Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)

Published date28 December 2006
Subject Matterdisposizioni finanziarie,libera circolazione delle persone,informatica,disposiciones financieras,libre circulación de personas,informática,dispositions financières,libre circulation des personnes,informatique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 381, 28 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 381, 28 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 381, 28 décembre 2006
TESTO consolidato: 32006R1987 — IT — 28.12.2020

02006R1987 — IT — 28.12.2020 — 004.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 L 295 99 21.11.2018
►M2 REGOLAMENTO (UE) 2018/1861 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2018 L 312 14 7.12.2018


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 023, 29.1.2015, pag. 19 (1987/2006)




▼B

REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione e scopo generale del SIS II

1.
È istituito il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»).
2.
Scopo del SIS II è, a norma del presente regolamento, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all'inserimento e al trattamento nel SIS II delle segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi, allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno nello Stato membro.
2.
Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS II, sulle competenze degli Stati membri e dell'organo di gestione di cui all'articolo 15, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone e sulla responsabilità.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)

«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica;

b)

«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:

i)

per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;

ii)

in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l'azione appropriata;

iii)

quando non è possibile procedere all'azione richiesta;

iv)

con riguardo alla qualità dei dati SIS II;

v)

con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;

vi)

con riguardo ai diritti di accesso;

c)

«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;

d)

«cittadino di paese terzo»: chi non è

i)

né cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

ii)

né cittadino di un paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea;

e)

«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («una persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente;

f)

«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.

Articolo 4

Architettura tecnica e modalità operative del SIS II

1.

Il SIS II consta di:

a)

un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:

un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca data, la «banca dati del SIS II»;
un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);
b)

un sistema nazionale («N. SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;

c)

un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

2.
I dati SIS II sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari sistemi N. SIS II. La copia nazionale è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che usano tale copia. Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N. SIS II degli altri Stati membri.
3.
Il CS-SIS, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il CS-SIS di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto di tale sistema, ha sede a Sankt Johann im Pongau (Austria).
4.

Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:

a)

fornisce l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;

b)

assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II;

c)

fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.

Articolo 5

Costi

1.
I costi relativi all'istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.
2.
Tali costi includono il lavoro effettuato con riguardo al CS-SIS per garantire la fornitura dei servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
3.
I costi per l'istituzione, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N. SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.



CAPO II

COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI

▼M2

Articolo 6

Sistemi nazionali

1.
Ciascuno Stato membro è competente per l'istituzione, l'esercizio, la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del proprio N.SIS II e per il suo collegamento all'NI-SIS.
2.
Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS II agli utenti finali.

▼B

Articolo 7

Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.

1.
Ciascuno Stato membro designa un'autorità («ufficio N. SIS II») che ha la competenza centrale per il rispettivo N. SIS II. Tale autorità è responsabile del corretto funzionamento e della sicurezza dell'N. SIS II, garantisce l’accesso delle autorità competenti al SIS II e adotta le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N. SIS II.
2.

Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.

Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.

3.
Gli Stati membri comunicano all'organo di gestione il rispettivo ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE. L'organo di gestione ne pubblica l'elenco insieme all'elenco di cui all'articolo 31, paragrafo 8.

Articolo 8

Scambio di informazioni supplementari

1.
Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del «manuale SIRENE» e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. In caso di indisponibilità dell’infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente sicurizzati per lo scambio di informazioni supplementari.
2.
Le informazioni supplementari sono usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.
3.
Alle richieste di informazioni supplementari formulate da uno Stato membro è data una risposta quanto più rapida possibile
4.
Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo...

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