Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 10 de febrero de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:105
Celex Number62019CC0546
Date10 February 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DEL L’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 10 febbraio 2021 (1)

Causa C546/19

BZ

contro

Westerwaldkreis

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Corte federale amministrativa, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Ambito di applicazione – Divieto d’ingresso emesso nei confronti di un cittadino di un paese terzo a seguito di sua condanna penale – Motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza – Revoca della decisione di rimpatrio – Legittimità del divieto d’ingresso»






1. Nella causa in esame la Corte è nuovamente chiamata dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (2).

2. Nel caso di specie, le questioni sollevate dal giudice del rinvio consentiranno alla Corte di fornire taluni chiarimenti necessari in merito a due aspetti concernenti il «divieto d’ingresso», previsto dalla direttiva 2008/115, che proibisce l’ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. Più precisamente, la Corte è chiamata ad acclarare, in primis, il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nell’adozione di divieti d’ingresso disciplinati esclusivamente dalla legislazione nazionale e, in secondo luogo, il nesso giuridico istituito dalla direttiva de qua tra il divieto d’ingresso e la decisione di rimpatrio.

I. Contesto normativo

A. Il diritto dell’Unione

1. Direttiva 2008/115

3. L’articolo 1 della direttiva 2008/115, intitolato «Oggetto», così recita:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

4. Il successivo articolo 2, paragrafi 1 e 2, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

(...)

b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione».

5. A termini del successivo articolo 3, rubricato «Definizioni», enuncia:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

4) “decisione di rimpatrio”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l’obbligo di rimpatrio;

(...)

6) “divieto d’ingresso”: decisione o atto amministrativo o giudiziario che vieti l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio;

(...)».

6. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima, intitolato «Decisione di rimpatrio», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5».

7. Ai sensi del successivo articolo 9, paragrafo 1, rubricato «Rinvio dell’allontanamento»:

«1. Gli Stati membri rinviano l’allontanamento:

a) qualora violi il principio di non-refoulement (…)».

8. L’articolo 11 della direttiva medesima, intitolato «Divieto d’ingresso», prevede quanto segue:

«1. Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d’ingresso:

a) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, oppure

b) qualora non sia stato ottemperato all’obbligo di rimpatrio.

In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d’ingresso.

2. La durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

(...)».

2. Regolamento (CE) n. 1987/2006

9. L’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3) , così dispone:

«1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione al fine di rifiutare l’ingresso o il soggiorno sono inseriti sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, decisione adottata solo sulla base di una valutazione individuale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale.

2. Una segnalazione è inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino di un paese terzo in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi:

a) se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno;

b) se nei confronti del cittadino di un paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull’intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro.

3. Una segnalazione può inoltre essere inserita quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata sul fatto che il cittadino di un paese terzo è stato oggetto di una misura di allontanamento, rifiuto di ingresso o espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d’ingresso o eventualmente di soggiorno, basata sull’inosservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di un paese terzo».

B. Diritto tedesco

10. Il Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, occupazione e integrazione dei cittadini stranieri nel territorio federale) (BGBl. 2008 I, pag. 162), nell testo applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), contiene un articolo 11, dal titolo «Divieto d’ingresso e di soggiorno», che così recita:

«1. Allo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, di respingimento o di allontanamento non è più consentito l’ingresso nel territorio federale e di soggiornarvi e non può essergli rilasciato un titolo di soggiorno, neanche in presenza dei presupposti previsti a tal fine dalla presente legge.

2. La durata del divieto d’ingresso e di soggiorno è fissata d’ufficio. Detto periodo inizia a decorrere dalla partenza dello straniero. In caso di espulsione, la durata del divieto è stabilita contemporaneamente all’adozione del provvedimento di espulsione. Negli altri casi, essa è fissata contemporaneamente alla pronuncia dell’ordine di lasciare il territorio a pena di allontanamento e, al più tardi, all’atto dell’allontanamento o del respingimento (...).

3. La durata del divieto d’ingresso e di soggiorno è fissata mediante decisione discrezionale. Essa può superare i cinque anni unicamente nel caso in cui lo straniero sia stato espulso a seguito di condanna penale ovvero qualora costituisca grave minaccia per la pubblica sicurezza o per l’ordine pubblico. La durata del divieto non può superare i dieci anni.

(...)».

11. L’articolo 50 dell’AufenthG, recante il titolo «Obbligo di lasciare il territorio», così dispone:

«1. Lo straniero ha l’obbligo di lasciare il territorio se non è o non è più in possesso di un permesso di soggiorno richiesto (...).

2. Lo straniero è tenuto a lasciare il territorio della Repubblica federale immediatamente o, se gli è stato concesso un termine a tal fine, prima della sua scadenza.

(...)».

12. Il successivo articolo 51, rubricato «Cessazione della regolarità del soggiorno; mantenimento delle restrizioni» prevede, al paragrafo 1, punto 5, quanto segue:

«1. Il permesso di soggiorno perde validità nei seguenti casi:

(...)

5) in caso di espulsione dello straniero, (...)».

13. Ai sensi del successivo articolo 53, paragrafo 1, intitolato «Espulsione»:

«Lo straniero il cui soggiorno rappresenti una minaccia per la pubblica sicurezza e per l’ordine pubblico, per l’ordine costituzionale democratico e libero o per ogni altro prevalente interesse della Repubblica federale di Germania è oggetto di una misura di espulsione qualora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, dalla ponderazione dell’interesse costituito dalla sua partenza con l’interesse dello straniero medesimo alla sua permanenza sul territorio della Repubblica federale emerga la prevalenza dell’interesse pubblico alla sua partenza».

14. A termini del successivo articolo 54, paragrafo 1, punto 1 :

«1. L’interesse all’espulsione dello straniero ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, riveste particolare importanza:

1) in caso di sua condanna con decisione passata in giudicato a una pena privativa della libertà (...)».

15. Il successivo articolo 58, rubricato...

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