Opinion of Advocate General Collins delivered on 27 April 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:361
Date27 April 2023
Celex Number62021CC0746
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 27 aprile 2023 (1)

Causa C746/21 P

Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notificazione preventiva – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per l’omessa notificazione e per la realizzazione di una concentrazione prima che essa sia stata dichiarata compatibile con il mercato interno – Principio di proporzionalità – Snaturamento dei fatti»






I. Introduzione

1. L’impugnazione di cui trattasi riguarda il «gun jumping», ovvero l’inosservanza degli obblighi di notificazione e di sospensione previsti dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (in prosieguo: il «regolamento comunitario sulle concentrazioni») (2). Tale regolamento prevede che le imprese partecipanti a una fusione debbano notificare alla Commissione europea una concentrazione che rientra nel sistema di deposito obbligatorio. Esso vieta loro anche di realizzare una concentrazione prima che la Commissione l’abbia autorizzata. Il regolamento n. 139/2004 conferisce alla Commissione il potere di infliggere ammende alle parti che violano questi due obblighi. L’esercizio di tale potere ha dato origine alla presente impugnazione.

II. Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

2. Il 9 dicembre 2014, la New Altice Europe BV (in prosieguo: la «Altice») ha firmato un contratto di acquisizione di azioni (3) (in prosieguo: lo «SPA») con la Oi SA (in prosieguo: il «venditore») in forza del quale la Altice avrebbe assunto il controllo esclusivo della PT Portugal (in prosieguo: l’«impresa oggetto dell’operazione») ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004. Tale contratto includeva accordi restrittivi, in particolare la clausola 6, paragrafo 1, lettera b), volta a disciplinare la gestione dell’impresa oggetto dell’operazione tra la data della firma e la data della conclusione, a norma della quale il venditore si impegnava ad astenersi dall’intraprendere talune azioni e decisioni di carattere commerciale senza la previa autorizzazione della Altice (in prosieguo: gli «accordi precedenti alla conclusione») (4).

3. A seguito di contatti preliminari con la Commissione, la Altice ha ufficialmente notificato la concentrazione il 25 febbraio 2015. Il 20 aprile 2015 la Commissione ha dichiarato l’operazione compatibile con il mercato interno, subordinatamente al rispetto di taluni impegni.

4. Il 24 aprile 2018 la Commissione ha adottato la decisione C(2018) 2418 final (caso M.7993 – Altice/PT Portugal) (in prosieguo: la «decisione controversa»). Essa ha inflitto alla Altice ammende pari a EUR 62 250 000 per aver realizzato una concentrazione prima della sua autorizzazione, violando così l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, e a EUR 62 250 000 per aver realizzato una concentrazione prima della sua notificazione, il che costituiva una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento stesso (5). La Commissione ha constatato che gli accordi precedenti alla conclusione conferivano alla Altice la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’impresa oggetto dell’operazione, che la Altice aveva effettivamente esercitato tale influenza e che aveva proceduto a una serie di scambi di informazioni con l’impresa oggetto dell’operazione in tale contesto (6).

5. La Altice ha chiesto l’annullamento della decisione controversa. Con sentenza del 22 settembre 2021 (7), il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha ridotto l’importo dell’ammenda per la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 a EUR 56 025 000, ma ha respinto il ricorso quanto al resto. I punti da 1 a 29 della sentenza impugnata forniscono precisazioni sui fatti a fondamento del ricorso.

6. Nella sua impugnazione, la Altice chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata e gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione controversa o, in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito e ridurre sostanzialmente le ammende inflitte in forza degli articoli 3 e 4 della decisione controversa, come modificata dal Tribunale, o, in ulteriore subordine, rinviare la causa al Tribunale;

– condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

7. La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione;

– condannare la Altice alle spese.

8. Il Consiglio, che ha esaminato solo il primo motivo di impugnazione, chiede alla Corte di:

– respingere il primo motivo di impugnazione;

– condannare la Altice alle spese del presente procedimento.

III. Motivi di impugnazione

9. I sei motivi di impugnazione sono articolati in tre categorie. Il primo e il secondo motivo contestano la legittimità e l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 e la loro applicazione ai fatti della presente causa. Il terzo, quarto e quinto motivo vertono sulla questione se la Altice abbia realizzato la concentrazione. Il sesto motivo contesta l’importo delle ammende irrogate dalla Commissione.

A. Primo e secondo motivo: legittimità e applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004.

1. Sintesi degli argomenti delle parti

10. Nell’ambito del primo motivo, la Altice sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto l’eccezione, fondata sull’articolo 277 TFUE, con la quale essa contestava l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 a causa della loro illegittimità.

11. La Altice afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 non consentono alla Commissione di infliggere una seconda ammenda alla stessa persona per una condotta già sanzionata ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 139/2004 sono sproporzionati e ridondanti, e pertanto illegittimi, perché l’articolo 7, paragrafo 1, vieta qualsiasi realizzazione anticipata di una concentrazione e persegue lo stesso obiettivo dell’articolo 4, paragrafo 1. Tale anomalia trae origine dalla riforma del regolamento n. 139/2004. Nella sua formulazione precedente, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 prevedeva un obbligo di notificazione, mentre la versione attuale contiene un obbligo di sospensione.

12. Nell’ambito del secondo motivo, la Altice sostiene che, anche se la sua eccezione ai sensi dell’articolo 277 TFUE dovesse essere respinta, il Tribunale ha commesso un errore valutando che la Commissione potesse infliggere ammende distinte per le violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 nelle circostanze del caso di specie. Essa invoca gli stessi argomenti dedotti nel primo motivo, vale a dire che le disposizioni in questione perseguono gli stessi obiettivi e pertanto violano il divieto di doppia sanzione e di concorso di leggi. In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004 perseguano obiettivi autonomi, il principio del concorso di infrazioni osta all’irrogazione di due ammende distinte ai sensi delle disposizioni di cui trattasi. In tali circostanze, il Tribunale avrebbe altresì dovuto considerare la proporzionalità delle ammende.

13. La Commissione e il Consiglio non condividono tali argomenti.

2. Valutazione

14. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (8), ossia la versione precedente del regolamento n. 139/2004, richiedeva la notificazione delle concentrazioni entro una settimana dalla conclusione dell’accordo, dalla pubblicazione dell’offerta d’acquisto o dall’acquisizione di una partecipazione di controllo. Tale periodo iniziava a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati. L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 4064/89 prevedeva che una concentrazione non potesse essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive, fatta salva la proroga di tale divieto. L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 4064/89 conferiva alla Commissione il potere di infliggere ammende varianti da 1 000 a 50 000 ecu quando le parti avevano omesso di notificare un’operazione di concentrazione conformemente all’articolo 4. L’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 4064/89 prevedeva che la Commissione potesse infliggere ammende fino a concorrenza del 10% del fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti in caso di violazione dell’articolo 7, paragrafi 1 o 2, del medesimo regolamento.

15. Il regolamento n. 139/2004 prevede un obbligo di notificazione e un obbligo di sospensione (o di non realizzazione) che si differenziano da quelli della versione precedente per i seguenti aspetti sostanziali. L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», stabilisce che l’obbligo di notificazione sorge dopo la conclusione dell’accordo pertinente (o la comunicazione dell’offerta d’acquisto) ma prima che inizi la realizzazione della concentrazione. L’articolo 7 del regolamento n. 139/2004 è intitolato «Sospensione della concentrazione»: ai sensi...

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