Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 23 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:913
Date23 November 2023
Celex Number62022CC0634
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA

presentate il 23 novembre 2023 (1)

Causa C634/22

OT,

PG,

CR,

VT,

MD,

con l’intervento di:

Sofiyska gradska prokuratura

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofía, Bulgaria)]

«Procedimento pregiudiziale – Valori e obiettivi dell’Unione – Stato di diritto – Articolo 19 TUEDecisione 2006/929/CE – Giudice indipendente e imparziale – Scioglimento di un tribunale penale specializzato – Scioglimento correlato a un asserito difetto di indipendenza»






1. Con una legge adottata nel 2022 (2), il legislatore bulgaro ha sciolto, tra altri organi giudiziari, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato; in prosieguo: il «TPS») e ha stabilito come dovessero essere riassegnati ad altri tribunali i giudici che, fino all’entrata in vigore della nuova legge, prestavano servizio presso di esso.

2. Lo ZIDZZSV ha inoltre previsto che i procedimenti penali di primo grado per i quali si erano tenute udienze dinanzi al TPS, come nel caso in esame, fossero assegnati al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria; in prosieguo: il «TS») (3), ma la loro trattazione continuasse a spettare al collegio giudicante che aveva tenuto le udienze.

3. La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte reca la firma dei componenti del collegio giudicante del TPS (attualmente del TS) dinanzi al quale si erano tenute le udienze di un determinato procedimento penale. Tale collegio giudicante esprime dubbi sulla conformità della riforma legislativa del 2022, per quanto riguarda lo scioglimento del TPS, al diritto dell’Unione.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione. Decisione 2006/929/CE (4)

4. L’articolo 1, primo comma, così recita:

«Ogni anno, entro il 31 marzo e per la prima volta entro il 31 marzo 2007, la Bulgaria riferisce alla Commissione sui progressi compiuti per quanto riguarda il rispetto di ciascuno dei parametri di riferimento esposti nell’allegato».

5. I parametri di riferimento che la Bulgaria deve rispettare sono indicati nell’allegato:

«1) Adottare le modifiche da apportare alla Costituzione per eliminare le ambiguità circa l’indipendenza e la responsabilità del sistema giudiziario.

2) Garantire un processo giudiziario più trasparente ed efficiente grazie all’adozione e all’attuazione di una nuova legge sul sistema giudiziario e del nuovo codice di procedura civile. Riferire in merito all’incidenza di tali nuove leggi e dei codici di procedura penale e amministrativa, segnatamente in fase istruttoria.

3) Proseguire la riforma del sistema giudiziario per migliorarne la professionalità, la responsabilità e l’efficienza. Valutare l’impatto di tale riforma e pubblicare annualmente i risultati.

4) Condurre indagini professionali e imparziali su accuse di corruzione ad alto livello e riferire in merito. Riferire in merito alle ispezioni interne delle istituzioni pubbliche e sulla pubblicazione dei beni degli alti funzionari.

5) Adottare ulteriori misure per prevenire e combattere la corruzione, in particolare ai confini e all’interno delle amministrazioni locali.

6) Attuare una strategia volta a combattere la criminalità organizzata, imperniata sui reati gravi, sul riciclaggio del denaro e sulla confisca sistematica dei beni dei criminali. Riferire in merito a indagini nuove e in corso, rinvii a giudizio e condanne in questi settori».

B. Diritto nazionale

1. Zakon za sadebtana vlast (5)

6. L’articolo 194, paragrafo 1, stabilisce quanto segue:

«(...) In caso di soppressione di organi giurisdizionali, procure o servizi di indagine, o in caso di riduzione del numero di posti occupati presso gli stessi, il collegio competente del Consiglio giudiziario supremo istituisce i posti corrispondenti presso un’altra autorità dello stesso rango del potere giudiziario, se possibile nella medesima circoscrizione d’appello, e riassegna ad essi i giudici, i procuratori e i giudici istruttori, senza concorso».

2. ZIDZZSV

7. Ai sensi dell’articolo 43 delle disposizioni transitorie:

«A partire dall’entrata in vigore della presente legge, [il TPS], l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)], la Spetsializirana prokuratura [(Procura specializzata)] e l’Apelativna spetsializirana prokuratura [(Procura specializzata presso la Corte d’appello)] sono soppressi».

8. L’articolo 44 delle disposizioni transitorie così stabilisce:

«(1) I giudici [del TPS] (…) sono riassegnati alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 194, paragrafo 1.

(2) Entro 14 giorni dalla promulgazione della presente legge, le persone menzionate al paragrafo 1 possono presentare domanda al Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo indicando che desiderano essere reintegrate nella funzione di giudice che occupavano prima della loro assegnazione [al TPS] (...).

(3) Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo adotta una decisione sull’istituzione di posti di giudice presso gli organi giurisdizionali corrispondenti a quelli soppressi presso [il TPS] (...), tenendo conto del carico di lavoro del rispettivo organo giurisdizionale [(6)].

(4) Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, il Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo riassegna i giudici a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

(5) Le decisioni del Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo alle quali si riferisce il paragrafo 4 sono immediatamente esecutive».

9. L’articolo 49 delle disposizioni transitorie prevede quanto segue:

«I procedimenti penali di primo grado dinanzi [al TPS] per i quali non si è tenuta alcuna udienza preliminare prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trasferiti ai tribunali competenti entro sette giorni dall’entra in vigore della presente legge».

10. L’articolo 50 delle disposizioni transitorie così recita:

«(1) A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i procedimenti penali di primo grado dinanzi [al TPS] per i quali si è tenuta un’udienza preliminare rientrano nella competenza del [TS] e il loro esame è proseguito dalla formazione giudicante che ha tenuto l’udienza.

(2) I giudici delle formazioni giudicanti che non sono stati riassegnati [al TPS] sono distaccati per partecipare all’esame dei procedimenti fino alla loro conclusione.

(3) I giudici delle formazioni giudicanti che hanno esaminato i procedimenti penali di primo grado nei quali è stata emessa una sentenza sono distaccati per motivare la medesima, se non sono stati riassegnati al [TS].

(…)».

11. L’articolo 59, paragrafo 1, delle disposizioni transitorie stabilisce quanto segue:

«Il [TS] subentra nell’attivo e nel passivo, nei diritti e negli obblighi [del TPS]».

12. Ai sensi dell’articolo 67 delle disposizioni transitorie:

«La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la promulgazione [nella Gazzetta ufficiale], ad eccezione degli articoli 1, 2, 5, 6, 18, 28, 32, 34, 44, 45, 57 e 58, che entrano in vigore il giorno della promulgazione».

3. Nakazatelno protsesualen kodeks (7)

13. L’articolo 30, paragrafo 2, stabilisce quanto segue:

«Non può partecipare a un collegio giudicante il giudice o il giudice popolare che, in ragione di altre circostanze, possa essere considerato di parte o come avente un interesse diretto o indiretto all’esito della controversia».

14. L’articolo 31 così recita:

«(1) Nei casi previsti dagli articoli 29 e 30, i giudici, i giudici popolari e il cancelliere sono tenuti ad astenersi.

(2) Le parti possono presentare domanda di ricusazione fino all’inizio del processo, salvo che i motivi per farlo siano emersi o siano divenuti noti in un momento successivo.

(3) Le domande di ricusazione devono essere motivate.

(4) L’organo giurisdizionale si pronuncia immediatamente sulla fondatezza delle astensioni e delle domande di ricusazione mediante deliberazione segreta con la partecipazione di tutti i membri del collegio».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

15. Dinanzi al TPS si è svolto un procedimento penale, avviato nel 2018, a carico di alcune persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di estorsione.

16. In seguito all’apertura del processo a carico degli imputati si sono tenute dodici udienze pubbliche e altre sono state sospese, per vari motivi procedurali, nel corso del 2020, 2021 e 2022 (8).

17. In nessuna fase del procedimento penale le parti hanno chiesto la ricusazione del collegio giudicante del TPS investito della causa (vale a dire del suo presidente o dei giudici popolari).

18. Durante la litispendenza iniziava il dibattito pubblico sul disegno di legge riguardante lo ZIDZZSV, che prevedeva lo scioglimento del TPS.

19. Nel quadro di tale dibattito, il 25 febbraio 2022 veniva indetta una seduta del Grazhdanski savet kam Vissh ia sadeben savet (Consiglio cittadino presso il Consiglio giudiziario supremo) alla quale partecipavano, in particolare, il presidente del giudice del rinvio e un avvocato che difendeva uno degli imputati (intervenuto in veste di rappresentante di un’organizzazione non governativa).

20. In tale seduta:

– detto avvocato sosteneva lo scioglimento del TPS e dichiarava di condividere la motivazione del disegno di legge;

– il presidente del TPS remittente si esprimeva contro lo scioglimento di tale organo giurisdizionale. Secondo quanto affermato dal medesimo nella decisione di rinvio, in varie occasioni egli aveva manifestato pubblicamente il proprio parere secondo cui «lo scioglimento del [TPS] contraddice, con le modalità della sua esecuzione e la motivazione addotta, il principio dello Stato di diritto, viola l’indipendenza di tale autorità giudiziaria e la divisione dei poteri e rappresenta una forma di pressione esercitata dagli altri due poteri» (9).

21. In seguito all’adozione dello ZIDZZSV, il collegio...

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