Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 15 de diciembre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:1004
Date15 December 2022
Celex Number62021CC0618
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 15 dicembre 2022 (1)

Causa C618/21

AR,

BF,

ZN,

NK Sp. z o.o., s.k.,

KP,

RD Sp. z o.o.,

contro

PK S.A.,

CR,

SI S.A.,

MB S.A.,

PK S.A.,

SI S.A.,

EZ S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3 – Responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli – Obbligo di assicurazione dei veicoli – Articolo 18 – Diritto di azione diretta – Portata – Determinazione dell’importo dell’indennizzo – Costi ipotetici – Possibilità di subordinare il versamento dell’indennizzo a determinate condizioni – Vendita del veicolo»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2), in combinato disposto con l’articolo 3 di detta direttiva.

2. Tale domanda è stata proposta nel quadro di una serie di controversie che contrappongono sei proprietari di veicoli agli assicuratori della responsabilità civile delle persone responsabili dei danni causati ai loro veicoli.

3. La presente causa offre alla Corte l’occasione di precisare, per la prima volta, la portata del diritto di azione diretta riconosciuto a una persona lesa che richieda, nei confronti di un’impresa di assicurazione, l’indennizzo di tutti i danni causati da un autoveicolo.

4. Nelle presenti conclusioni, illustrerò i motivi per cui ritengo che il diritto dell’Unione non osti a che la prestazione dovuta da un’impresa di assicurazione sia esclusivamente di natura pecuniaria e che la limitazione o l’esclusione del diritto di azione diretta della persona lesa in ragione della mancata effettiva riparazione del veicolo danneggiato possa pregiudicar l’efficacia pratica della direttiva 2009/103.

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2009/103

5. Il considerando 30 della direttiva 2009/103 enuncia quanto segue:

«(30) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto di azione diretta contro la compagnia d’assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici».

6. L’articolo 3 di detta direttiva, recante il titolo «Obbligo d’assicurazione dei veicoli», dispone quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche:

a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esist[e] alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull’assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

7. Ai sensi dell’articolo 18 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Diritto di azione diretta»:

«Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro».

B. Diritto polacco

8. L’articolo 363, paragrafo 1, del kodeks cywilny (codice civile) così dispone:

«Il risarcimento del danno deve avvenire, a scelta del danneggiato, o mediante il ripristino dello statu quo ante dei beni o mediante il pagamento di un’adeguata somma di denaro. Tuttavia, quando il ripristino della situazione precedente è impossibile o risulta eccessivamente difficile o oneroso per il responsabile, il danneggiato ha diritto unicamente a un indennizzo in denaro».

9. L’articolo 822, paragrafi 1 e 4, del codice civile polacco prevede quanto segue:

«1. Con il contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore si impegna a corrispondere l’indennizzo previsto nel contratto per i danni causati a terzi di cui sia responsabile il contraente dell’assicurazione o l’assicurato.

(...)

4. Il soggetto avente diritto all’indennizzo in relazione ad un evento coperto dal contratto di assicurazione della responsabilità civile può proporre azione diretta contro l’assicuratore».

III. Fatti e questioni pregiudiziali

10. Sei controversie sono pendenti dinanzi al Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale della città di Varsavia, Polonia). Cinque di esse hanno ad oggetto il rifiuto opposto dalle imprese di assicurazione convenute nei procedimenti principali, che assicurano la responsabilità civile della persona responsabile di un incidente automobilistico in cui siano stati danneggiati alcuni veicoli, di versare alle persone lese, ricorrenti nei procedimenti principali e che hanno esercitato il loro diritto di azione diretta previsto dall’articolo 18 della direttiva 2009/103, costi di riparazione di detti veicoli che queste ultime non hanno sostenuto. Detti costi sono denominati dal giudice del rinvio «costi ipotetici di riparazione».

11. La sesta controversia differisce dalle precedenti unicamente per il fatto che il danno deriva della caduta del portone di un garage che ha distrutto il veicolo del ricorrente nel procedimento principale.

12. Le controversie di cui trattasi sono insorte in ragione dal fatto che le persone lese chiedono un indennizzo pecuniario per i danni subiti dai loro veicoli sulla base di una stima elevata dei costi di riparazione (pezzi di ricambio e manodopera) e non sulla base di documenti giustificativi dei costi di riparazione da esse sopportati, in altre parole delle spese realmente sostenute. Orbene, le imprese di assicurazione sostengono che tale indennizzo non può superare l’ammontare del danno realmente subito, calcolato secondo il metodo detto «del differenziale». L’indennizzo deve corrispondere alla differenza tra il valore che il veicolo danneggiato avrebbe avuto se l’evento dannoso non si fosse verificato e il valore attuale di detto veicolo, nelle condizioni in cui si trova, danneggiato o riparato, anche solo in parte.

13. Il giudice del rinvio spiega che, nel diritto nazionale, la riparazione dei danni mira a restituire ai beni della parte lesa il valore che essi avrebbero avuto se l’evento dannoso non si fosse verificato, senza consentire a detta parte di trarne un arricchimento.

14. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza polacca, i giudici riconoscono un risarcimento dei danni arrecati ai veicoli nella misura degli ipotetici costi di riparazione, il cui ammontare supererebbe ampiamente l’ammontare dei danni causati ai beni della parte lesa determinati secondo il metodo del differenziale. Lo stesso vale nel caso della vendita del veicolo danneggiato che le persone lese non potranno mai far riparare in futuro.

15. Secondo il giudice del rinvio, tale giurisprudenza, criticabile poiché consente in taluni casi alla parte lesa di trarre un arricchimento, potrebbe essere giustificata alla luce della particolare protezione riconosciuta alle vittime di incidenti stradali in forza del diritto dell’Unione. Pertanto, esso ritiene necessario chiarire la portata dei diritti che la persona lesa trae dal diritto di azione diretta da essa esercitabile nei confronti dell’impresa di assicurazione.

16. A questo proposito, il giudice del rinvio spiega che esiste un conflitto tra, da un lato, tale diritto di azione diretta, connesso al fatto che, ai sensi della normativa polacca, la persona lesa può esercitare due diverse azioni nei confronti del responsabile del sinistro, ossia una domanda di pagamento di un indennizzo e una domanda di risarcimento in forma specifica, finalizzata al ripristino del bene nello stato antecedente al verificarsi del danno, e, dall’altro, il principio derivante dal diritto polacco delle obbligazioni, secondo cui il servizio reso da un assicuratore della responsabilità civile consiste in un «pagamento», vale a dire in una prestazione pecuniaria.

17. Il giudice del rinvio chiede pertanto se il diritto dell’Unione osti a disposizioni del diritto nazionale che abbiano l’effetto di privare la persona lesa, che intenda proporre un’azione diretta contro l’impresa di assicurazione, di uno degli strumenti di risarcimento del danno previsti dal diritto nazionale, circostanza questa che avrebbe, in generale, carattere dissuasivo.

18. Detto giudice si chiede altresì se, per garantire l’effettività della domanda della persona lesa ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2009/103, essa debba disporre di un’azione contro l’assicuratore della responsabilità civile del responsabile del sinistro per ottenere il pagamento di un indennizzo di importo equivalente ai costi...

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