Opinion of Advocate General Collins delivered on 28 September 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:719
Date28 September 2023
Celex Number62022CC0341
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ANTHONY MICHAEL COLLINS

presentate il 28 settembre 2023(1)

Causa C341/22

Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA

contro

Agenzia delle Entrate

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Soggetto passivo – Società non operativa – Presunzione relativa basata su una proporzione del valore delle operazioni economiche rispetto alle immobilizzazioni – Limitazione del diritto alla detrazione – Principio di neutralità dell’IVA – Proporzionalità – Certezza del diritto – Legittimo affidamento»






I. Introduzione

1. Si pone la questione se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) (in prosieguo: la «direttiva IVA»), consenta a uno Stato membro di adottare una normativa in base alla quale una società registrata come soggetto passivo possa essere considerata non operativa in modo tale che, fatto salvo il suo diritto di compensare l’IVA assolta a monte con l’IVA addebitata sulle operazioni a valle, se tale società non raggiunge una soglia minima di operazioni a valle soggette a IVA per tre esercizi fiscali consecutivi, essa perde il diritto di riportare qualsiasi credito IVA a un periodo d’imposta successivo, a meno che non dimostri di non essere stata in grado di raggiungere tale soglia per ragioni oggettive.

II. Diritto nazionale

2. Ai sensi dell’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 – Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (in prosieguo: la «legge n. 724/1994») (3), intitolato «Società di comodo. Valutazione dei titoli», nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

(...)

c) il 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

(...)

4. Per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione (...), o di cessione (...). Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive (...).

(...)».

III. Contesto della controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

3. Con lo scopo di vendere il vino da essa prodotto in Campania (Italia), la Vigna Ottieri Srl (in prosieguo: la «Vigna Ottieri») ha investito dal 1996 in impianti di produzione, in attrezzature e in un marchio commerciale. Nel dicembre 2005, la Vigna Ottieri ha concesso in uso, a titolo oneroso, i suoi beni materiali e immateriali alla Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA (in prosieguo: la «Feudi»). All’epoca, la Feudi possedeva il 22,7% della Vigna Ottieri.

4. Nel 2007 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia, contestando la compatibilità con la direttiva IVA dell’articolo 30 della legge n. 724/1994 (4). A seguito di uno scambio di corrispondenza, la Commissione ha chiuso la procedura di infrazione nel settembre 2010.

5. Nel dicembre 2010 l’amministrazione tributaria italiana ha notificato un avviso di accertamento IVA alla Vigna Ottieri. In tale avviso la Vigna Ottieri è stata considerata non operativa per l’anno d’imposta 2008 sulla base del fatto che l’importo delle operazioni a valle soggette a IVA che la società aveva registrato era inferiore rispetto alla soglia al di sotto della quale le società si presumono non operative agli effetti dell’articolo 30 della legge n. 724/1994 (5). Le uniche entrate che la Vigna Ottieri aveva apparentemente percepito in quell’anno d’imposta erano i canoni che la Feudi le aveva versato per l’uso del suo marchio, il noleggio delle attrezzature e la vendita di alcune attrezzature usate. Quando ha applicato le soglie di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994, l’amministrazione tributaria non ha tenuto conto di tali entrate, in quanto ha ritenuto che i compensi che la Vigna Ottieri aveva ricevuto dalla Feudi si riferissero a una cessione di un ramo d’azienda e quindi esulassero dal campo di applicazione dell’IVA. L’avviso ha inoltre rilevato che il valore delle operazioni a valle della Vigna Ottieri non aveva raggiunto la soglia applicabile nel corso di tre esercizi fiscali consecutivi. L’amministrazione tributaria ha quindi respinto la richiesta della Vigna Ottieri di un credito IVA per il 2009.

6. La Vigna Ottieri ha impugnato l’avviso di accertamento chiedendone l’annullamento. La società ha sostenuto che i ricavi ottenuti dalla locazione dei suoi beni superavano le soglie stabilite dall’articolo 30 della legge n. 724/1994. La società ha inoltre affermato che non vi era stata alcuna cessione di ramo d’azienda, poiché l’amministrazione tributaria non aveva dimostrato che la Feudi proseguisse l’attività precedentemente esercitate dalla Vigna Ottieri. Nell’aprile 2012, la Commissione tributaria provinciale di Avellino (Italia) ha respinto l’impugnazione della Vigna Ottieri volta a ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento. Tale sentenza è stata impugnata dalla Vigna Ottieri.

7. Nel settembre 2012, la Feudi ha rilevato la proprietà della Vigna Ottieri.

8. Nell’ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania (Italia) ha respinto l’impugnazione della Vigna Ottieri. Detta commissione ha affermato che le società non operative spesso consentono a terzi, di solito i propri azionisti, di utilizzare i propri beni a condizioni favorevoli. In tali circostanze, le società proprietarie di tali beni possono essere trattate come società non operative. Essa ha inoltre stabilito che, con la cessione in locazione alla Feudi dei propri beni, compreso il diritto d’uso del suo marchio, la Vigna Ottieri aveva in realtà ceduto un ramo di azienda alla Feudi, collocando in tal modo l’operazione al di fuori del campo di applicazione dell’IVA.

9. Nel marzo 2014, la Feudi ha presentato ricorso alla Corte suprema di cassazione (Italia) avverso tale decisione. Essa ha affermato che il diritto a detrazione dell’IVA può essere limitato solo nelle situazioni espressamente contemplate dalla sesta direttiva del Consiglio (6). Ai sensi dell’articolo 27 di tale direttiva, il Consiglio può autorizzare all’unanimità misure nazionali allo scopo di evitare frodi o evasioni fiscali. La Feudi ha sostenuto che, in assenza di tale autorizzazione, l’articolo 30 della legge n. 724/1994 rappresentava una violazione della sesta direttiva.

10. L’amministrazione tributaria ha sostenuto di aver applicato correttamente l’articolo 30 della legge n. 724/1994, che mira a impedire alle persone giuridiche che formalmente svolgono un’attività economica, ma che in realtà non sono operative, di beneficiare di vantaggi fiscali. Poiché la Vigna Ottieri non era un soggetto passivo ai sensi dell’articolo 9 della direttiva IVA, era corretto negarle il diritto a detrazione dell’IVA.

11. La Corte suprema di cassazione osserva che l’articolo 30 della legge n. 724/1994 mira a disincentivare la costituzione di società non operative che esistono al solo scopo di ottenere condizioni fiscali vantaggiose per la gestione dei beni dei soci. Facendo riferimento ai coefficienti medi di redditività degli attivi aziendali, l’articolo 30 della legge n. 724/1994 stabilisce delle soglie per determinare quando una società non è operativa. La presunzione di non operatività delle società che non raggiungono tali soglie si basa sull’osservazione che, in assenza di una continuità minima nei ricavi, non vi è effettività di impresa. Una società può confutare questa presunzione dimostrando che, a causa di circostanze oggettive, è stato impossibile ottenere quel livello minimo di ricavi.

12. La Corte suprema di cassazione spiega che un soggetto passivo non operativo perde il diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza di credito IVA (7) fatta valere nella dichiarazione dei redditi, il diritto di utilizzare tale credito in compensazione con altri debiti IVA e il diritto di cedere tale credito a terzi. Sebbene il soggetto passivo conservi il diritto di riportare tale credito e di scomputarlo dall’IVA a debito relativa ai periodi d’imposta successivi, tale diritto viene meno qualora detto soggetto non raggiunga per tre esercizi fiscali consecutivi le soglie di cui al paragrafo 11 delle presenti conclusioni. Il diritto a detrazione dell’IVA sorge quando un soggetto passivo cede beni o fornisce servizi a un altro soggetto passivo perché siano da quest’ultimo utilizzati a valle ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta. Le amministrazioni tributarie nazionali non possono imporre condizioni supplementari. È in tale...

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