Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 20 de mayo de 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:415
Date20 May 2021
Celex Number62019CC0836
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 20 maggio 2021 (1)

Causa C836/19

Toropet Ltd

contro

Landkreis Greiz

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera (Tribunale amministrativo di Gera, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Salute pubblica – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano – Regolamento (CE) n. 1069/2009 – Articolo 7, paragrafo 1 – Categorizzazione che riflette il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali – Articolo 10, lettere a) e f) – Materiali di categoria 3 – Decomposizione, deterioramento e presenza di corpi estranei nel materiale – Obbligo di riclassificazione come materiali di categoria 2 – Articolo 9, lettera h) – Articolo 4, paragrafi 1 e 2 – Obbligo di controllo degli operatori dalla raccolta all’impiego o allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Gera (Tribunale amministrativo di Gera, Germania) verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 (2) in materia di sottoprodotti di origine animale, più specificamente sulla riclassificazione in una categoria inferiore di sottoprodotti di origine animale che non soddisfano più i requisiti della categoria in cui sono stati inizialmente classificati.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Toropet Ltd e il Landkreis Greiz (distretto di Greiz, Germania) riguardante la decisione di quest’ultimo di avere riclassificato nella categoria 2 e successivamente smaltito taluni sottoprodotti di origine animale di categoria 3, in quanto alterati da muffe, putrefazione e corpi estranei.

3. Per i motivi di seguito illustrati, ritengo che sottoprodotti di origine animale inizialmente classificati nella categoria 3, che non rispettino più il livello di rischio associato a tale categoria in seguito a un processo di decomposizione o di deterioramento, o a una mescolanza con corpi estranei, debbano essere oggetto di una riclassificazione in una categoria inferiore (3).

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 1069/2009

4. I considerando 11, 29 e 38 del regolamento n. 1069/2009 sono così formulati:

«(11) (…) I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi.

(…)

(29) I sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati dovrebbero essere classificati in tre categorie che riflettono il livello di rischio che essi presentano per la salute pubblica e degli animali, sulla base di valutazioni del rischio. Mentre i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che presentano un livello di rischio elevato dovrebbero essere utilizzati solo a fini esterni alla catena dei mangimi, il loro uso che presenta un rischio inferiore dovrebbe poter essere autorizzato nel rispetto di condizioni sicure.

(…)

(38) I sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere impiegati solo se i rischi per la salute pubblica e degli animali sono ridotti al minimo nel corso della trasformazione e dell’immissione sul mercato di prodotti derivati fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale. Se tale soluzione non fosse disponibile, i sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere smaltiti in condizioni di sicurezza. (…) In generale, le opzioni previste per una categoria di rischio più elevato dovrebbero essere disponibili anche per le categorie di rischio inferiore, a meno che non valgano particolari considerazioni in relazione al rischio connesso a taluni sottoprodotti di origine animale».

5. L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento è del seguente tenore:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono esclusi dal consumo umano in forza della legislazione comunitaria; (…)».

6. L’articolo 4 del suddetto regolamento, intitolato «Punto di partenza nella catena di fabbricazione e obblighi», ai paragrafi 1 e 2 dispone quanto segue:

«1. Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del presente regolamento (punto di partenza).

2. In tutte le fasi della raccolta, del trasporto, della manipolazione, del trattamento, della trasformazione, della lavorazione, del magazzinaggio, dell’immissione sul mercato, della distribuzione, dell’impiego e dello smaltimento nell’ambito delle imprese sotto il loro controllo, gli operatori provvedono affinché i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati rispettino le prescrizioni del presente regolamento pertinenti con le loro attività».

7. L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Categorizzazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati», al suo paragrafo 1, così dispone:

«I sottoprodotti di origine animale sono suddivisi in categorie specifiche che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali, in conformità degli elenchi di cui agli articoli 8, 9 e 10».

8. L’articolo 9 del regolamento n.1069/2009, intitolato «Materiali di categoria 2», alle lettere d) e h) così dispone:

«I materiali di categoria 2 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

(…)

d) prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non idonei al consumo umano a causa della presenza di corpi estranei in tali prodotti;

(…)

h) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3».

9. Il successivo articolo 10, intitolato «Materiali di categoria 3», alle lettere a) e f) prevede quanto segue:

«I materiali di categoria 3 comprendono i seguenti sottoprodotti di origine animale:

a) carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, di corpi o parti di animali uccisi, dichiarati idonei al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;

(…)

f) prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;

(…)».

10. L’articolo 14 del regolamento in parola, intitolato «Smaltimento e uso di materiali di categoria 3», è così formulato:

«I materiali di categoria 3 sono:

a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento, dopo la trasformazione o senza trasformazione preliminare;

b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento con o senza trasformazione preliminare, qualora i materiali di categoria 3 siano rifiuti;

c) smaltiti in una discarica autorizzata, dopo la trasformazione;

d) trasformati, eccetto se si tratta di materiali di categoria 3 che hanno subito un processo di decomposizione o deterioramento tale da presentare rischi inaccettabili per la salute pubblica o degli animali (…);

(…)».

11. L’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«1. Le misure di attuazione della presente sezione possono essere stabilite per quanto riguarda:

(…)

k) il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali connesso a taluni materiali e considerato inaccettabile come indicato all’articolo 14, lettera d).

(…)».

12. L’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n.1069/2009 prevede quanto segue:

«1. Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o gli impianti sotto il loro controllo che svolgono le attività di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e h):

(…)

e) abbiano preso adeguate disposizioni per la pulizia e la disinfezione dei contenitori e dei veicoli per evitare rischi di contaminazione».

13. Il successivo articolo 28, intitolato «Controlli interni», così dispone:

«Gli operatori istituiscono, attuano e mantengono controlli interni nei propri stabilimenti o impianti al fine di monitorare il rispetto del presente regolamento. Gli operatori garantiscono che nessun sottoprodotto animale o prodotto derivato del quale si sospetta o è stata accertata la non conformità al presente regolamento lasci lo stabilimento o l’impianto, eccetto per lo smaltimento».

2. Regolamento (UE) n. 142/2011

14. L’allegato IV, capo 1, sezione 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 142/2011 (4) prevede quanto segue:

«Gli impianti di trasformazione di materiale di categoria 3 dispongono di un’installazione che consente di rilevare la presenza di corpi estranei quali materiale da imballaggio o pezzi di metallo nei sottoprodotti di origine animale o nei prodotti derivati destinati ai mangimi. Tali corpi estranei vengono rimossi prima o durante la trasformazione».

3. Regolamento (CE) n. 178/2002

15. Il regolamento (CE) n. 178/2002 (5), al suo articolo 14, paragrafo 5, così dispone:

«Per determinare se un alimento sia inadatto al consumo umano, occorre prendere in considerazione se l’alimento sia inaccettabile per il consumo umano secondo l’uso previsto, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione».

B. Diritto tedesco

16. Il Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (legge sullo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale) del 25 gennaio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 82), nella sua versione del 4 agosto 2016 (BGBl. 2016 I, 1966) (in prosieguo: il «TierNebG»), al suo articolo 1, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«La presente legge attua il regolamento [n. 1069/2009] modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013 [del...

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