Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 28 avril 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:330
Celex Number62020CC0597
Date28 April 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 28 aprile 2022 (1)

Causa C597/20

Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA

contro

Budapest Főváros Kormányhivatala

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e articolo 7 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri – Articolo 16 – Incarico dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento – Normativa nazionale che attribuisce a tale organismo il potere di ingiungere ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero»






I. Introduzione

1. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 (2), uno Stato membro può attribuire all’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento il potere di ingiungere ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero a causa della cancellazione o del ritardo prolungato del suo volo?

2. La risposta a tale questione sollevata dalla Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest‑Capitale, Ungheria) deve permettere di chiarire le competenze attribuite ad un siffatto organismo e, quindi, di precisare la portata dei principi elaborati dalla Corte nella sentenza del 17 marzo 2016, Ruijssenaars e a. (3).

3. Nelle presenti conclusioni, illustrerò le ragioni per le quali ritengo che una simile disposizione non osti ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro conferisce al proprio organismo nazionale un siffatto potere coercitivo, purché, tuttavia, tale normativa non privi il vettore aereo della possibilità di esercitare un’azione dinanzi al giudice nazionale competente al fine di contestare il beneficio della compensazione pecuniaria così richiestagli.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 1, 21 e 22 del regolamento n. 261/2004 enunciano quanto segue:

«(1) L’intervento [dell’Unione europea] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurare che esse siano effettivamente applicate. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22) Gli Stati membri dovrebbero assicurare e controllare che i loro vettori aerei rispettino il presente regolamento nonché designare un organismo appropriato per l’espletamento di tali compiti. Il controllo non dovrebbe pregiudicare il diritto per i passeggeri e i vettori aerei di chiedere un legittimo risarcimento nelle competenti sedi giurisdizionali secondo le procedure del diritto nazionale».

5. L’articolo 5 di tale regolamento, intitolato «Cancellazione del volo», prevede quanto segue:

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(...)

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che [siano stati informati della cancellazione del volo]:

(...)

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

6. L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Diritto a compensazione pecuniaria», così dispone:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1 500 chilometri;

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; o

c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

(...)».

7. L’articolo 16 del medesimo regolamento, intitolato «Violazioni», prevede quanto segue:

«1. Ogni Stato membro designa l’organismo responsabile dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza dagli aeroporti situati nel suo territorio o i voli provenienti da un paese terzo e diretti in tali aeroporti. Se del caso, tale organismo adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano rispettati i diritti dei passeggeri. Gli Stati membri informano la Commissione [europea] circa l’organismo designato a norma del presente paragrafo.

2. Fatto salvo l’articolo 12, ciascun passeggero può presentare reclamo presso qualsiasi organismo designato ai sensi del paragrafo 1 o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro in merito ad una presunta violazione del presente regolamento avvenuta in qualsiasi aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro o riguardante qualsiasi volo proveniente da un paese terzo e diretto a un aeroporto situato in tale territorio.

3. Le sanzioni stabilite dagli Stati membri per violazioni del presente regolamento sono effettive, proporzionate e dissuasive».

B. Diritto ungherese

8. L’articolo 43/A, paragrafo 2, dell’a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (legge n. CLV del 1997, sulla tutela del consumatore) (4), del 15 dicembre 1997, enuncia quanto segue:

«L’autorità per la protezione dei consumatori – se necessario, previa consultazione dell’autorità aeronautica – è responsabile dell’applicazione del regolamento [(UE)] 2017/2394 [(5)] per quanto riguarda le violazioni all’interno dell’[Unione] delle disposizioni del regolamento n. 261/2004 (...)».

9. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, punti c) e i), di tale legge, detta autorità ha la facoltà di obbligare l’impresa interessata a porre fine, entro un dato termine, alle irregolarità e alle carenze riscontrate nonché il potere di imporre la cosiddetta sanzione per la «protezione del consumatore».

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

10. A seguito del ritardo di oltre tre ore di un volo da New York (Stati Uniti) a Budapest (Ungheria) effettuato dalla compagnia Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA (6), vari passeggeri si sono rivolti al Budapest Főváros Kormányhivatala (ispettorato per la tutela dei consumatori presso i servizi governativi decentrati di Budapest, Ungheria) (7) affinché ingiungesse al vettore aereo di versare loro, a titolo di risarcimento per violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7 di tale regolamento.

11. Con decisione del 20 aprile 2020, l’ispettorato per la tutela dei consumatori ha constatato la violazione da parte della LOT degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 e le ha ordinato di pagare ai passeggeri interessati una compensazione pecuniaria di EUR 600 per persona nonché di versare in futuro la medesima compensazione pecuniaria a qualsiasi passeggero che avesse proposto un analogo reclamo. L’ispettorato per la tutela dei consumatori afferma che, ai sensi dell’articolo 43/A, paragrafo 2, della legge sulla tutela del consumatore, il quale traspone l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, esso è autorizzato a costringere i vettori aerei a porre fine entro un dato termine alle violazioni di detto regolamento.

12. Il giudice del rinvio, investito di un ricorso diretto all’annullamento della summenzionata decisione, nutre dubbi riguardo all’estensione dei poteri di cui dispone l’ispettorato per la tutela dei consumatori. In tale contesto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di detto regolamento, investito del reclamo individuale di un passeggero, non può imporre al vettore aereo in questione di versare la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a norma del regolamento».

13. Hanno depositato osservazioni scritte la LOT, l’ispettorato per la tutela dei consumatori, i governi ungherese, dei Paesi Bassi e polacco nonché la Commissione. Tali parti hanno inoltre esposto le proprie osservazioni orali all’udienza tenutasi il 2 febbraio 2022.

IV. Analisi

A. Osservazione preliminare

14. L’esame del rinvio pregiudiziale richiede la formulazione di un’osservazione preliminare relativa alla necessità di tener conto di norme giuridiche diverse da quelle a cui fa esplicito riferimento il giudice del rinvio.

15. La questione si pone alla luce delle disposizioni previste dal regolamento 2017/2394 e, in particolare, dell’articolo 9, paragrafo 4, lettera f), di quest’ultimo.

16. Conformemente al suo articolo 1, infatti, tale regolamento «stabilisce le...

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