Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 12 de enero de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:16
Date12 January 2023
Celex Number62021CC0128
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 12 gennaio 2023(1)

Causa C128/21

Lietuvos notarų rūmai,

M.S.,

S.Š.,

D.V.,

V.P.,

J.P.,

D.L.-B.,

D.P.,

R.O.I.

contro

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,

con l’intervento di:

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija,

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Nozioni di impresa e decisioni di associazioni – Decisioni del Consiglio del notariato che fissano le modalità di calcolo degli onorari – Restrizione per oggetto – Giustificazione – Ammenda – Associazione d’impresa e suoi membri – Presidium – Trasgressore – Responsabilità solidale»






1. Possono i membri di un’associazione professionale essere sanzionati individualmente per l’assunzione di decisioni, imputabili all’associazione professionale, suscettibili di alterare o restringere la concorrenza nel diritto dell’Unione europea?

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

2. In base all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (2), rubricato «Competenze delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri»:

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

– ordinare la cessazione di un’infrazione,

– disporre misure cautelari,

— accettare impegni,

– comminare ammende, penalità di mora o qualunque altra sanzione prevista dal diritto nazionale.

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussistono le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire».

3. L’articolo 23, paragrafi 2, lettera a) e 4, del medesimo regolamento dispone che:

«2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattato [101 e 102 TFUE] (…).

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Qualora l’infrazione di un’associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l’ammenda non deve superare il 10% dell’importo del fatturato totale di ciascun membro attivo sul mercato coinvolto dall’infrazione dell’associazione.

(…).

4. Qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e l’associazione non sia solvibile, l’associazione è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell’importo dell’ammenda.

Se tali contributi non sono stati versati all’associazione entro un termine stabilito dalla Commissione, quest’ultima può esigere il pagamento dell’ammenda direttamente da ciascuna delle imprese i cui rappresentanti erano membri degli organi decisionali interessati dell’associazione.

Una volta richiesto il pagamento ai sensi del secondo comma, se necessario per garantire il totale pagamento dell’ammenda, la Commissione può esigere il pagamento del saldo da parte di ciascuno dei membri dell’associazione presenti sul mercato nel quale si è verificata l’infrazione.

Tuttavia la Commissione non esige il pagamento ai sensi del secondo e del terzo comma dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell’associazione che ha costituito un’infrazione e che o
non erano al corrente della sua esistenza, o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all’avvio delle indagini da parte della Commissione.

La responsabilità finanziaria di ciascuna impresa per il pagamento dell’ammenda non deve superare il 10% del suo fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente».

B. Diritto lituano

4. L’articolo 5, paragrafo 1, punto 1, della Lietuvos Respublikos konkurencijos istatymas, (legge della Repubblica di Lituania sulla concorrenza) del 23 marzo 1999, come modificata dalla legge n. XIII‑193 del 12 gennaio 2017, (in prosieguo «la legge lituana sulla concorrenza») prevede che:

«Tutti gli accordi intesi a limitare la concorrenza o che limitano o possono limitare la concorrenza sono vietati e sono nulli sin dal momento della loro conclusione, compresi quelli consistenti nello stabilire (fissare) direttamente o indirettamente il prezzo di determinati beni o altre condizioni d’acquisto o di vendita».

5. L’articolo 3, paragrafo 19, della legge sulla concorrenza dispone che:

«Per “accordo” si intendono i contratti conclusi in qualsiasi forma (scritta o orale) tra due o più operatori economici o pratiche concordate tra operatori economici, comprese le decisioni prese da un insieme di operatori economici (un’associazione, un raggruppamento, un consorzio, ecc.) o rappresentanti di tale insieme».

6. In base all’articolo 3, paragrafo 22, della legge sulla concorrenza:

«Si intende per “operatore economico” un’impresa, un insieme di imprese (associazioni, raggruppamenti, consorzi, ecc.), uno stabilimento o un’organizzazione o altre persone giuridiche o fisiche che esercitano o possono svolgere attività economiche nella Repubblica di Lituania, le cui azioni hanno un’incidenza sull’attività economica nella Repubblica di Lituania o le cui intenzioni, se svolte, possono influire su tale attività. Gli enti della pubblica amministrazione della Repubblica di Lituania sono considerati operatori economici se esercitano un’attività economica».

7. L’articolo 2 della Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (legge della Repubblica di Lituania sulla professione notarile; in prosieguo: la «legge sul notariato»), come modificata dalla legge n. XIII‑570 del 29 giugno 2017, recita che:

«Un notaio è una persona autorizzata dallo Stato per esercitare le funzioni previste dalla presente legge e attestare la legalità delle transazioni e dei documenti nell’ambito di rapporti giuridici civili. Un notaio può anche agire come mediatore nell’ambito di controversie civili per risolverle».

8. Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della legge sul notariato:

«Il numero dei notai, la loro sede e la loro giurisdizione territoriale sono stabiliti dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania secondo la metodologia da esso stabilita per valutare le esigenze di servizi giuridici forniti dai notai ai residenti».

9. L’articolo 8 della legge sul notariato dispone:

«I notai della Repubblica di Lituania si riuniscono in seno al Consiglio del notariato (...). Ogni notaio è membro del Consiglio del notariato. Il Consiglio del notariato è una persona giuridica. Lo Statuto del Consiglio del notariato è adottato dall’assemblea del Consiglio del notariato ed è approvato dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania».

10. In base all’articolo 10, punto 7, della legge sul notariato nell’ambito dello svolgimento dei suoi compiti, il Consiglio del notariato adotta misure che consentano di garantire l’uniformità della prassi notarile.

11. L’articolo 11, paragrafi 2 e 3, della legge sul notariato dispone:

«Il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania approva gli atti regolamentari previsti dalla presente legge, tenendo conto del parere del Presidium del Consiglio del notariato. Se il Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania ritiene che le risoluzioni o le decisioni del Consiglio del notariato non siano conformi alla legislazione della Repubblica di Lituania, egli può proporre ricorso dinanzi al Tribunale regionale di Vilnius per l’annullamento di tali risoluzioni o decisioni. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della risoluzione o della decisione oggetto del ricorso».

12. L’articolo 12 della legge sul notariato prevede che:

«I notai esercitano le loro competenze nonostante l’influenza delle autorità pubbliche e delle autorità competenti in materia di bilancio e obbediscono solo alle leggi».

13. Ai sensi dell’articolo 13 della legge notarile, i notai rispettano le decisioni del Consiglio del notariato nell’ambito delle loro attività.

14. L’articolo 16 della legge sul notariato dispone:

«Un notaio è responsabile, conformemente alle modalità previste dal codice civile della Repubblica di Lituania e della presente legge, dei danni cagionati a persone fisiche o giuridiche a causa di atti illeciti commessi da lui, dal suo rappresentante o dal personale del suo studio notarile nell’esercizio delle attività professionali notarili. Un notaio è responsabile in qualità di pubblico ufficiale di qualsiasi infrazione alle leggi o ad altri atti regolamentari commessi nell’esercizio delle sue funzioni e che fa sorgere la sua responsabilità penale o amministrativa».

15. L’articolo 19, paragrafi 1 e 2, della legge sul notariato così prevede:

«Un notaio fattura onorari per la redazione di atti notarili, la redazione di progetti di operazioni e la prestazione di servizi consultivi e tecnici, i cui importi (la tariffazione) sono fissati dal Ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, tenendo conto dei criteri di determinazione degli importi (della tariffazione) degli onorari dei notai menzionati all’articolo 191 della presente legge e di concerto con il Ministro delle Finanze della Repubblica di Lituania e del Consiglio del notariato. L’importo degli onorari deve garantire al notaio redditi che gli consentano di essere economicamente indipendente, di garantire ai clienti buone condizioni di servizio, di impiegare personale che disponga delle qualifiche necessarie e di avere un ufficio ben dotato tecnicamente...

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