Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment, operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II)
Published date | 28 December 2006 |
Subject Matter | disposizioni finanziarie,libera circolazione delle persone,informatica,disposiciones financieras,libre circulación de personas,informática,dispositions financières,libre circulation des personnes,informatique |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 381, 28 dicembre 2006,Diario Oficial de la Unión Europea, L 381, 28 de diciembre de 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 381, 28 décembre 2006 |
02006R1987 — IT — 28.12.2020 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
►B | REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4) |
Modificato da:
Gazzetta ufficiale | ||||
n. | pag. | data | ||
►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 | L 295 | 99 | 21.11.2018 |
►M2 | REGOLAMENTO (UE) 2018/1861 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2018 | L 312 | 14 | 7.12.2018 |
Rettificato da:
►C1 | Rettifica, GU L 023, 29.1.2015, pag. 19 (1987/2006) |
▼B
REGOLAMENTO (CE) n. 1987/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2006
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Istituzione e scopo generale del SIS II
Articolo 2
Ambito di applicazione
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
«segnalazione»: un insieme di dati inseriti nel SIS II che permetta alle autorità competenti di identificare un individuo in vista di intraprendere un'azione specifica;
«informazioni supplementari»: le informazioni non memorizzate nel SIS II ma connesse alle segnalazioni del SIS II, che devono essere scambiate:
per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione;
in seguito a una risposta positiva al fine di consentire l'azione appropriata;
quando non è possibile procedere all'azione richiesta;
con riguardo alla qualità dei dati SIS II;
con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;
con riguardo ai diritti di accesso;
«dati complementari»: i dati memorizzati nel SIS II e connessi alle segnalazioni del SIS II, che devono essere immediatamente disponibili per le autorità competenti nei casi in cui una persona i cui dati sono stati inseriti nel SIS II sia localizzata grazie all'interrogazione di tale sistema;
«cittadino di paese terzo»: chi non è
né cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;
né cittadino di un paese terzo che, ai sensi di accordi conclusi tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il paese in questione, dall'altro, gode di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione europea;
«dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («una persona interessata»); una persona identificabile è una persona che può essere identificata direttamente o indirettamente;
«trattamento di dati personali» («trattamento»): qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione.
Articolo 4
Architettura tecnica e modalità operative del SIS II
Il SIS II consta di:
un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:
un sistema nazionale («N. SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N. SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;
un’infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS («infrastruttura di comunicazione») che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS II, compresa la consultazione della banca dati del SIS II. Agli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS:
fornisce l'aggiornamento in linea delle copie nazionali;
assicura la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali e la banca dati del SIS II;
fornisce le funzioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali.
Articolo 5
Costi
CAPO II
COMPETENZE DEGLI STATI MEMBRI
▼M2
Articolo 6
Sistemi nazionali
▼B
Articolo 7
Ufficio N. SIS II e ufficio SIRENE.
Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio di tutte le informazioni supplementari («ufficio SIRENE») conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8.
Detti uffici coordinano inoltre la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. A tali fini, essi hanno accesso ai dati elaborati nel SIS II.
Articolo 8
Scambio di informazioni supplementari
To continue reading
Request your trial