Conclusiones del Abogado General Sr. N. Emiliou, presentadas el 2 de marzo de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:154
Date02 March 2023
Celex Number62022CC0049
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 2 marzo 2023 (1)

Causa C49/22

Austrian Airlines AG

contro

TW

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Diritti dei passeggeri – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 8, paragrafo 1 – Articolo 9 – Cancellazione del volo – Pandemia di COVID-19 – Volo di rimpatrio organizzato dallo Stato membro – Funzioni consolari – Volo operato dalla stessa compagnia aerea e allo stesso orario del volo cancellato – Obbligo del passeggero di contribuire ai costi del volo di rimpatrio – Nozione di “riavviamento (...) in condizioni di trasporto comparabili” – Diritto al rimborso – Dovere di assistenza – Direttiva (UE) 2015/2302 – Pacchetto turistico – Articolo 14, paragrafo 1 – Riduzione del prezzo»






I. Introduzione

1. È difficile cadere in esagerazioni quando si tratta dell’impatto che la pandemia di COVID-19 ha prodotto e, in una certa misura, continua a produrre sulla vita quotidiana delle persone e delle imprese. In particolare, si stima che la pandemia abbia provocato una delle più grandi recessioni globali dopo la grande depressione degli anni ‘30, causando l’impoverimento di milioni di persone e il fallimento di milioni di imprese (2). Fra i settori più duramente colpiti si possono annoverare il turismo e l’aviazione (3). Per quanto riguarda il settore dell’aviazione, la diminuzione improvvisa e senza precedenti della domanda da parte dei passeggeri, le chiusure degli spazi aerei e i divieti di volo (4), unitamente al coprifuoco imposto da numerosi paesi, hanno causato un blocco totale o parziale delle attività della maggior parte delle compagnie aeree, costringendo alcune di esse a mettere a terra le loro intere flotte ed altre ad operare con un organico minimo sulla base di rotazioni rigorose (5).

2. Raramente, tuttavia, le nostre normative sono concepite e progettate per disciplinare un simile insieme di circostanze eccezionali e pressoché inimmaginabili. Può quindi essere difficile, tanto per i giudici, quanto per gli avvocati, «collocare» le situazioni inusuali che possono risultare da dette circostanze eccezionali all’interno delle fattispecie alquanto ordinarie previste nelle nostre normative. A prima vista, il presente procedimento sembra costituire un caso di questo tipo: il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un volo di rimpatrio, operato nell’esercizio delle funzioni sovrane di uno Stato, debba essere considerato un «riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili», che il vettore aereo è tenuto a offrire in caso di cancellazione del volo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo [regolamento (CE) n. 261/2004] (6).

3. A mio avviso, la risposta a tale questione è relativamente semplice: no, un volo di rimpatrio non può essere considerato un riavviamento ai sensi del regolamento n. 261/2004. Ciò non significa, tuttavia, che le persone interessate nel procedimento principale, le quali si trovavano in vacanza a Mauritius quando, a causa della pandemia di COVID-19, il loro volo di ritorno è stato cancellato e, quindi, hanno dovuto imbarcarsi su un volo di rimpatrio organizzato dal loro Stato membro di cittadinanza e per il quale hanno dovuto versare un contributo, siano prive di tutela per quanto concerne le loro domande.

4. Infatti, si dà il caso che altre disposizioni del diritto dell’Unione (e, eventualmente, del diritto nazionale) possano essere applicate ai fatti di cui al procedimento principale, nonostante le caratteristiche inusuali della situazione, e conducano a un risultato giusto ed equilibrato, senza costringere a un’interpretazione originale del diritto.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

5. I considerando 1, 5, 12, 13, 16 e 20 del regolamento n. 261/2004 così recitano:

«(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(…)

(5) Poiché la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea tende ad attenuarsi, siffatta protezione dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti «tutto compreso».

(…)

(12) Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell’ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(13) I passeggeri il cui volo è cancellato dovrebbero poter ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o avere la possibilità di proseguire il viaggio con un volo alternativo in condizioni soddisfacenti, e dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza durante il periodo di attesa di un volo successivo.

(…)

(16) In caso di cancellazione di un viaggio con circuito tutto compreso per motivi diversi dalla cancellazione del volo il presente regolamento non dovrebbe applicarsi.

(…)

(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato».

6. L’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, rubricato «Cancellazione del volo», prevede quanto segue:

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

(…)

2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili.

3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

(…)».

7. L’articolo 8 del regolamento n. 261/2004, rubricato «Diritto a rimborso o al riavviamento», prevede quanto segue:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate (...), nonché, se del caso:

– un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;

b) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile; o

c) il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

2. Il paragrafo 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE [del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” (GU 1990, L 158, pag. 59)].

(…)».

8. L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (7), prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché il viaggiatore abbia diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto di conformità è imputabile al viaggiatore».

B. Diritto austriaco

9. L’articolo 3, paragrafo 2, del Bundesgesetz über die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben (Konsulargesetz) (8) (legge federale sull’esercizio delle funzioni consolari) dispone quanto segue:

«La protezione consolare è la parte delle funzioni consolari che comprende l’assistenza ai fini di tutela giuridica e in situazioni di emergenza. Essa include, in particolare, la prestazione di assistenza nei seguenti casi:

(…)

5. assistenza e rimpatrio in caso di emergenza».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

10. TW, ricorrente nel procedimento principale, e sua moglie disponevano ciascuno di prenotazioni confermate sul volo OS17, del 7 marzo 2020, da Vienna (Austria) a Mauritius, e sul volo OS18, del 20 marzo 2020, da Mauritius a Vienna. Questi due voli dovevano essere operati dalla Austrian Airlines e facevano parte di un circuito «tutto compreso».

11. Mentre il primo volo è stato operato regolarmente, la Austrian Airlines ha cancellato il volo di ritorno a causa...

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