Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:477
Date16 June 2022
Celex Number62021CC0230
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 16 giugno 2022 (1)

Causa C230/21

X, che agisce in nome proprio e nella sua qualità di rappresentante legale dei suoi figli minorenni Y e Z

contro

Belgische Staat

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/86/CE – Diritto al ricongiungimento familiare – Nozione di “minore non accompagnato” – Diritto di un rifugiato al ricongiungimento familiare con i suoi genitori – Rifugiato minorenne coniugato al momento del suo ingresso nel territorio di uno Stato membro – Matrimonio di minore non riconosciuto in tale Stato membro»






I. Introduzione

1. Il fatto di essere coniugata osta a che una rifugiata minorenne sia considerata un «minore non accompagnato» e benefici del diritto al ricongiungimento familiare con il suo ascendente, secondo le disposizioni della direttiva 2003/86/CE (2)?

2. Questa è la domanda a cui la Corte dovrà rispondere nella presente causa, che la porterà a pronunciarsi sulle situazioni particolarmente sensibili relative ai matrimoni di minori, relativamente ai quali non si può ignorare che possono costituire matrimoni forzati e, quindi, violazioni particolarmente gravi dei diritti fondamentali delle persone, in particolare dei minori e delle donne (3).

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2003/86

3. Ai sensi dei considerando 2, 6, 8, 9 e 11 della direttiva 2003/86:

«(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(...)

(6) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

(...)

(8) La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.

(9) Il ricongiungimento familiare dovrebbe riguardare in ogni caso i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni.

(...)

(11) Il diritto al ricongiungimento familiare dovrebbe essere esercitato nel necessario rispetto dei valori e dei principi riconosciuti dagli Stati membri, segnatamente qualora entrino in gioco diritti di donne e di minorenni. (...)».

4. L’articolo 2, lettera f), di tale direttiva definisce la nozione di «minore non accompagnato» come «il cittadino di paesi terzi o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto, o il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri».

5. L’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 5, di detta direttiva così dispone:

«1. In virtù della presente direttiva e subordinatamente alle condizioni stabilite al capo IV e all’articolo 16, gli Stati membri autorizzano l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) il coniuge del soggiornante;

b) i figli minorenni del soggiornante e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall’autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;

c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del soggiornante, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l’altro titolare dell’affidamento abbia dato il suo consenso;

d) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del coniuge, quando quest’ultimo sia titolare dell’affidamento e responsabile del loro mantenimento. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l’altro titolare dell’affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al presente articolo devono avere un’età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

(...)

2. In virtù della presente direttiva e fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l’ingresso e il soggiorno dei seguenti familiari:

a) gli ascendenti diretti di primo grado del soggiornante o del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine;

(...)

5. Per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventuno anni, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo».

6. L’articolo 5, paragrafo 5, della medesima direttiva prevede quanto segue:

«Nell’esame della domanda, gli Stati membri tengono nella dovuta considerazione l’interesse superiore dei minori».

7. L’articolo 10 della direttiva 2003/86, contenuto nel capo V di tale direttiva, intitolato «Ricongiungimento familiare dei rifugiati», al paragrafo 3, lettera a), prevede quanto segue:

«Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a) autorizzano l’ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)».

B. Regolamento Dublino III

8. Ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 (4):

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

g) “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel territorio degli Stati membri:

(...)

– se il beneficiario di protezione internazionale è minore e non coniugato, il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il beneficiario in base alla legge o alla prassi dello Stato membro in cui si trova il beneficiario».

9. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Dublino III così recita:

«Se il richiedente è un minore non accompagnato, è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore. Se il richiedente è un minore coniugato il cui coniuge non è legalmente presente nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro competente è lo Stato membro in cui si trova legalmente il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il minore, per legge o per prassi di detto Stato membro, o un fratello se legalmente presente».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10. L’8 dicembre 2016, quando era minorenne, la figlia di X, ricorrente nel procedimento principale, ha contratto matrimonio in Libano con YB, che godeva di un titolo di soggiorno valido in Belgio.

11. Al suo arrivo in Belgio, il 28 agosto 2017, ella è stata considerata una minore straniera non accompagnata dal servizio delle tutele del FOD Justitie (servizio pubblico federale Giustizia, Belgio) e le è stata assegnata una tutrice il 29 agosto 2017.

12. Il 20 settembre 2017 il Dienst Vreemdelingenzaken (Ufficio per gli stranieri, Belgio) ha rifiutato di riconoscere l’atto di matrimonio libanese ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice di diritto internazionale privato belga, con la motivazione che si trattava di un matrimonio di minorenne, che è considerato incompatibile con l’ordine pubblico.

13. Lo stesso giorno, la figlia di X ha presentato una domanda di protezione internazionale e, il 26 settembre 2018, ha ottenuto lo status di rifugiata.

14. Il 18 dicembre 2018 la ricorrente nel procedimento principale, di nazionalità palestinese, ha presentato presso la rappresentanza belga a Beirut (Libano) una domanda di visto per ricongiungimento familiare, al fine di ricongiungersi con la propria figlia minorenne, nata il 2 febbraio 2001. Lo stesso giorno, ella ha inoltre presentato domande di visti umanitari per i propri figli minorenni Y e Z.

15. Il 20 agosto 2019 la figlia di X ha dato alla luce una figlia, di nazionalità belga.

16. Con tre decisioni del 21 giugno 2019, il delegato del minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie (Ministro degli Affari sociali, della Sanità pubblica, dell’Asilo e della Migrazione, Belgio; in prosieguo: il «delegato») ha respinto le domande di rilascio dei visti richiesti da X. Il giudice del rinvio ha annullato tali decisioni con sentenza del 7 novembre 2019. Il 17 marzo 2020 il delegato ha adottato tre nuove decisioni di diniego del rilascio di detti visti.

17. Il delegato ha affermato, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, punto 4, della legge sugli stranieri e dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86, la famiglia nucleare è costituita dai coniugi e dai figli minorenni non coniugati e che, di conseguenza, la figlia di X, il cui matrimonio è valido nel suo paese...

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