Conclusioni dell’avvocato generale G. Pitruzzella, presentate il 14 novembre 2023.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62022CC0695 |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:865 |
Date | 14 November 2023 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 14 novembre 2023(1)
Causa C‑695/22
Fondee a.s.
contro
Česká národní banka
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca)]
«Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2014/65/UE – Articoli 3 e 34 – Intermediari d’investimento – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi»
1. Con il rinvio pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca) pone alla Corte due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione degli articoli 3, paragrafi 1 e 3, e 34 della direttiva 2014/65 (2), cosiddetta direttiva MiFID II (3), e sulla loro articolazione con l’articolo 56 TFUE.
2. Tali questioni sono sorte nel quadro di un ricorso intentato dinanzi al giudice del rinvio dalla società Fondée a.s. (in prosieguo: «Fondée» o la «ricorrente nel procedimento principale») al fine di ottenere l’annullamento della decisione con cui il consiglio della Banca nazionale ceca ha confermato l’ammenda inflitta da quest’ultima alla ricorrente per la violazione di disposizioni di legge che disciplinano il mercato dei capitali nella Repubblica ceca.
I. Quadro giuridico
A. Il diritto dell’Unione
3. La direttiva 2014/65 – che ha proceduto alla rifusione della direttiva 2004/39, in parte confluita nel regolamento n. 600/2014 (4) – costituisce, insieme a tale regolamento «il quadro giuridico che disciplina i requisiti applicabili alle imprese di investimento, ai mercati regolamentati, ai prestatori di servizi di comunicazione dei dati e alle imprese di paesi terzi che effettuano servizi o attività di investimento nell’Unione» (considerando 7 della direttiva 2014/65). Suo obiettivo principale è lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari, in cui sia garantito l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi e siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, attraverso l’armonizzazione delle disposizioni nazionali relative, in particolare, all’autorizzazione e alle condizioni d’esercizio dell’attività delle imprese di investimento nonché ai poteri delle autorità di vigilanza e al regime sanzionatorio.
4. Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/65 quest’ultima si applica, tra l’altro, alle «imprese di investimento». In base all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), di tale direttiva si intende per «impresa di investimento» qualsiasi persona giuridica, e, a determinate condizioni, anche entità prive di personalità giuridica o persone fisiche, «la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della medesima direttiva rientra nella nozione di «servizi e attività di investimento» qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I di detta direttiva relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C di tale allegato. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 4), definisce la «consulenza in materia di investimenti», come la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari, mentre il successivo punto 5) definisce l’attività di «esecuzione di ordini per conto dei clienti» come la «conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti e comprende la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione».
5. L’articolo 3 della direttiva 2014/65, intitolato «Esenzioni facoltative», dispone, al suo paragrafo 1:
«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d’origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che:
a) non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti,
b) non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e
c) nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
i) imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
(…)
iv) organismi d’investimento collettivo autorizzati a norma del diritto di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di tali organismi (…)».
6. Il paragrafo 2 dell’articolo 3 della direttiva 2014/65 stabilisce che i regimi degli Stati membri prevedono, per le persone di cui al paragrafo 1 di tale articolo, requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti da tale direttiva per quanto riguarda le condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua, le norme di comportamento e i requisiti organizzativi quali stabiliti in disposizioni di detta direttiva espressamente richiamate. Infine, il paragrafo 3, dell’articolo 3, della medesima direttiva prevede che le persone a cui quest’ultima non si applica a norma del paragrafo 1 «non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’articolo 34 e dell’articolo 35».
7. Il titolo II della direttiva 2014/65 prevede le condizioni per l’autorizzazione e l’esercizio delle attività applicabili alle imprese di investimento. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva sono inseriti al capo I di tale titolo relativo alle condizioni e procedure per l’autorizzazione (il cosiddetto «passaporto unico europeo»). Più precisamente, l’articolo 5, intitolato «Requisiti per l’autorizzazione», subordina la prestazione di servizi e/o l’esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale al rilascio di un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine (5). Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva, l’autorizzazione deve specificare i servizi o le attività di investimento che l’impresa di investimento è autorizzata a prestare, mentre il paragrafo 3 di tale articolo precisa che «l’autorizzazione è valida per tutta l’Unione e consente ad un’impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nell’Unione, sia tramite il diritto di stabilimento – anche con una succursale – che mediante la libera prestazione dei servizi».
8. Il capo III del titolo II della direttiva 2014/65 definisce i diritti delle imprese d’investimento. L’articolo 34, che figura in tale capo, stabilisce, al suo paragrafo 1, primo comma, che «[g]li Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva (…), possa liberamente prestare servizi di investimento e/o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione. (…)». Il secondo comma del predetto articolo 34, paragrafo 1, precisa che a tali imprese non sono imposti «obblighi supplementari». Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo 34 un’impresa di investimento che desideri prestare servizi o esercitare attività sul territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che desideri modificare la gamma dei servizi o attività già testati deve comunicarlo al suo Stato membro d’origine, il quale trasmette tali informazioni all’autorità competente dello Stato membro ospitante (6). A seguito di tale notifica, l’impresa di investimento può cominciare a prestare i servizi e le attività in questione nello Stato membro ospitante. L’articolo 35 della direttiva 2014/65, inserito nel medesimo capo III, del titolo II di tale direttiva, stabilisce, al paragrafo 1, primo comma, che «[g]li Stati membri assicurano che la prestazione di servizi di investimento e servizi accessori e/o l’esercizio di attività di investimento sul loro territorio ai sensi della presente direttiva (…) possano essere effettuati tramite il diritto di stabilimento, sia mediante lo stabilimento di succursali sia avvalendosi di un agente collegato, stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione concessa all’impresa di investimento (…)».
B. Il diritto ceco
9. L’esercizio dell’attività di intermediario di investimento in Repubblica ceca è soggetto ad autorizzazione della Banca nazionale ceca. Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (legge n. 256/2004 relativa all’attività imprenditoriale sul mercato dei capitali, in prosieguo: la «legge sul mercato dei capitali»), come modificato, un intermediario di investimento è autorizzato a prestare solo alcuni dei principali servizi di investimento, ossia ricevere e trasmettere ordini relativi agli strumenti finanziari (tra cui i valori mobiliari di investimento collettivo) e fornire consulenza di investimento relativa a tali strumenti. Il paragrafo 4 di tale articolo prevede che, quando forniscono tali servizi, gli intermediari d’investimento possono trasmettere ordini unicamente a «un negoziatore di valori mobiliari, una banca o una società d’investimento (…)». Un «negoziatore di valori mobiliari» è, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sul mercato dei...
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