Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 10 de marzo de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:180
Celex Number62020CC0614
Date10 March 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 10 marzo 2022 (1)

Causa C-614/20

AS Lux Express Estonia

contro

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia)]

«Procedimento pregiudiziale – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Norma generale che impone un obbligo di trasporto gratuito di alcune categorie di persone – Articolo 2, lettera e), e articolo 3, paragrafo 2 – Obbligo di servizio pubblico – Dritto a una compensazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), i) – Facoltà di uno Stato membro di escludere la compensazione – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Esclusione»






1. La legislazione estone impone alle imprese di trasporto su strada di trasportare gratuitamente determinate categorie di passeggeri (in sintesi, bambini in età prescolare e persone affette da disabilità).

2. Il Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) chiede, in sostanza, se tale obbligo legale rientri nella nozione di obbligo di servizio pubblico quale definito dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (2) e, in caso affermativo, se le imprese interessate abbiano diritto a una compensazione per la corrispondente mancanza di entrate.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Regolamento n. 1370/2007

3. L’articolo 1 («Finalità e ambito di applicazione») prevede quanto segue:

«1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire con quali modalità le autorità competenti possono intervenire, nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità o offerti a prezzi inferiori a quelli che il semplice gioco delle forze del mercato consentirebbe di fornire.

A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti, allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

(...)».

4. L’articolo 2 («Definizioni») enuncia quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “trasporto pubblico di passeggeri”: i servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa;

(...)

e) “obbligo di servizio pubblico”: l’obbligo definito o individuato da un’autorità competente al fine di garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso;

f) “diritto di esclusiva”: il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico;

g) “compensazione di servizio pubblico”: qualsiasi vantaggio, in particolare di natura finanziaria, erogato direttamente o indirettamente da un’autorità competente per mezzo di fondi pubblici durante il periodo di vigenza di un obbligo di servizio pubblico, ovvero connesso a tale periodo;

(...)

l) “norma generale”: disposizione che si applica senza discriminazione a tutti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri dello stesso tipo in una zona geografica determinata posta sotto la responsabilità di un’autorità competente;

(...)».

5. Ai sensi dell’articolo 3 («Contratti di servizio pubblico e norme generali»):

«1. L’autorità competente che decide di concedere all’operatore che ha scelto un diritto di esclusiva e/o una compensazione di qualsivoglia natura a fronte dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico deve farlo nell’ambito di un contratto di servizio pubblico.

2. In deroga al paragrafo 1, gli obblighi di servizio pubblico finalizzati a stabilire tariffe massime per tutti i passeggeri o per alcune categorie di passeggeri possono anch’essi essere disciplinati da norme generali. L’autorità competente compensa gli operatori di servizio pubblico, secondo i principi definiti nell’articolo 4, nell’articolo 6 e nell’allegato, per l’effetto finanziario netto, positivo o negativo, sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento degli obblighi tariffari stabiliti da norme generali, secondo modalità che impediscano una compensazione eccessiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle autorità competenti di integrare gli obblighi di servizio pubblico stabilendo tariffe massime nei contratti di servizio pubblico.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 73, 86, 87 e 88 del trattato, gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento le norme generali relative alla compensazione finanziaria per gli obblighi di servizio pubblico che fissano le tariffe massime per scolari, studenti, apprendisti e persone a mobilità ridotta. Tali norme generali sono notificate a norma dell’articolo 88 del trattato. Siffatte notifiche contengono informazioni complete sulla misura adottata e, in particolare, sui dettagli del metodo di calcolo».

6. L’articolo 4 («Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico e delle norme generali») così recita:

«1. I contratti di servizio pubblico e le norme generali:

a) prevedono con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico definiti nel presente regolamento e specificati conformemente all'articolo 2 bis che l'operatore di servizio pubblico deve assolvere e le zone geografiche interessate;

b) stabiliscono in anticipo, in modo obiettivo e trasparente:

i) i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione; e

ii) la natura e la portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi, in modo da impedire una compensazione eccessiva.

(...)».

7. L’articolo 6 («Compensazioni di servizio pubblico») stabilisce quanto segue:

«1. Tutte le compensazioni connesse a una norma generale o a un contratto di servizio pubblico sono conformi all’articolo 4 (...)».

8. Ai sensi dell’allegato («Norme applicabili alla compensazione nei casi previsti nell’articolo 6, paragrafo 1»):

«1. Le compensazioni connesse a contratti di servizio pubblico aggiudicati direttamente a norma dell’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 o 6, o le compensazioni connesse a una norma generale sono calcolate secondo le regole di cui al presente allegato.

2. La compensazione non può eccedere l’importo corrispondente all’effetto finanziario netto equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico. Tali incidenze sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto. Per calcolare l’effetto finanziario netto, l’autorità competente segue il seguente schema:

(...)

3. L’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico può avere un impatto sulle eventuali attività di trasporto di un operatore che esulino dall’obbligo o dagli obblighi di servizio pubblico in questione. Per evitare compensazioni eccessive o assenza di compensazione, nel calcolo dell’effetto finanziario netto devono pertanto essere presi in considerazione gli effetti finanziari quantificabili sulle reti dell’operatore in questione.

(...)».

B. Diritto estone. Ühistranspordiseadus (3)

9. L’articolo 34 così dispone:

«Su una linea nazionale di trasporto su strada, vie navigabili e per ferrovia il vettore è tenuto a trasportare gratuitamente i bambini che, al 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, non abbiano ancora compiuto sette anni e i bambini per i quali l’inizio dell’obbligo scolare sia stato posticipato, le persone affette da disabilità sino al compimento dei sedici anni, le persone affette da grave disabilità a partire dal compimento dei sedici anni, le persone con un significativo handicap della vista, oltre agli accompagnatori di una persona con un significativo o grave handicap della vista e il cane guida o il cane addestrato per altre forme di assistenza di una persona affetta da handicap. Il vettore non percepisce alcuna compensazione per il trasporto gratuito dei passeggeri di queste categorie».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10. Il 5 giugno 2019 la Eesti Buss OÜ e la Lux Express Estonia, imprese attive nel trasporto commerciale su strada di passeggeri (4), chiedevano al Ministro degli Affari economici e delle Infrastrutture estone un risarcimento del danno pari all’importo dei biglietti non riscossi a causa dell’articolo 34 dell’ÜTS.

11. Il 10 luglio 2019 il Ministro degli Affari economici e delle Infrastrutture respingeva tali richieste argomentando che, a norma dell’articolo 34 dell’ÜTS, le imprese non avevano diritto ad alcuna compensazione per il trasporto gratuito di persone rientranti nelle categorie ivi indicate.

12. Il 12 agosto 2019 la Lux Express presentava dinanzi al Tallinna Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallinn, Estonia) una domanda con la quale chiedeva, in via principale, il risarcimento dei danni (5) e, in subordine, la condanna al pagamento di una compensazione economica di importo ragionevole, maggiorata degli interessi, fissata dal giudice.

13. Secondo il giudice del rinvio:

– L’articolo 34 dell’ÜTS introduce una norma generale ai sensi degli articoli 2, lettera l), e 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, fissando una tariffa massima (gratuita) per alcune categorie di passeggeri. Lo scopo di detta disposizione è garantire a tali passeggeri un trasporto economico. Senza...

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