Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 1 de diciembre de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:955
Date01 December 2022
Celex Number62021CC0699
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 1° dicembre 2022 (1)

Causa C699/21

E.D.L.

con l’intervento di:

Presidente del Consiglio dei Ministri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia)]

«Questione pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Consegna di persone condannate o sospettate alle autorità giudiziarie emittenti – Malattia grave, cronica e potenzialmente irreversibile – Rischio grave per la salute della persona richiesta»






1. Di fronte alla possibile incostituzionalità di talune disposizioni di una legge che attua nell’ordinamento giuridico italiano la decisione quadro 2002/584/GAI (2) e che potrebbero essere contrarie al diritto alla tutela della salute garantito dalla Costituzione italiana, la Corte costituzionale (Italia) ha adito la Corte di giustizia per l’interpretazione di detta decisione quadro.

2. Il rinvio offre alla Corte di giustizia l’occasione di pronunciarsi nuovamente sui motivi di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto e di consegna (in prosieguo: il «MAE»). In particolare, si dovrà precisare se il principio stabilito dalla sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (3), sia trasponibile, per analogia, all’esecuzione di un MAE che può comportare un rischio grave per la salute della persona richiesta.

3. La Corte di giustizia si pronuncerà, in ultima analisi, sul se all’elenco dei motivi di non esecuzione di un MAE, di cui agli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro 2002/584, debba essere aggiunto, e in che termini, quello che deriva dall’obbligo di rispettare gli articoli 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Carta

4. L’articolo 3 («Diritto all’integrità della persona»), paragrafo 1, così recita:

«Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».

5. L’articolo 4 («Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti») così recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

6. L’articolo 35 («Protezione della salute») prevede quanto segue:

«Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana».

2. Decisione quadro 2002/584

7. Il considerando 10 enuncia quanto segue:

«Il meccanismo del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea [«TUE»], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo».

8. Il considerando 12 dichiara:

«La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella Carta (...), segnatamente il capo VI. (...)».

9. Il considerando 13 prevede quanto segue:

«Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti».

10. L’articolo 1 («Definizione del [MAE] ed obbligo di darne esecuzione») prevede quanto segue:

«1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del [TUE] non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro».

11. L’articolo 15 («Decisione sulla consegna») così dispone:

«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

12. L’articolo 23 («Termine per la consegna») prevede quanto segue:

«1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2. Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il [MAE].

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione e l’autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il [MAE] viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata».

B. Diritto nazionale

13. L’articolo 23, comma 3, della Legge 22 aprile 2005, n. 69 (4), così recita:

«Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l’esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia».

II. Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

14. Il 9 settembre 2019, l’Općinski sud u Zadru (Tribunale municipale di Zara, Croazia) ha emesso un MAE ai fini dell’esercizio dell’azione penale a carico di E.D.L., imputato del reato di detenzione a fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, commesso in territorio croato nel 2014.

15. I difensori di E.D.L. hanno prodotto dinanzi alla Corte d’appello di Milano (Italia) documentazione medica che attestava disturbi psichiatrici, connessi anche al pregresso abuso di sostanze stupefacenti da parte dello stesso. A seguito di una perizia, è emerso che E.D.L. soffre di un disturbo psicotico che necessita di una terapia e che esiste un serio rischio suicidario connesso alla sua possibile incarcerazione.

16. Sulla base di tale perizia, la Corte d’appello di Milano ha ritenuto che il trasferimento in Croazia di E.D.L., in esecuzione del MAE, avrebbe interrotto le possibilità di cura, con conseguente aggravamento del suo stato di salute generale e con concreto rischio per la sua salute.

17. Tuttavia, la stessa Corte d’appello ha rilevato che l’obbligo di dare esecuzione a un MAE trova una limitazione nei soli motivi di rifiuto tassativamente previsti dagli articoli 18 e 18 bis della legge n. 69 del 2005, tra i quali non figura quello di evitare violazioni ai diritti fondamentali della persona richiesta, come il diritto alla salute. Essa ha pertanto sospeso il procedimento e promosso un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

18. In tale contesto, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (...), letto alla luce degli articoli 3, 4 e 35 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

19. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte di giustizia il 22 novembre 2021. È stata trattata con priorità.

20. Hanno presentato osservazioni scritte E.D.L., i governi croato, finlandese, italiano, dei Paesi Bassi, polacco e rumeno, nonché la Commissione europea.

21. All’udienza, tenutasi il 27 settembre 2022, sono comparsi E.D.L., i governi italiano, polacco e rumeno nonché la Commissione.

IV. Valutazione

A. Osservazioni preliminari

22. La Corte costituzionale ha così esposto la situazione che si trova ad affrontare in quanto interprete supremo della Costituzione italiana e, allo stesso tempo, giudice di uno Stato membro...

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