Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 27 de octubre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:847
Date27 October 2022
Celex Number62021CC0522
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 27 ottobre 2022 (1)

Causa C-522/21

MS

contro

Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunale superiore del Land del Palatinato, Zweibrücken, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Deroga prevista all’articolo 14, paragrafo 3 – Articolo 94, paragrafo 2 – Infrazione – Diritto al risarcimento – Regolamento (CE) n. 1768/95 – Articolo 18, paragrafo 2 – Risarcimento del danno – Importo forfettario pari a quattro volte il canone di licenza – Competenza della Commissione – Valutazione della validità»






I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia sorta tra un gruppo di titolari della privativa per un ritrovato vegetale e un agricoltore in relazione al calcolo dell’importo del danno subito a seguito della coltivazione illecita da parte di quest’ultimo di una delle varietà protette.

2. Il giudice del rinvio chiede che venga valutata la validità dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 (2) (in prosieguo: la «disposizione controversa»), il quale fissa un importo forfettario minimo dei danni, alla luce dell’articolo 94, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 2100/94 (3).

3. Nei limiti in cui i dubbi di tale giudice discendono dall’interpretazione di siffatta disposizione del regolamento n. 2100/94 fornita dalla Corte, la presente causa offre a quest’ultima la possibilità di ritornare nuovamente sull’interpretazione di detta disposizione.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 2100/94

4. L’articolo 13 del regolamento n. 2100/94, intitolato «Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati», dispone quanto segue ai suoi paragrafi da 1 a 3:

«1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati “il titolare”, hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli atti indicati in appresso effettuati in ordine a costituenti varietali, o al materiale del raccolto della varietà protetta, in appresso denominati globalmente “materiali”, richiedono l’autorizzazione del titolare:

a) produzione o riproduzione (moltiplicazione),

(...)

Il titolare può subordinare la sua autorizzazione a determinate condizioni e limitazioni.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a prodotti del raccolto soltanto qualora essi siano stati ottenuti mediante un’utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali della varietà protetta e a meno che il titolare abbia avuto una congrua opportunità di esercitare il suo diritto in relazione ai suddetti costituenti varietali».

5. L’articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Deroga alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali», così recita:

«1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 2 e ai fini della salvaguardia della produzione agricola, gli agricoltori sono autorizzati ad utilizzare nei campi a fini di moltiplicazione, nelle loro aziende, il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando, nelle loro aziende, materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano unicamente alle specie di piante agricole di:

(...)

b) Cereali:

(...)

Hordeum vulgare L. — Orzo comune

(...)

3. Nelle norme di applicazione ai sensi dell’articolo 114 sono stabilite, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell’agricoltore, in base ai seguenti criteri:

– non vi sono restrizioni quantitative a livello di azienda agricola nei limiti delle esigenze della stessa;

– il prodotto del raccolto può essere trattato, per essere piantato, dall’agricoltore stesso o da servizi messi a sua disposizione, fatte salve alcune restrizioni in materia di organizzazione della lavorazione di detto prodotto del raccolto che possono essere stabilite dagli Stati membri, in particolare per assicurare l’identità del prodotto sottoposto a trattamento con quello risultante da tale operazione;

– i piccoli agricoltori non sono tenuti al pagamento di una remunerazione al titolare; per piccoli agricoltori si intendono:

(...)

– agli altri agricoltori viene richiesta un’equa remunerazione del titolare, sensibilmente inferiore all’importo da corrispondere per la produzione, soggetta a licenza, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona [in prosieguo: la «produzione soggetta a licenza»]; l’esatto ammontare di tale equa remunerazione può essere soggetto a variazioni nel tempo, tenuto conto del ricorso che si farà alla deroga di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la varietà in questione;

– il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo o delle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo è di esclusiva responsabilità dei titolari; nell’organizzare detto controllo essi non possono prevedere un’assistenza da parte di organi ufficiali;

– le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento; le informazioni pertinenti possono altresì essere fornite da organi ufficiali che partecipano al controllo della produzione agricola, qualora dette informazioni siano state raccolte nel normale espletamento delle loro funzioni, senza oneri amministrativi o finanziari supplementari. Queste disposizioni lasciano impregiudicata, per quanto concerne i dati personali, la normativa nazionale e comunitaria sulla protezione degli individui rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali».

6. L’articolo 94 di detto regolamento, intitolato «Infrazioni», prevede quanto segue:

«1. Chiunque:

a) compia senza esservi autorizzato uno degli atti contemplati all’articolo 13, paragrafo 2, nei confronti di una varietà oggetto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, o

(...)

può essere oggetto di un’azione intentata dal titolare per far cessare la violazione o per ottenere un’equa compensazione o per entrambe le cose.

2. Chiunque agisca deliberatamente o per negligenza è tenuto fra l’altro a risarcire il danno subito dal titolare per l’atto di cui trattasi. Nel caso di colpa lieve, il risarcimento può essere ridotto in proporzione senza tuttavia essere inferiore al vantaggio ottenuto dall’autore dell’infrazione per il fatto di averla compiuta».

2. Regolamento n. 1768/95

7. Il regolamento n. 1768/95 è stato adottato sulla base dell’articolo 114 del regolamento n. 2100/94.

8. L’articolo 18 di questo primo regolamento, intitolato «Rivendicazioni di diritto civile specifico», al suo paragrafo 2 dispone quanto segue:

«Qualora tale persona abbia violato ripetutamente e intenzionalmente l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento [n. 2100/94], per quanto concerne una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto a quest’ultimo per ogni ulteriore danno a norma dell’articolo 94, paragrafo 2 del regolamento [n. 2100/94] comprende per lo meno un importo forfettario pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza (…), fermo restando il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore».

III. Fatti, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

9. La società Saatgut‑Treuhandverwaltungs GmbH (in prosieguo: la «STV») è un’associazione di titolari della privativa per un ritrovato vegetale, la quale è stata incaricata dai suoi membri di tutelare i loro diritti, in particolare esercitando in nome proprio i diritti all’informazione e i diritti al pagamento.

10. MS, ricorrente nel procedimento principale, è un agricoltore che è stato convenuto in primo grado dalla STV per ottenere, inter alia, informazioni inerenti all’impianto illecito della varietà di orzo invernale «KWS Meridian», protetta in forza del diritto dell’Unione, al quale quest’ultimo ha proceduto nel corso delle quattro campagne di commercializzazione dal 2012/2013 al 2015/2016.

11. Il ricorrente nel procedimento principale ha fornito per la prima volta, nel corso del giudizio che lo contrappone alla STV, le cifre relative alla preparazione di tale semente concernenti queste quattro campagne, le quali erano, rispettivamente, di 24,5, 26, 34 e 45,4 quintali.

12. A seguito della sentenza emessa in primo grado, il ricorrente nel procedimento principale ha versato, a posteriori, l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza dovuto per la campagna di commercializzazione 2015/2016 corrispondente all’equa compensazione, ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 2100/94 (4).

13. La STV ha chiesto il pagamento di un ulteriore risarcimento dei danni, a concorrenza di un importo pari a quattro volte l’ammontare da corrispondere per la produzione soggetta a licenza, per le campagne di commercializzazione 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (5), a titolo del risarcimento previsto all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con la disposizione controversa, con detrazione dell’importo del canone «ordinario» di licenza per la produzione di materiale di riproduzione della varietà protetta, versato a posteriori dal ricorrente nel procedimento principale.

14. Il ricorrente nel procedimento principale ha contestato il diritto della STV ad un siffatto pagamento. A tal riguardo, egli ha sostenuto che il danno che il comportamento non autorizzato ha causato alla STV era stato compensato dal pagamento del canone «ordinario» di licenza, invece...

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