 2020

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 1° ottobre 2020(1)

Cause riunite C155/19 e C156/19

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

contro

De Vellis Servizi Globali Srl,

nei confronti di:

Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl,

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI),

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)]

«Procedimento pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Amministrazione aggiudicatrice – Organismo di diritto pubblico – Nozione – Federazione calcistica nazionale – Soddisfacimento di esigenze di interesse generale – Vigilanza di un organismo di diritto pubblico sulla gestione della federazione»






1. Nella sentenza dell’11 settembre 2019 (2), la Corte di giustizia ha esaminato se un comitato olimpico nazionale (quello italiano) esercitasse un «controllo pubblico» su due federazioni sportive del suo paese (3), «ai fini della loro classificazione o nel settore delle amministrazioni pubbliche o nel settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie», conformemente alle norme del Sistema europeo dei conti (4).

2. Il Consiglio di Stato (Italia) sottopone ora alla Corte due domande di pronuncia pregiudiziale, di identico contenuto, che vertono sul medesimo problema, ma non sotto il profilo contabile, bensì sotto quello degli appalti pubblici. Nelle controversie principali esso deve accertare se la Federazione Italiana Giuoco Calcio (in prosieguo: la «FIGC») sia stata istituita per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale e, in caso affermativo, se il Comitato olimpico nazionale italiano (in prosieguo: il «CONI») ne controlli la gestione.

3. Dalla soluzione di tali dubbi può dipendere se un contratto stipulato dalla FIGC, sul quale vertono le controversie, debba essere sottoposto alle procedure disciplinate dalla direttiva 2014/24/UE (5) e alle norme nazionali che traspongono quest’ultima nel diritto interno. Detta circostanza ricorre soltanto se le federazioni sportive nazionali (in prosieguo: «FSN»), allorché stipulano contratti per l’acquisto di lavori, forniture e servizi oltre una determinata soglia, possono essere qualificate come amministrazioni aggiudicatrici, in quanto costituiscono organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2014/24.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Direttiva 2014/24

4. L’articolo 2 così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

(...)

4) “organismi di diritto pubblico”: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) sono dotati di personalità giuridica; e

c) sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico».

B. Diritto italiano

1. Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»)

5. L’articolo 3, comma 1, lettera d), riproduce, in sostanza, la definizione di «organismi di diritto pubblico» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24.

2. Decretolegge del 19 agosto 2003, n. 220 (6)

6. L’articolo 1 così dispone:

«1. La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.

2. I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo».

3. Decreto legislativo del 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del CONI (7)

7. L’articolo 1 enuncia quanto segue:

«Il [CONI] ha personalità giuridica di diritto pubblico (...) ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali».

8. L’articolo 2 così recita:

«1. Il CONI (...) cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, l’adozione di misure di prevenzione e repressione dell’uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(...)».

9. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2:

«I rappresentanti delle [FSN], individuati nell’ambito degli sport olimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel [CONI]».

10. L’articolo 5 stabilisce quanto segue:

«1. Il consiglio nazionale, nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal [Comitato olimpico internazionale], opera per la diffusione dell’idea olimpica e disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l’azione delle [FSN] e delle discipline sportive nazionali.

(…)

2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

a) adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle [FSN], delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive;

c) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle [FSN], delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto (…);

(...)

e) stabilisce i criteri e le modalità per l’esercizio dei controlli sulle [FSN], sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti;

(…)

e‑ter) delibera, su proposta della Giunta nazionale, il commissariamento delle [FSN] o delle discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali;

(…)».

11. Ai sensi dell’articolo 15:

«1. Le [FSN] (...) svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del [Comitato olimpico internazionale], delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle [FSN] (...) in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati.

2. Le [FSN] (...) hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

3. I bilanci delle [FSN] (...) sono approvati annualmente dall’organo di amministrazione federale e sono sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della Federazione (…) o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, dovrà essere convocata l’assemblea delle società e associazioni per deliberare sull’approvazione del bilancio.

4. L’assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all’approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell’organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

5. Le [FSN] (...) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale.

6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove [FSN] (...) è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

(…)».

4. Statuto del CONI (8)

12. L’articolo 1 («Definizioni») enuncia quanto segue:

«1. Il [CONI] è la Confederazione delle [FSN] e delle Discipline sportive associate (...).

2. Il CONI (...) è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale. (...)».

13. L’articolo 6 («Consiglio nazionale») così dispone:

«1. Il Consiglio Nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell’idea olimpica, assicura l’attività necessaria per la preparazione olimpica, disciplina e coordina l’attività sportiva nazionale e armonizza l’azione delle [FSN] e delle Discipline sportive associate.

(...)

4. Il Consiglio nazionale:

(…)

b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo di...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex