Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 21 de enero de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:49
Celex Number62019CC0050
Date21 January 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 21 gennaio 2021(1)

Causa C50/19 P

Sigma Alimentos Exterior, SL

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Disposizioni riguardanti l’imposta sulle società che consentono alle imprese con domicilio fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento risultante da acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale all’estero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività»






1. La presente causa ha ad oggetto l’impugnazione introdotta da Sigma Alimentos Exterior, SL (in prosieguo: «Sigma») contro la sentenza del 15 novembre 2018, Sigma Alimentos Exterior/Commissione (2) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso ex articolo 263 TFUE presentato da Sigma e diretto all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/282/UE della Commissione del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione contestata») (3) e, in subordine, dell’articolo 4 della medesima decisione.

2. La presente impugnazione fa parte di una serie di otto cause parallele aventi ad oggetto l’annullamento delle sentenze con cui il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati da alcune società spagnole contro la decisione contestata o contro la decisione 2011/5/CE della Commissione relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere, cui la Spagna ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione del 28 ottobre 2009») (4).

I. I fatti, la misura controversa e la decisione contestata

3. Il 10 ottobre 2007, a seguito di svariate interrogazioni scritte postele nel corso del 2005 e del 2006 da membri del Parlamento europeo, nonché di una denuncia di un operatore privato di cui era stata destinataria nel corso del 2007, la Commissione europea ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale di cui all’attuale articolo 108, paragrafo 2, TFUE (5) (in prosieguo: la «decisione di avvio»), in relazione al dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge spagnola relativa all’imposta sulle società) dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (6), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio Decreto Legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società, in prosieguo: «il TRLIS»), del 5 marzo 2004 (in prosieguo: la «misura controversa»). La misura controversa prevede che qualora l’acquisizione di una partecipazione azionaria in una «società estera» da parte di un’impresa soggetta ad imposta in Spagna sia almeno del 5% e la medesima partecipazione sia detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l’avviamento (7) finanziario (8) che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell’imposta sulle società cui è soggetta l’impresa. La misura controversa precisa che, per essere qualificata come «società estera», una società deve essere assoggettata a un’imposta identica a quella prevista in Spagna e le sue entrate devono derivare principalmente da attività imprenditoriali all’estero.

4. Con la decisione del 28 ottobre 2009, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale relativamente alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all’Unione europea. In tale decisione, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie.

5. La Commissione ha tuttavia mantenuto aperto il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell’Unione, in attesa di ulteriori elementi che le autorità spagnole si erano impegnate a fornirle. Questa parte del procedimento è stata chiusa con l’adozione della decisione contestata. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione dichiara incompatibile con il mercato interno il regime di aiuto posto in esecuzione dalla Spagna in forza della misura controversa «per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione» (9). Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che «[p]otranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto (…) le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese». L’articolo 4, paragrafo 1, della decisione contestata dispone il recupero dell’«aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell’Unione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi da 2 a 5».

II. Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

6. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2011, Sigma ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione contestata. Con atto separato, la Commissione ha, l’11 novembre 2011, sollevato un’eccezione d’irricevibilità che il Tribunale ha riunito al merito. La procedura è stata sospesa dal 13 marzo al 7 novembre 2014, data alla quale il Tribunale si è pronunciato nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 novembre 2014, Banco Santander e Santusa/Commissione (10) (in prosieguo: la «sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione») annullando la decisione contestata, con la motivazione che la Commissione aveva applicato erroneamente il requisito di selettività previsto all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale ha altresì annullato la decisione del 28 ottobre 2009 con sentenza del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione (11) (in prosieguo: la «sentenza Autogrill España/Commissione»).

7. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 19 gennaio 2015, la Commissione ha impugnato la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione. Tale impugnazione, che è stata registrata con il numero C‑21/15 P, è stata riunita all’impugnazione, registrata con il numero C‑20/15 P, che la Commissione aveva proposto avverso la sentenza Autogrill España/Commissione. Con decisioni del presidente della Corte del 19 maggio 2015, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda e il Regno di Spagna sono stati autorizzati ad intervenire nelle cause riunite a sostegno delle conclusioni di WDFG e di Banco Santander e Santusa. Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (12) (in prosieguo: la «sentenza WDFG»), la Corte ha annullato la sentenza Banco Santander e Santusa/Commissione, rinviato la causa dinanzi al Tribunale e riservato in parte le spese. La Corte ha altresì annullato la sentenza Autogrill España/Commissione».

8. La procedura dinanzi al Tribunale, che era stata nuovamente sospesa a partire dal 9 marzo 2015, è stata ripresa il 21 dicembre 2016 e si è conclusa con l’adozione della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di Sigma e l’ha condannata alle spese.

III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

9. Con atto introduttivo d’istanza depositato alla cancelleria della Corte il 25 gennaio 2019, Sigma ha introdotto la presente impugnazione. Essa conclude: i) per l’annullamento della sentenza impugnata; ii) per l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione contestata, a titolo principale, nella misura in cui dichiara che il regime posto in essere dalla misura controversa costituisce un aiuto di Stato e, a titolo sussidiario, nella misura in cui dichiara che tale regime costituisce un aiuto anche quando implica una presa di controllo; iii) a titolo ancora più sussidiario, per l’annullamento dell’articolo 4 della decisione contestata, nella misura in cui richiede il recupero degli aiuti per le operazioni realizzate anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della decisione contestata; iv) per la condanna della Commissione alle spese. La Commissione conclude per il rigetto dell’impugnazione e la condanna di Sigma alle spese. La Repubblica federale di Germania sostiene le conclusioni di Sigma.

IV. Analisi

A. Osservazioni preliminari

10. Per un esame dello stato attuale della giurisprudenza in materia di selettività delle misure fiscali e, segnatamente, per un’illustrazione del metodo di analisi della selettività in tre fasi elaborato dalla Corte, rinvio alle considerazioni svolte e ai criteri richiamati ai paragrafi da 11 a 21 delle mie conclusioni nelle cause riunite C-51/19, World Duty Free Group/Commissione e C-64/19, Spagna/Commissione, presentate in data odierna. È alla luce di tali considerazioni e criteri che saranno esaminate le censure avanzate da Sigma.

B. Sull’impugnazione

11. La ricorrente solleva due motivi a sostegno della sua impugnazione. Con il primo motivo essa contesta al Tribunale un’erronea interpretazione della sentenza WDFG. Il secondo motivo, che si suddivide in...

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