Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona delivered on 30 November 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:936
Date30 November 2023
Celex Number62022CC0409
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

depositate il 30 novembre 2023 (1)

Causa C-409/22

UA

contro

EUROBANK BULGARIA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad - Sofia (Corte d’appello di Sofia, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale — Libertà di circolazione dei capitali — Servizi di pagamento nel mercato interno — Direttiva 2007/64/CE — Nozione di strumento di pagamento — Procura rilasciata a un mandatario che agisce in nome del titolare del conto — Copia della procura con apostille — Prova dell’autenticità — Nozione di operazione di pagamento — Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento — Operazioni di pagamento non autorizzate — Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento»






1. La direttiva 2007/64/CE (2) e la direttiva (UE) 2015/2366 (3), che l’ha sostituita a decorrere dal 13 gennaio 2018, disciplinano la prestazione di servizi di pagamento nel mercato interno. L’evoluzione di questi servizi si sta rivelando molto rapida in conseguenza dello sviluppo tecnologico (4).

2. La controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale vede opposti una banca bulgara ad un cliente, dal cui conto corrente sono state effettuate operazioni di disposizioni che quest’ultimo nega di aver autorizzato. Il cliente chiede alla banca la restituzione dei fondi trasferiti.

3. In tale contesto, la Corte di giustizia dovrà chiarire le nozioni di «strumento di pagamento» (5) e di «autenticazione» utilizzate dalla direttiva 2007/64, applicabile ratione temporis al caso di specie.

4. La Corte dovrà altresì sviluppare la propria giurisprudenza, ancora in via di formazione, sulla responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento (in prosieguo: i «PSP») per le operazioni di pagamento non autorizzate dagli utenti.

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione: direttiva 2007/64

5. L’articolo 4, punti 19 e 23, stabilisce quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

(...)

19) “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

(...)

23) “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento».

6. Ai sensi dell’articolo 54 («Consenso e revoca del consenso»):

«1. Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.

2. Il consenso ad eseguire un’operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è dato nella forma convenuta tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento.

In mancanza di tale consenso, un’operazione di pagamento è considerata come non autorizzata.

3. Il consenso può essere revocato dal pagatore in qualsiasi momento ma non oltre il termine di irrevocabilità di cui all’articolo 66. Il consenso ad eseguire una serie di operazioni di pagamento può anche essere revocato con la conseguenza che qualsiasi operazione di pagamento successiva deve essere considerata non autorizzata.

4. La procedura per dare il consenso è concordata tra il pagatore e il prestatore dei servizi di pagamento».

7. L’articolo 59 («Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento») così recita:

«1. Gli Stati membri esigono che, qualora l’utente dei servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l’operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti.

2. Quando l’utente di un servizio di pagamento nega di aver autorizzato un’operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56».

8. L’articolo 60 («Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate») così dispone:

«1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

(...)».

9. L’articolo 86 («Piena armonizzazione») così recita:

«1. Fatti salvi l’articolo 30, paragrafo 2, l’articolo 33, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 45, paragrafo 6, l’articolo 47, paragrafo 3, l’articolo 48, paragrafo 3, l’articolo 51, paragrafo 2, l’articolo 52, paragrafo 3, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 61, paragrafo 3, e gli articoli 72 e 88, nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva.

(...)

3. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non deroghino, a discapito degli utenti, alle disposizioni di diritto interno che recepiscono le disposizioni della presente direttiva o che corrispondono a tali disposizioni, salvo qualora esplicitamente previsto dalla direttiva.

I prestatori di servizi di pagamento possono tuttavia decidere di accordare condizioni più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento» (6).

B. Diritto bulgaro

10. L’articolo 75, paragrafo 2, della Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e sui contratti) così dispone:

«(...)

Il debitore è liberato quando ha adempiuto in buona fede un’obbligazione nei confronti di una persona che, sulla base di circostanze inequivocabili, sembra legittimata ad accettare la prestazione (...)».

11. L’articolo 57, paragrafo 1, della Zakon za platezhnite uslugi i platezhnite sistemi (Legge sui servizi di pagamento e sui sistemi di pagamento) del 2009 (7) così recita:

«Nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento del pagatore nello stato in cui si trovava prima dell’esecuzione dell’operazione di pagamento non autorizzata».

II. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

12. Nell’ordinanza di rinvio, invece di esporre i fatti che considera accertati, il giudice del rinvio descrive quelli fatti valere da ciascuna parte della controversia. Essi sono i seguenti.

A. Fatti secondo il ricorrente (UA)

13. Il 22 novembre 2017 UA e la Eurobank EFG Bulgaria AD (in prosieguo: la «Eurobank») stipulavano a Sofia (Bulgaria) un contratto di conto corrente. Ai sensi del del contratto, la banca si impegnava ad aprire e mantenere a tempo indeterminato un conto corrente in euro intestato a UA al fine di fornire servizi di pagamento. UA, mediante diversi bonifici, versava sul conto un totale di EUR 999 860.

14. Il 6 febbraio 2018 UA si recava presso la filiale bancaria per effettuare un’operazione sul suo conto, ma un impiegato della Eurobank lo informava che il saldo era di soli EUR 16 000.

15. UA dichiara di esserne rimasto stupito e che, dopo aver chiesto spiegazioni, l’impiegato gli forniva un estratto conto dei movimenti di conto per il periodo compreso fra l’apertura dello stesso e il 6 febbraio 2018.

16. Dall’estratto conto UA accertava che una persona a lui sconosciuta, di nome MK, aveva effettuato atti di disposizione del saldo attivo del conto mediante sei ordini di bonifico distinti per un valore complessivo di EUR 982 000, senza una valida autorizzazione da parte di UA in qualità di titolare del conto, atteso che quest’ultimo non le aveva rilasciato alcuna procura.

17. L’impiegato della Eurobank aveva spiegato a UA che tali atti giuridici di disposizione unilaterali erano stati effettuati da MK, che si era qualificato come mandatario del depositante e aveva esibito una procura datata 1º dicembre 2017, autenticata da un notaio italiano.

18. UA faceva notare all’impiegato che in detto documento non figurava la propria firma come mandante e adottava le seguenti misure per difendere i propri interessi: a) il 6 marzo 2018 ha presentato reclamo presso la Eurobank, dichiarando che era avvenuta una disposizione irregolare dei suoi fondi e chiedendone la restituzione; b) l’8 marzo 2018 ha inviato una copia di tale reclamo alla Banca centrale della Repubblica di Bulgaria e ha rivolto una richiesta scritta di informazioni al notaio. Quest’ultimo gli ha risposto di non avere redatto né autenticato una procura a favore di MK, che la procura era «un falso» e di avere informato di ciò sia la Eurobank, in risposta alla richiesta di informazioni di quest’ultima del 20 febbraio 2018, sia il Consiglio Notarile di Milano (Italia).

B. Fatti secondo la convenuta (Eurobank)

19. La Eurobank riconosce che il 22 novembre 2017 UA si era recato presso la filiale bancaria con due persone di nazionalità italiana. Durante la conversazione, l’impiegato della Eurobank aveva compreso che UA intendeva avvalersi di un mandatario per le disposizioni sul conto corrente da...

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