Opinion of Advocate General Medina delivered on 16 February 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:117
Date16 February 2023
Celex Number62021CC0478
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 16 febbraio 2023 (1)

Causa C-478/21 P

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products,

Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd,

Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd,

Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd,

Handan Qunshan Foundry Co. Ltd,

Heping Cast Co. Ltd Yi County,

Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd,

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd,

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory,

Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd

contro

Commissione europea

con l’intervento di:

EJ Picardie,

Fondatel Lecomte,

Fonderies Dechaumont,

Fundiciones de Odena SA,

Heinrich Meier Eisengiesserei GmbH & Co. KG,

Saint-Gobain Construction Products UK Ltd,

Saint-Gobain PAM Canalisation,

Ulefos Oy

«Impugnazione – Dumping – Importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Associazione che riunisce i produttori esportatori del prodotto interessato – Legittimazione ad agire – Incidenza individuale – Associazione che rappresenta gli esportatori e che agisce in nome proprio e per conto dei suoi membri – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 5, paragrafi 10 e 11 – Parti interessate – Associazione rappresentativa degli esportatori – Associazioni commerciali o di categoria – Libertà di associazione – Controllo e ingerenza dello Stato – Rappresentatività – Prove – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6 – Pregiudizio – Prove positive – Dati Eurostat – Adeguamenti ed estrapolazione di dati – Ipotesi ragionevole – Deduzione ragionevole – Calcolo della redditività dell’industria dell’Unione – Costo di produzione e prezzi fatturati infragruppo – Articolo 20 – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Dati riservati»






Indice


I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

B. Diritto dell’Organizzazione mondiale del commercio

III. Fatti e regolamento controverso

IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

VI. Analisi dell’impugnazione

A. Sulla ricevibilità del ricorso di primo grado

1. Sulla prima eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso di annullamento è stato proposto dalla CCCME in nome proprio

a) Osservazioni preliminari

b) Sui criteri generali relativi alla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE

c) Sullo status riconosciuto dalla Commissione nel corso del procedimento antidumping

d) Parte interessata e/o associazione rappresentativa

1) Sulla nozione di parte interessata

2) Sulla nozione di associazione rappresentativa di esportatori

i) Associazione commerciale o di categoria

– Criteri generali

– Rapporto con la nozione di libertà di associazione

– Statuto dell’associazione

– Autonomia versus ingerenza dello Stato

– Conclusione intermedia

ii) I membri sono produttori, esportatori o importatori del prodotto oggetto dell'inchiesta

2. Sulla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalla CCCME a nome dei suoi membri

3. Sulla terza eccezione di irricevibilità, vertente sul fatto che il ricorso è stato proposto dalle ricorrenti non rappresentate dalla CCCME

B. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione

1. Sull'invocazione dei dati di riferimento

2. Sul rigetto dei dati alternativi

C. Sul secondo motivo d’impugnazione

D. Sul quinto motivo d’impugnazione

1. Sulla prima parte

2. Sulla seconda parte

3. Sulla terza parte

VII. Spese

VIII. Conclusione


I. Introduzione

1. La China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (in prosieguo: la «CCCME») è un’associazione disciplinata dal diritto cinese che annovera tra i suoi membri produttori esportatori cinesi di determinati lavori di ghisa.

2. Con la presente impugnazione, la CCCME e altre nove ricorrenti produttrici di lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese (RPC) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») hanno chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del 19 maggio 2021, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata (2)»). Con tale sentenza il Tribunale ha respinto il ricorso delle ricorrenti diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 (in prosieguo: il «regolamento controverso (3)») che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC. Tali lavori sono essenzialmente coperture per pozzetti.

3. La presente impugnazione solleva alcune questioni, tre delle quali sono probabilmente più importanti delle altre. La prima è di carattere procedurale. Questa è la prima volta che la CCCME impugna un regolamento antidumping. Ne consegue che la presente causa solleva la questione della nozione di «incidenza individuale e diretta» in relazione a un’organizzazione commerciale, i cui membri hanno collaborato nel corso del procedimento antidumping, che secondo la Commissione europea sarebbe un’emanazione della RPC. Solleva inoltre la questione della definizione di associazione rappresentativa di esportatori ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 (in prosieguo: il «regolamento di base (4)»). Di conseguenza, la Corte dovrà elaborare le condizioni di ricevibilità affinché un’associazione di questo tipo possa proporre un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE a suo nome e a nome dei suoi membri.

4. La seconda questione è di carattere sostanziale. Essa riguarda le regole per la dimostrazione del pregiudizio causato all’industria dell’Unione. Le ricorrenti contestano le estrapolazioni e gli adeguamenti effettuati dalla Commissione rispetto ai dati Eurostat (5) ai fini dell’accertamento di tale pregiudizio. Pertanto, la Corte deve definire i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento di base in virtù dei quali l’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame oggettivo.

5. La terza questione attiene alle regole procedurali che disciplinano il procedimento amministrativo antidumping e, in particolare, gli obblighi di divulgazione gravanti sulla Commissione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

6. L’articolo 3 del regolamento di base, intitolato «Accertamento di un pregiudizio», così dispone:

«1. Ai fini del presente regolamento si intende per pregiudizio, salvo altrimenti disposto, un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio materiale a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria. Il termine è interpretato a norma del presente articolo.

2. L'accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:

a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e

b) dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.

3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Tali fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(…)

5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria (...).

6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati a norma del paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che tale incidenza si manifesta in maniera che può essere considerata materiale.

(...)».

7. L’articolo 5, paragrafi 10 e 11, del regolamento di base così prevede:

«10. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.

L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare per iscritto le loro osservazioni e presentare le informazioni necessarie affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 5.

11. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denuncianti, in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1, agli esportatori interessati e alle autorità del paese esportatore, nonché alle altre parti interessate implicate nell'inchiesta che ne facciano richiesta. Se gli...

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