Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 24 de marzo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:219
Celex Number62020CC0720
Date24 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 24 marzo 2022 (1)

Causa C720/20

RO legalmente rappresentata

contro

Bundesrepublik Deutschland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore in quanto inammissibile in ragione della precedente concessione di protezione internazionale ai suoi familiari – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di detta domanda di protezione internazionale – Interesse superiore del minore»






I. Introduzione

1. La presente causa illustra le difficoltà che gli Stati membri si trovano a dover affrontare nell’applicare i criteri enunciati dal regolamento (UE) n. 604/2013 (2) quando alla tecnicità di tali norme si aggiungono la complessità delle situazioni sociali e, in particolare, le concrete dinamiche della vita familiare dei rifugiati. Come dimostra l’ampio numero di controversie attualmente pendenti dinanzi alla Corte, tale vita familiare non resta immutata, né nel tempo, né nello spazio (3). Le famiglie si spostano da uno Stato membro a un altro, benché lo status di beneficiari di protezione internazionale conferito ai loro membri non consenta loro di stabilirsi, a proprio piacimento, nel territorio dell’Unione (4). Contemporaneamente, le famiglie crescono, sollevando così la questione dello status giuridico del minore e, in particolare, dello Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale del minore nato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che accorda detta protezione internazionale ai suoi familiari (in prosieguo: lo «Stato ospitante»).

2. La presente causa illustra una siffatta serie di eventi. Nel caso di specie, i membri di una famiglia di cittadinanza russa avevano ottenuto lo status di rifugiati in Polonia nel 2012, prima di spostarsi e fissare la propria residenza in Germania, senza che fosse rilasciato alcun permesso di soggiorno a tal fine. È in quest’ultimo Stato membro, dove la famiglia soggiorna in maniera irregolare, che è nato, nel 2015, un altro figlio (in prosieguo: la «ricorrente»). Detto minore ha presentato una domanda di protezione internazionale alle autorità tedesche, che ne hanno dichiarato l’inammissibilità sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE (5).

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale mira a stabilire le norme procedurali applicabili all’esame di una domanda di protezione internazionale presentata dal minore di cui trattasi nello Stato membro nel cui territorio è nato e dove vive con i propri familiari, benché questi ultimi abbiano ottenuto lo status di rifugiati in un altro Stato membro, che hanno scelto di lasciare e nel quale non vogliono tornare.

4. È pacifico che occorre mantenere l’unità familiare sia dei richiedenti che dei beneficiari di protezione internazionale e prestare la massima attenzione agli interessi del minore, in applicazione dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). È altresì essenziale garantire l’effettività del diritto di asilo, sancito all’articolo 18 della Carta, per quanto concerne sia l’accesso del minore a una procedura di esame della sua domanda di protezione internazionale, sia il godimento da parte dei suoi familiari dei diritti collegati al loro status di rifugiati. Orbene, benché il regolamento n. 604/2013 disciplini il trasferimento delle competenze per l’esame di detta domanda di protezione internazionale, le disposizioni in esso contenute non consentono di affrontare tutti gli sviluppi delle circostanze legate, segnatamente, agli spostamenti delle famiglie nel territorio dell’Unione. Inoltre, detto regolamento non ha per oggetto la disciplina del trasferimento delle competenze in materia di protezione internazionale, parimenti essenziale nelle fattispecie come quella in esame, che ricade, attualmente, nel campo di applicazione della convenzione relativa allo status dei rifugiati (6) e dell’accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (7).

5. Nelle presenti conclusioni, illustrerò le mie riserve in merito ai mezzi procedurali presi in considerazione sia nella domanda di pronuncia pregiudiziale sia nel corso della discussione, vale a dire un’applicazione analogica dell’articolo 9 del regolamento n. 604/2013, o dell’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento, oppure dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32. Inviterò quindi la Corte a seguire una strada diversa, fondata sull’interesse superiore del minore, e le proporrò di dichiarare che, in un caso come quello oggetto di esame, in cui il minore ha presentato la propria domanda di protezione internazionale nello Stato membro nel cui territorio è nato e dove ha, insieme ai suoi familiari, la residenza abituale alla data della presentazione di detta domanda, l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 devono essere interpretati nel senso che l’interesse superiore del minore impone che detto Stato membro sia competente per l’esame della domanda di cui trattasi.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6. Nell’ambito delle presenti conclusioni, farò riferimento agli articoli 7, 18 e 24 della Carta e agli articoli 3, 6, 9, 20 e 21, del regolamento n. 604/2013. Mi riferirò anche all’articolo 33 della direttiva 2013/32 e all’articolo 24 della direttiva 2011/95.

B. Diritto tedesco

7. L’articolo 29 dell’Asylgesetz (legge relativa al diritto di asilo), nella sua versione pubblicata il 2 settembre 2008 (8), come modificata dall’Integrationsgesetz (legge sull’integrazione) del 31 luglio 2016 (9), entrata in vigore il 6 agosto 2016, reca il titolo «Domande inammissibili» e dispone quanto segue:

«(1) Una domanda di asilo è inammissibile quando:

1. un altro Stato è competente per l’esame della domanda di asilo

a) in applicazione del regolamento [n. 604/2013], o

b) ai sensi di altre norme dell’Unione europea o di un accordo internazionale

(...)».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

8. La ricorrente e i suoi familiari sono cittadini russi di origine cecena. Il 19 marzo 2012, quando la ricorrente non era ancora nata, i suoi familiari ottenevano lo status di rifugiati in Polonia. Nel dicembre 2012 essi lasciavano detto Stato membro per recarsi in Germania, dove presentavano nuove domande di protezione internazionale. Le autorità tedesche competenti trasmettevano quindi alle autorità polacche richieste di ripresa in carico degli interessati, cui queste ultime non davano seguito posto che i familiari beneficiavano già di protezione internazionale in Polonia (10).

9. Il 2 ottobre 2013, le autorità tedesche competenti dichiaravano pertanto tali domande di protezione internazionale inammissibili. Esse ordinavano ai familiari di lasciare il territorio a pena di allontanamento, poiché questi ultimi rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98) (11).

10. La ricorrente è nata il 21 dicembre 2015 in Germania ed è cittadina russa, come i suoi familiari. Nel 2016 ella presentava una domanda di protezione internazionale. Secondo il giudice del rinvio, con riferimento a detta domanda non è stata avviata alcuna procedura di determinazione dello Stato membro competente.

11. Con decisione delle autorità tedesche del 14 febbraio 2019, aggiornata il 19 marzo 2019, veniva emanato nei confronti dei familiari della ricorrente un nuovo ordine di lasciare il territorio sotto pena di allontanamento.

12. Con decisione del 20 marzo 2019, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, Germania) respingeva la domanda di protezione internazionale della ricorrente in quanto inammissibile. La ricorrente proponeva quindi ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo nutre dubbi sulla questione di stabilire se la Repubblica federale di Germania sia, in forza del regolamento n. 604/2013, lo Stato membro competente per l’esame di detta domanda di protezione internazionale e se, in caso contrario, essa sia comunque legittimata a respingerla in quanto inammissibile sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32.

13. Ciò considerato, il Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, alla luce dell’esigenza di evitare movimenti secondari imposta dal diritto dell’Unione e del principio generale dell’unità familiare sancito dal [regolamento n. 604/2013], sia opportuno applicare in via analogica l’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento in una fattispecie in cui un minore e i suoi genitori presentano domanda di protezione internazionale nel medesimo Stato membro, ma i genitori siano già beneficiari di protezione internazionale in un altro Stato membro, mentre il minore è nato nello Stato membro in cui ha presentato la suddetta domanda.

2) In caso di risposta affermativa alla questione, se debba omettersi l’esame della domanda d’asilo del minore ai sensi del [regolamento n. 604/2013] e adottare una decisione di trasferimento in forza dell’articolo 26 del regolamento, tenuto conto del fatto che, ad esempio, lo Stato membro in cui...

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