Opinion of Advocate General Medina delivered on 13 July 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:594
Date13 July 2023
Celex Number62022CC0363
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 13 luglio 2023 (1)

Causa C363/22 P

Planistat Europe,

Hervé-Patrick Charlot

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Indagine esterna dell’OLAF – Trasmissione alle autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente perseguibili prima del termine dell’indagine – Deposito di una denuncia da parte della Commissione prima del termine dell’indagine – Procedimento penale nazionale – Non luogo definitivo – Nozione di “violazione sufficientemente qualificata” di una norma giuridica dell’Unione – Danni morali e materiali asseritamente subiti dai ricorrenti»






1. Con la presente impugnazione, la società Planistat Europe e il sig. Hervé-Patrick Charlot (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 aprile 2022, Planistat Europe e Charlot/Commissione (2), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso dei ricorrenti diretto al risarcimento, da una parte, del danno che il sig. Charlot avrebbe patito a causa della trasmissione alle autorità nazionali, da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di informazioni relative a fatti penalmente rilevanti nonché della denuncia presentata dalla Commissione europea dinanzi a dette autorità e, dall’altra parte, del danno materiale che i medesimi avrebbero patito a causa della risoluzione dei contratti conclusi tra la Planistat Europe e la Commissione.

2. A sostegno della loro impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti, in sostanza, su errori che il Tribunale avrebbe commesso, in primo luogo, nella determinazione del fatto generatore dei danni lamentati; in secondo luogo, nel negare l’esistenza di una denuncia calunniosa da parte dell’OLAF e della Commissione e, in terzo luogo, nel respingere i loro argomenti relativi alla sussistenza di danni morali e materiali. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi del secondo motivo di impugnazione.

3. Tale motivo di impugnazione offre alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sul sindacato giurisdizionale che il Tribunale è chiamato a esercitare nell’ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, da un lato, nel caso in cui l’OLAF trasmetta informazioni alle autorità giudiziarie nazionali presentando una denuncia asseritamente calunniosa, e successivamente i giudici nazionali si siano invece pronunciati per l’archiviazione della causa contro gli interessati, e dall’altro, nel caso in cui la Commissione abbia presentato una denuncia con costituzione di parte civile in detta causa.

I. Regolamento (CE) n. 1073/1999

4. Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (3), disciplinava i controlli, le verifiche e le azioni intraprese dai funzionari dell’OLAF nell’esercizio delle loro funzioni (4). Le indagini dell’OLAF consistono in indagini «esterne», vale a dire al di fuori delle istituzioni dell’Unione, e in indagini «interne», vale a dire all’interno di tali istituzioni.

5. L’articolo 9 del regolamento n. 1073/1999, intitolato «Relazione sulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini», riguarda la relazione redatta al termine dell’indagine dell’OLAF.

6. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 1073/1999, rubricato «Trasmissione di informazioni da parte dell’Ufficio»:

«1. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 [relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità], l’Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

2. Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.

(…)».

II. Fatti

7. I fatti, quali esposti ai punti da 2 a 18 della sentenza impugnata, possono sintetizzarsi come segue.

8. Nel 1996 Eurostat ha creato una rete di punti di vendita di informazioni statistiche (datashop). Negli Stati membri, tali datashop, privi di personalità giuridica, erano in linea di principio integrati negli istituti nazionali di statistica (in prosieguo: gli «INS»), ad eccezione del Belgio, della Spagna e del Lussemburgo dove erano gestiti da società commerciali. A tal fine, sono stati conclusi accordi tripartiti tra Eurostat, l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP) e l’organismo ospitante il datashop.

9. Dal 1996 al 1999, la Planistat Europe, gestita dal sig. Charlot, ha beneficiato di contratti quadro firmati con Eurostat per svariati servizi, che includevano, in particolare, la messa a disposizione di personale nell’ambito dei datashop.

10. A partire dal 1° gennaio 2000, la Planistat Europe è stata incaricata della gestione dei datashop di Bruxelles (Belgio), Madrid (Spagna) e Lussemburgo e doveva versare alla Commissione l’intero fatturato realizzato in tali tre datashop.

11. Nel settembre 1999 il servizio di audit interno di Eurostat ha elaborato una relazione in cui si segnalavano irregolarità nella gestione dei datashop da parte della Planistat Europe.

12. Il 17 marzo 2000 la direzione generale del Controllo finanziario della Commissione ha trasmesso detta relazione all’OLAF.

13. Il 18 marzo 2003, a seguito di un’indagine interna volta a esaminare le modalità di attuazione della rete di datashop, i canali di fatturazione, l’uso della dotazione finanziaria e l’eventuale coinvolgimento di funzionari dell’Unione, l’OLAF ha deciso di avviare l’indagine esterna OF/2002/0510 riguardante la Planistat Europe.

14. Il 19 marzo 2003 l’OLAF ha trasmesso alle autorità giudiziarie francesi informazioni relative a fatti, a suo avviso, penalmente rilevanti nell’ambito dell’indagine in corso (in prosieguo: la «nota del 19 marzo 2003»). Su tale base, il 4 aprile 2003 il procureur de la République de Paris (procuratore della Repubblica di Parigi, Francia) ha avviato un’indagine giudiziaria dinanzi al juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) per ricettazione e concorso in appropriazione indebita.

15. Il 16 maggio 2003 tale trasmissione è stata menzionata dalla stampa ed è stata oggetto di interrogazioni scritte alla Commissione da parte di deputati del Parlamento europeo.

16. La Commissione e l’OLAF hanno pubblicato diversi comunicati stampa, solo due dei quali menzionavano la Planistat Europe. Così, il comunicato stampa della Commissione del 9 luglio 2003 faceva riferimento per la prima volta alla Planistat Europe, mentre nel comunicato del 23 luglio 2003 la Commissione confermava la sua decisione di risolvere i contratti conclusi con la Planistat Europe.

17. Il 10 luglio 2003 la Commissione ha depositato una denuncia contro X con costituzione di parte civile presso il procureur de la République de Paris (procuratore della Repubblica di Parigi) per il reato di appropriazione indebita e qualsiasi altro reato deducibile dai fatti esposti nella denuncia.

18. Il 10 settembre 2003 è stata formulata l’imputazione per appropriazione indebita e ricettazione connessa ad appropriazione indebita a carico del sig. Charlot.

19. Il 25 settembre 2003 l’OLAF ha chiuso sia l’indagine interna IO/2000/4097 sia l’indagine esterna OF/2002/0510.

20. Il 9 settembre 2013 il juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Parigi) ha emesso un’ordinanza di non luogo a procedere nei confronti di tutte le persone accusate nel procedimento penale, ordinanza contro la quale la Commissione ha interposto appello.

21. Con sentenza del 23 giugno 2014, la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) ha respinto il ricorso della Commissione, confermando l’ordinanza di non luogo a procedere.

22. Con sentenza del 15 giugno 2016, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha respinto il ricorso proposto dalla Commissione, ponendo così fine al procedimento giurisdizionale.

23. Il 10 settembre 2020 i ricorrenti hanno inviato alla Commissione una lettera di messa in mora con la quale le intimavano di versare loro l’importo di 11,6 milioni di EUR a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa, in particolare, della denuncia presentata e dei comunicati stampa pubblicati al riguardo.

24. Il 15 ottobre 2020 la Commissione, ritenendo che non ricorressero le condizioni per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ha respinto la domanda dei ricorrenti.

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

25. I ricorrenti chiedono, in sostanza, che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato parzialmente prescritta l’azione dei ricorrenti e in quella in cui ha respinto la domanda relativa alla responsabilità extracontrattuale della Commissione;

– accogliere le conclusioni formulate in primo grado;

– condannare la Commissione a riconoscere pubblicamente di aver commesso un errore di valutazione nei confronti della Planistat Europe e del suo amministratore;

– condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

26. La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione, e

– condannare i ricorrenti alle spese.

27. Conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte ha deciso di non...

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