Opinion of Advocate General Medina delivered on 18 January 2024.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:65
Date18 January 2024
Celex Number62022CC0240
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

LAILA MEDINA

presentate il 18 gennaio 2024 (1)

Causa C240/22 P

Commissione europea

contro

Intel Corporation Inc.

«Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sconti di fedeltà – Qualificazione come pratica abusiva – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Strategia globale – Infrazione unica e continuata – Valutazione economica complessa – Estrapolazione di dati economici – Sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura»






I. Introduzione

1. Le presenti conclusioni riguardano l’impugnazione proposta dalla Commissione europea diretta all’annullamento della sentenza del 26 gennaio 2022, Intel Corporation/Commissione (T‑286/09 RENV) (2). Tale sentenza ha fatto seguito alla sentenza della Corte del 6 settembre 2017, Intel/Commissione (C‑413/14 P) (3), che, a sua volta, ha disposto l’annullamento della sentenza del 12 giugno 2014, Intel/Commissione (T‑286/09) (4), e il rinvio la causa dinanzi al Tribunale.

2. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha disposto l’annullamento parziale della decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (5).

3. Più precisamente, il Tribunale ha statuito che la Commissione non era stata in grado di dimostrare che gli sconti di esclusiva e i pagamenti concessi da Intel a una serie di produttori di apparecchiature informatiche (Original Equipment Manufacturer; in prosieguo: i «costruttori OEM») e a un distributore europeo di computer fissi erano in grado di o idonei ad avere effetti anticoncorrenziali e che essi costituivano pertanto una violazione dell’articolo 102 TFUE (6). Secondo il Tribunale, ciò era imputabile agli errori che inficiavano la decisione controversa concernenti, da un lato, la valutazione effettuata dalla Commissione del criterio del concorrente altrettanto efficiente (as efficient competitor test; in prosieguo: il «test AEC» o l’«analisi AEC») e, dall’altro, la valutazione del tasso di copertura del mercato ad opera della pratica di Intel e della sua durata (7).

4. La Commissione contesta l’approccio adottato dal Tribunale e deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione. Mediante tali motivi di impugnazione, la Commissione sostiene, in sostanza, che il Tribunale ha omesso di effettuare una valutazione complessiva della capacità delle pratiche di Intel di escludere la concorrenza alla luce di tutte le circostanze pertinenti, di aver snaturato gli elementi di prova, di essere incorso in una serie di errori di diritto in riferimento al livello di controllo giurisdizionale, di aver interpretato in modo errato il test AEC quale applicato nella decisione controversa e di aver violato i diritti di difesa della Commissione.

5. La Corte ha richiesto l’esame di due questioni giuridiche specifiche, che riguardano il quarto e il quinto motivo di impugnazione. Con entrambi i motivi si contesta la valutazione, da parte del Tribunale, del test AEC per quanto concerne due costruttori OEM che hanno beneficiato della pratica di Intel. Le presenti conclusioni si concentreranno, quindi, su tali motivi e in particolare sulle questioni da essi sollevate, che riguardano, da un lato, il margine di discrezionalità della Commissione nell’applicare il test AEC a una specifica condotta e, dall’altro, la valutazione degli sconti concessi sotto forma di vantaggi in natura.

II. Fatti e procedimento

6. Ai fini delle presenti conclusioni, i fatti e il procedimento possono essere riassunti come segue (8).

A. Fatti all’origine della controversia e procedimento amministrativo

7. Intel Corporation, è una società con sede negli Stati Uniti d’America che assicura la progettazione, lo sviluppo, la fabbricazione e la commercializzazione di microprocessori (in prosieguo: le «CPU»), «chipsets» e altri componenti semiconduttori, nonché soluzioni per piattaforme nell’ambito del trattamento dei dati e dei dispositivi di comunicazione.

8. A seguito di una denuncia formale presentata il 18 ottobre 2000 da Advanced Micro Devices Inc. (in prosieguo: «AMD»), integrata il 26 novembre 2003, la Commissione ha avviato indagini ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (9).

9. Il 26 luglio 2007 la Commissione ha notificato a Intel una comunicazione degli addebiti relativa al suo comportamento nei confronti di cinque grandi costruttori OEM, ossia Dell Inc., Hewlett‑Packard Company (HP), Acer Inc., NEC Corp. e International Business Machines Corp. (IBM).

10. Il 17 luglio 2008 la Commissione ha notificato alla ricorrente una comunicazione degli addebiti complementare, relativa al suo comportamento nei confronti di MSH, distributore europeo di dispositivi microelettronici e primo distributore europeo di computer fissi. Tale comunicazione degli addebiti riguardava altresì il comportamento di Intel nei confronti di Lenovo Group Ltd (in prosieguo: «Lenovo») e conteneva nuovi elementi di prova riguardanti il comportamento di Intel nei confronti di alcuni dei costruttori OEM menzionati in precedenza.

11. Dopo varie fasi procedurali, il 13 maggio 2009 la Commissione ha adottato la decisione controversa, la cui sintesi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2009, C 227, pag. 13).

B. Decisione controversa

12. Secondo la decisione controversa, Intel ha commesso un’infrazione unica e continuata dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) fra l’ottobre 2002 e il dicembre 2007, mediante una strategia volta a precludere ad un concorrente, ossia AMD, il mercato dei processori basati sull’architettura x86 (in prosieguo: le «CPU x86»).

1. Mercato rilevante

13. I prodotti oggetto della decisione controversa sono le CPU, in particolare le CPU x86, che rappresentano componenti essenziali di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale sia di costo globale del sistema. Le CPU sono spesso indicate come il «cervello» del computer e il processo di produzione delle CPU richiede costosi impianti ad alta tecnologia. Prima del 2000, vi erano numerosi produttori di CPU x86 sul mercato. Tuttavia, la maggior parte di essi ne è uscita. Nella decisione controversa si rileva che Intel e AMD sono essenzialmente le uniche due società che continuano a produrre CPU x86.

14. Il mercato geografico è stato definito come esteso a livello mondiale.

2. Posizione dominante

15. Basandosi, da un lato, sulle quote di mercato detenute da Intel tra il 1997 e il 2007, pari o superiori al 70% circa e, dall’altro, sui significativi ostacoli all’accesso e all’espansione nel mercato rilevante, dovuti agli investimenti irrecuperabili in materia di ricerca e sviluppo, di proprietà intellettuale e di impianti di produzione necessari, la Commissione ha concluso che Intel ha detenuto una posizione dominante su detto mercato almeno per il periodo oggetto della decisione controversa, ossia dall’ottobre 2002 al dicembre 2007.

3. Tipi di comportamento

16. Nella decisione controversa sono descritti due tipi di comportamento adottati da Intel nei confronti dei suoi partner commerciali, ossia gli sconti condizionati e le restrizioni allo scoperto.

17. In primo luogo, secondo la decisione controversa, Intel ha applicato sconti a quattro costruttori OEM, nella specie Dell, Lenovo, HP e NEC, a condizione che si rifornissero presso di essa per tutto o quasi tutto il loro fabbisogno di CPU x86. Analogamente, Intel ha effettuato pagamenti a MSH, a condizione che quest’ultima vendesse esclusivamente computer muniti di CPU x86 da essa prodotti.

18. Nella decisione controversa si conclude che gli sconti condizionati concessi da Intel ai costruttori OEM costituivano sconti di fedeltà. Per quanto riguarda MSH, nella decisione controversa si stabilisce che il meccanismo economico dei pagamenti condizionati di Intel era equivalente a quello degli sconti condizionati accordati ai costruttori OEM.

19. Inoltre, nella decisione impugnata è stata svolta un’analisi economica della capacità degli sconti di precludere il mercato a un concorrente altrettanto efficiente rispetto a Intel, sebbene non in posizione dominante. Più precisamente, l’analisi ha stabilito il prezzo al quale un concorrente altrettanto efficiente rispetto a Intel avrebbe dovuto vendere le sue CPU per compensare un costruttore OEM della perdita di uno sconto che gli sarebbe stato accordato da Intel. Un’analisi dello stesso genere è stata svolta per i pagamenti accordati da Intel a MSH.

20. In base alle prove acquisite, la Commissione è giunta alla conclusione che gli sconti e i pagamenti condizionati accordati da Intel avevano comportato la conseguenza di fidelizzare i costruttori OEM strategici e MSH. Tali pratiche avevano avuto effetti complementari, nel senso che avevano ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di competere sulla base della qualità delle loro CPU x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel aveva pertanto contribuito a determinare una scelta più limitata per i consumatori e minori incentivi all’innovazione.

21. In secondo luogo, per quanto riguarda le restrizioni allo scoperto, la Commissione ha affermato che Intel aveva accordato taluni pagamenti a tre costruttori OEM, ossia HP, Acer e Lenovo, subordinati alla condizione che essi ritardassero o annullassero il lancio di prodotti muniti di CPU di AMD e/o che ne limitassero la distribuzione. Nella decisione controversa si concludeva che il comportamento di Intel aveva parimenti arrecato un pregiudizio diretto alla concorrenza e non rientrava nell’ambito di una concorrenza normale, basata sui meriti.

4. Comportamento abusivo e ammenda

22. Nella decisione controversa, la Commissione ha concluso che ciascuno dei comportamenti adottati da Intel nei confronti dei costruttori OEM e di MSH...

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