Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:476
Date16 June 2022
Celex Number62021CC0265
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 16 giugno 2022 (1)

Causa C-265/21

AB,

AB-CD

contro

Z EF

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Competenza in materia contrattuale – Nozione di “materia contrattuale” – Azione diretta alla constatazione di un titolo di proprietà fondato su due contratti successivi – Contratto da prendere in considerazione per determinare il luogo dell’obbligazione dedotta in giudizio – Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali – Regolamento (CE) n. 593/2008»






I. Introduzione

1. Le questioni sollevate dalla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) vertono, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 (2) e dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 593/2008 (3).

2. La prima di dette disposizioni, la cui interpretazione è al centro della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, stabilisce norme speciali di competenza in materia contrattuale che, in determinate situazioni, consentono all’attore di citare il convenuto dinanzi ai giudici di uno Stato membro diverso da quello del suo domicilio, in deroga alla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001.

3. Nella presente causa, la questione da chiarire è se tale disposizione sia applicabile in una controversia relativa a un’azione, basata su due contratti, diretta al riconoscimento di un diritto di proprietà su 20 opere d’arte, nonostante l’assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le parti in causa, che sono i discendenti delle parti del primo contratto.

4. In tale contesto, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sulla portata dell’evoluzione della sua giurisprudenza in materia. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale condurrà quindi la Corte a esaminare nuovamente la nozione di «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001. Nel caso di specie, sarà necessario fornire al giudice del rinvio gli elementi che gli consentano di valutare se le recenti sentenze della Corte (4) debbano essere considerate come un ribaltamento della precedente giurisprudenza sull’interpretazione di tale disposizione.

5. Come spiegherò in dettaglio, sono del parere che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia applicabile a una situazione come quella oggetto del procedimento principale.

II. Contesto normativo

A. Regolamento n. 44/2001

6. Nella sezione 1 del capo II, intitolata «Disposizioni generali», del regolamento n. 44/2001 dispone, l’articolo 2, paragrafo 1, quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

7. Nella sezione 2 del capo II del suddetto regolamento, intitolata «Competenze speciali», l’articolo 5, punto 1, prevede quanto segue:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;

– nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

B. Regolamento n. 593/2008

8. L’articolo 4 del regolamento n. 593/2008, che tratta della legge applicabile in mancanza di scelta delle parti, così dispone:

«1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue:

a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;

b) il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;

(...)

2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale.

3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese.

4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto».

III. Fatti del procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9. I coniugi X EF e Y EF, genitori di Z EF, appellato nel procedimento principale, erano artisti tedeschi che avevano realizzato, tra l’altro, 20 pannelli di tipologie fotografiche (in prosieguo: le «opere d’arte») che avevano partecipato a un’esposizione internazionale tenutasi nel 1977.

10. CD, suocera di AB e madre di AB-CD, ricorrenti in appello nel procedimento principale, gestiva una galleria d’arte a Liegi (Belgio). Tra la fine del 1980 e l’inizio del 1981, sono state consegnate a CD le opere d’arte, e successivamente anche i certificati di autenticità di tali opere.

11. Con un contratto del 26 gennaio 2007, i ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno acquistato le opere d’arte da CD. Quest’ultima è deceduta il 24 novembre 2007, e quello stesso anno è parimenti deceduto Y EF.

12. Nell’agosto 2013, AB ha affidato le opere d’arte alla società Christie’s affinché fossero vendute all’asta. Nel corso del 2014, detta società ha contattato X EF, che ha affermato di essere la proprietaria di tali opere. La vendita all’asta delle opere d’arte è stata sospesa.

13. I ricorrenti in appello nel procedimento principale sostengono che le suddette opere erano state acquistate da CD, mentre l’appellato nel procedimento principale sostiene che esse erano state depositate presso la galleria di CD al fine di esporle al pubblico in vista della loro vendita.

14. Il 20 giugno 2014, i ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno promosso il presente procedimento per sentir dichiarare, in sostanza, che essi sono gli unici proprietari delle opere d’arte e per far vietare a X EF di far valere un titolo di proprietà riguardo alle stesse.

15. X EF è stata citata a comparire dinanzi al tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese, Belgio) e ha sollevato, in via principale e sulla base del regolamento n. 44/2001, un’eccezione di incompetenza e di difetto di giurisdizione allegando che il suo domicilio era in Germania. In subordine, essa concludeva per l’irricevibilità o l’infondatezza della domanda nei suoi confronti e reclamava la restituzione delle opere d’arte. Il 10 ottobre 2015, X EF è deceduta e l’appellato nel procedimento principale ha riassunto la causa.

16. Con sentenza del 22 novembre 2016, il tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. A questo proposito, esso ha stabilito che la propria competenza non poteva fondarsi sull’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, poiché tra le parti in causa non esisteva un vincolo contrattuale.

17. I ricorrenti in appello nel procedimento principale hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles). Essi sostengono che CD ha acquistato le opere d’arte con un contratto di vendita, che l’azione dovrebbe essere classificata come «contrattuale» e che, poiché il luogo di esecuzione è in Belgio, sono competenti i giudici belgi. Per contro, l’appellato nel procedimento principale afferma che le opere d’arte sono state oggetto di un contratto di deposito e che, trattandosi, a suo avviso, di un’azione di «rivendicazione» della proprietà, la determinazione del giudice competente rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che attribuisce la competenza ai giudici tedeschi.

18. Per quanto riguarda la questione se l’azione degli attori nel procedimento principale rientri nella «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, il giudice del rinvio constata che non esiste alcun vincolo contrattuale diretto tra le due parti della controversia. Tuttavia, detto giudice ritiene, alla luce delle recenti sentenze della Corte in materia (5), che l’esigenza di accertare un obbligo liberamente assunto non implichi più, come avveniva dopo la sentenza Handte (6), che tale obbligo sia stato assunto tra le parti in causa, ma implichi solo che l’attore fondi la propria azione nei confronti del convenuto su un obbligo giuridico liberamente assunto da una persona nei confronti di un’altra (7). Secondo detto giudice, infatti, la Corte non solo ha precisato che rientrano nella materia contrattuale tutte le obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto il cui inadempimento è invocato a sostegno dell’azione dell’attore (8), ma ha altresì considerato che...

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