Opinion of Advocate General Medina delivered on 7 April 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:285
Date07 April 2022
Celex Number62020CC0638
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 7 aprile 2022 (1)

Causa C638/20

MCM

contro

Centrala studiestödsnämnden

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Articolo 45 TFUERegolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 2 – Aiuti finanziari all’istruzione superiore all’estero – Requisito di residenza – Requisito di integrazione sociale per gli studenti non residenti – Studente cittadino dello Stato che eroga l’aiuto, da sempre residente nello Stato in cui studia – Genitore ex lavoratore migrante nello Stato degli studi»






1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame l’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi, Svezia) chiede l’interpretazione dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (2). La domanda di pronuncia pregiudiziale è sorta nell’ambito di un’impugnazione proposta nel procedimento principale dal ricorrente, MCM, nei confronti del Centrala studiestödsnämnden (Consiglio svedese per il finanziamento dell’aiuto agli studi, che è responsabile per l’erogazione di aiuti finanziari agli studenti; in prosieguo: il «CSN») avente ad oggetto la richiesta di MCM di ottenere dallo Stato svedese aiuti finanziari per i suoi studi in Spagna.

I. Fatti all’origine della controversia nel procedimento principale e questione pregiudiziale

2. MCM, al pari di suo padre, è cittadino svedese, ma vive in Spagna dalla nascita.

3. Nel marzo 2020 MCM ha presentato una domanda al CSN in relazione ai suoi studi universitari in Spagna, iniziati nel gennaio 2020 (3). MCM ha fondato la sua domanda, tra l’altro, sul fatto che, sebbene suo padre viva e lavori in Svezia dal novembre 2011, in precedenza era stato attivo come lavoratore migrante in Spagna per circa 20 anni. MCM ha sostenuto, pertanto, che, in quanto figlio di un lavoratore migrante, egli avrebbe diritto all’aiuto finanziario agli studi.

4. Il CSN ha respinto la domanda di MCM con la motivazione che egli non soddisfaceva il requisito della residenza in Svezia ai sensi del primo comma del paragrafo 23 del capitolo 3 dello studiestödslagen (1999:1395) (4) e che non era possibile concedergli un aiuto finanziario in base a nessuna delle eccezioni previste dal capitolo 12, paragrafi da 6 a 6b, del föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel del CSN (CSNFS 2001:1) (5).

5. A sostegno della propria decisione, il CSN ha anche affermato che non vi era alcun motivo basato sul diritto dell’Unione per derogare al requisito della residenza. L’autorità ha ritenuto che MCM non soddisfacesse il requisito alternativo dell’integrazione nella società svedese, che l’autorità ha previsto per coloro che non soddisfano il requisito della residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare in un altro paese dell’Unione.

6. Il CSN ha dichiarato, inoltre, che MCM non poteva trarre alcun diritto all’aiuto finanziario agli studi dal fatto che suo padre aveva esercitato in precedenza il suo diritto alla libertà di circolazione come lavoratore emigrando in Spagna. A tale riguardo, il CSN ha ritenuto che il padre non potesse più essere considerato un lavoratore migrante in quanto dal 2011 viveva e lavorava in Svezia.

7. MCM ha impugnato tale decisione. Nella sua impugnazione, MCM ha fatto principalmente riferimento a circostanze che, a suo avviso, deponevano a favore del suo argomento secondo cui si deve ritenere che egli sia una persona integrata nella società svedese e che suo padre presenti ancora un collegamento con la Spagna (6).

8. Nelle sue osservazioni sull’impugnazione dinanzi al giudice del rinvio, che, ai sensi del capitolo 6, paragrafo 11, primo comma, della legge sugli aiuti finanziari agli studi, è designato in quanto organo preposto a pronunciarsi sull’impugnazione, il CSN ha confermato la sua precedente valutazione. Allo stesso tempo, il CSN ha osservato che negare l’aiuto finanziario agli studi a MCM per gli studi all’estero potrebbe essere considerato un ostacolo al diritto alla libera circolazione del padre, poiché la conoscenza di tale conseguenza avrebbe potuto dissuadere fin dall’inizio il padre di MCM dal migrare in Spagna.

9. Tuttavia, secondo il CSN, non è chiaro se la situazione in questione sia rimasta nell’ambito del diritto dell’Unione, dato che era trascorso un periodo considerevole da quando il padre di MCM aveva esercitato il suo diritto alla libera circolazione. In tale contesto, il CSN chiede altresì se un lavoratore migrante che ritorna nel suo paese d’origine possa, per tale paese e per un periodo indeterminato, avvalersi delle garanzie che si applicano ai lavoratori migranti e ai loro familiari in forza del regolamento n. 492/2011.

10. Alla luce di quanto precede, l’Överklagandenämnden för studiestöd (Commissione nazionale di ricorso per l’aiuto agli studi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se uno Stato membro (il paese d’origine), nonostante quanto disposto all’articolo 45 TFUE e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, e tenendo conto degli interessi di bilancio del paese d’origine, possa stabilire il requisito, per il figlio del lavoratore migrante, qualora quest’ultimo sia rientrato nel paese d’origine, di avere un collegamento con il paese d’origine al fine di concedere a tale figlio studente un aiuto finanziario per studiare all’estero, nell’altro Stato membro dell’UE in cui il genitore del figlio ha precedentemente lavorato (il paese ospitante), in una situazione in cui:

i) dopo il ritorno dal paese ospitante, il genitore abbia vissuto e lavorato nel paese d’origine per almeno otto anni,

ii) il figlio non abbia accompagnato il genitore nel paese d’origine, ma sia rimasto fin dalla nascita nel paese ospitante, e

iii) il paese d’origine preveda lo stesso requisito di un collegamento per gli altri cittadini del paese d’origine che non soddisfano il requisito di residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare all’estero in un altro paese dell’Unione europea».

II. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

11. Conformemente alla richiesta della Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno soltanto sul merito della presente causa.

12. MCM, i governi austriaco, danese, norvegese e svedese, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte. Le parti non hanno chiesto la fissazione di un’udienza, che non si è tenuta.

III. Breve sintesi delle osservazioni delle parti

13. MCM sostiene che il collegamento con il suo Stato membro d’origine è sufficiente per permettergli di ottenere un aiuto finanziario agli studi (7). Inoltre, il fatto che suo padre risieda attualmente in Svezia non incide affatto sulla sua posizione di lavoratore migrante. Dal 2011, il padre si reca regolarmente in Spagna, dove dispone un alloggio, anche al fine di potervi lavorare (8).

14. Il governo svedese sostiene, in sostanza, che è possibile derogare al requisito della residenza allorché il beneficiario dell’aiuto sia integrato nella società svedese. Il requisito dell’esistenza di un collegamento, tuttavia, non è imposto ai figli di lavoratori migranti.

15. I governi danese e svedese sostengono, in primo luogo, che il padre di MCM non esercita la sua libertà di movimento da quando ha fatto ritorno in Svezia, sicché si deve ritenere che egli abbia perso il suo status di lavoratore migrante. Per quanto riguarda lo status di ex lavoratore migrante, il governo svedese sostiene che, nel caso di specie, poiché l’assistenza finanziaria agli studi all’estero non è concessa ai lavoratori o ai loro figli in ragione del loro rapporto di lavoro, il lavoratore in questione non può più invocare tali diritti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 o dell’articolo 45 TFUE.

16. In secondo luogo, il governo svedese ammette, tuttavia, che la portata dell’articolo 45 TFUE va oltre quella dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, con la conseguenza che non si può escludere del tutto che una restrizione sotto forma di requisito di residenza possa dissuadere taluni genitori o futuri genitori dall’esercitare la loro libertà di circolazione.

17. Il governo danese sostiene, in primo luogo, che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non si applicano nel procedimento principale.

18. Il governo danese ritiene che le norme sulla libera circolazione dei lavoratori non siano applicabili ratione materiae. Esso sostiene che la normativa svedese sull’assistenza finanziaria dovrebbe essere interpretata nel senso che uno studente non residente in Svezia può beneficiare di tale assistenza finanziaria qualora sia grado di dimostrare di avere lo status di figlio di un lavoratore migrante oppure un collegamento con la società svedese.

19. In secondo luogo, anche qualora vi sia una restrizione, il governo danese ritiene che essa sarebbe giustificata, nel caso di specie, da un motivo imperativo di interesse generale.

20. Il governo austriaco sostiene, in sostanza, per quanto attiene all’articolo 45 TFUE, che la normativa nazionale non esclude affatto i figli dei lavoratori migranti dall’aiuto finanziario agli studi, ma concede loro lo stessa assistenza offerta ai figli dei lavoratori che restano in Svezia, con la sola differenza che il requisito della prova della residenza è sostituito da quello di un collegamento con la società svedese. In ogni caso, il governo austriaco ritiene che la normativa nazionale in questione permetta la flessibilità...

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