Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 20 avril 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:316
Date20 April 2023
Celex Number62021CC0228
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 20 aprile 2023 (1)

Cause riunite C228/21, C254/21, C297/21, C315/21 e C328/21

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

contro

CZA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]

e

DG

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Roma (Italia)]

e

XXX.XX

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Firenze (Italia)]

e

PP

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia)]

e

GE

contro

Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione – Unità Dublino

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Trieste (Italia)]

«Rinvii pregiudiziali – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Procedura di ripresa in carico – Violazione degli obblighi di consegnare l’opuscolo comune ai sensi dell’articolo 4 e di effettuare un colloquio personale ai sensi dell’articolo 5Regolamento (UE) n. 603/2013 – Violazione dell’obbligo informativo ai sensi dell’articolo 29 – Conseguenze sulla decisione di trasferimento – Rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento»






Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento Dublino III

2. Regolamento Eurodac

3. Direttiva qualifiche

4. Direttiva procedure

5. Regolamento n. 1560/2003

B. Diritto italiano

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

A. Causa C228/21

B. Causa C254/21

C. Causa C297/21

D. Causa C315/21

E. Causa C328/21

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

V. Valutazione

A. Opuscolo comune e colloquio personale

1. Obbligo informativo ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Dublino III

a) Procedure di presa in carico e di ripresa in carico nel sistema di Dublino

b) Obbligo informativo ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Dublino III anche nella procedura di ripresa in carico

1) Formulazione e sistematica dell’articolo 4 del regolamento Dublino III

2) Significato e finalità dell’articolo 4 del regolamento Dublino III

i) Rilevanza delle informazioni contenute nell’opuscolo comune per i richiedenti nella procedura di ripresa in carico

– Criteri di competenza che devono ancora essere presi in considerazione anche nella procedura di ripresa in carico

– Informazioni generali sul sistema di Dublino

ii) Aspetti pratici

3) Esiste l’obbligo di fornire informazioni anche se non viene presentata una nuova domanda nel secondo Stato membro?

4) Conclusione intermedia

c) Conseguenze di una violazione dell’obbligo informativo ai sensi dell’articolo 4 del regolamento Dublino III nella procedura di ripresa in carico

1) Possibilità di far valere violazioni dell’articolo 4 del regolamento Dublino III nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento nella procedura di ripresa in carico

2) Conseguenze delle violazioni dell’articolo 4 del regolamento Dublino III sulla decisione di trasferimento

3) Conclusione intermedia

2. Obbligo informativo ai sensi dell’articolo 29 del regolamento Eurodac

a) Obbligo informativo ai sensi dell’articolo 29 del regolamento Eurodac anche nella procedura di ripresa in carico

b) Possibilità di far valere una violazione dell’obbligo informativo ai sensi dell’articolo 29 del regolamento Eurodac nella procedura di ripresa in carico e conseguenze di tale violazione

c) Conclusione intermedia

3. Colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento Dublino III

a) Obbligo di effettuare il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento Dublino III anche nella procedura di ripresa in carico

b) Conseguenze di una violazione dell’obbligo di effettuare il colloquio personale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento Dublino III nella procedura di ripresa in carico

1) Possibilità di far valere violazioni dell’articolo 5 del regolamento Dublino III nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento nella procedura di ripresa in carico

2) Conseguenze delle violazioni dell’articolo 5 del regolamento Dublino III sulla decisione di trasferimento

i) Possibilità di sanatoria nel procedimento giudiziario e conseguenze della deduzione di nuovi elementi rilevanti

ii) Carattere definitivo della decisione di trasferimento in caso di mancata impugnazione

c) Conclusione intermedia

B. Refoulement indiretto

1. Presunzione del rispetto dei diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati membri e condizioni per la confutazione della stessa

2. Clausola discrezionale prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III

3. Conclusione intermedia

VI. Conclusione


I. Introduzione

1. Il sistema europeo comune di asilo si basa sul principio che una domanda di asilo presentata nell’Unione europea da un cittadino di un paese terzo o da un apolide è esaminata da un solo Stato membro. Le modalità con le quali deve essere determinato tale Stato membro sono a tal fine disciplinate dal regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (in prosieguo: il «regolamento Dublino III») (2).

2. Al fine di evitare movimenti secondari ed esiti divergenti, in base al regolamento in oggetto non solo l’esame nel merito di una domanda di asilo, ma anche la procedura di determinazione dello Stato membro competente per tale esame (conformemente all’articolo 1 del regolamento Dublino III e in prosieguo: lo «Stato membro competente») devono essere svolti da parte di un solo Stato membro.

3. Il regolamento Dublino III si fonda sulla decisione di coinvolgere i richiedenti asilo nella procedura di determinazione dello Stato membro competente (3). A tale scopo, agli stessi devono essere fornite informazioni sul sistema di Dublino, sui meccanismi di determinazione dello Stato membro competente e sui criteri di competenza mediante un opuscolo comune redatto dalla Commissione. Tale opuscolo mira, in particolare, a consentire ai richiedenti di comunicare, nel corso della procedura di determinazione dello Stato membro competente, le informazioni rilevanti ai fini di tale determinazione.

4. Orbene, cosa accade nell’ambito della procedura di ripresa in carico, cioè quando un richiedente asilo, dopo aver presentato una domanda di asilo in un primo Stato membro, lo ha lasciato e ha presentato una nuova domanda di asilo in un secondo Stato membro o si trova nel territorio di quest’ultimo, inducendo il secondo Stato membro a chiedere al primo di riprendere in carico l’interessato? L’opuscolo comune deve essere consegnato anche da parte del secondo Stato membro, benché la determinazione dello Stato membro competente spetti esclusivamente al primo Stato membro o, eventualmente, sia già avvenuta? Inoltre, se l’obbligo di consegnare l’opuscolo sussiste anche nella procedura di ripresa in carico, quali sono le conseguenze dell’inosservanza di tale obbligo sulla legittimità della decisione del secondo Stato membro di trasferire l’interessato verso il primo?

5. Tali domande, alle quali diversi organi giurisdizionali italiani forniscono risposte differenti, costituiscono il primo insieme di questioni in tre delle cinque domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi (4).

6. Il secondo insieme di questioni sollevato da una delle tre domande di pronuncia pregiudiziale in esame, nonché dalle altre due (5), riguarda il principio di fiducia reciproca e quindi il fulcro del sistema di Dublino. Si tratta di stabilire se, nell’ambito dell’impugnazione di una decisione di trasferimento, i giudici dello Stato membro richiedente possano valutare l’esistenza di un rischio di violazione del principio non respingimento (principio di non refoulement) nello Stato membro richiesto se in tale Stato non vi sono carenze sistemiche che giustifichino dubbi quanto alla legittimità del sistema di asilo e del sistema giudiziario.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento Dublino III

7. Il regolamento Dublino III (6) stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide.

8. I considerando da 3 a 5, da 14 a 19 e 32 del regolamento Dublino III recitano come segue:

«(3) Il Consiglio europeo (…) ha deciso di lavorare all’istituzione del [Regime europeo comune in materia di asilo (CEAS)] basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (…), garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di “non respingimento” (non-refoulement). Sotto tale profilo, e senza pregiudizio dei criteri di competenza definiti nel presente regolamento, gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi.

(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il CEAS dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

(5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli Stati membri sia per le persone interessate...

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