Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 20 April 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:315
Date20 April 2023
Celex Number62022CC0307
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 20 aprile 2023 (1)

Causa C307/22

FT

contro

DW

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 12, 15 e 23 – Diritto di accesso dell’interessato ai dati personali oggetto di trattamento – Diritto di ricevere gratuitamente una copia dei dati personali – Rimborso delle spese – Cartella medica del paziente – Medico che effettua il trattamento dei dati»






I. Introduzione

1. Gli articoli 12 e 15 del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (in prosieguo: il «RGPD») (2) conferiscono agli interessati ampi diritti di accesso in relazione ai dati personali oggetto di trattamento. Tra l’altro, tali disposizioni impongono ai titolari del trattamento di fornire gratuitamente agli interessati una copia dei dati di cui trattasi.

2. Gli interessati possono richiedere l’accesso ai loro dati personali, sulla base delle disposizioni del RGPD, per finalità diverse da quelle legate alla protezione dei dati? Gli Stati membri possono limitare il diritto di ottenere una copia dei dati chiedendo agli interessati di pagare, in alcuni casi specifici, le spese sostenute dal titolare del trattamento per la produzione delle copie? I titolari del trattamento sono tenuti a mettere a disposizione copie di tutti i documenti contenenti dati personali o possono compilare i dati richiesti dagli interessati?

3. Tali sono, in sostanza, le principali questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) in una causa riguardante la possibilità per un paziente di ottenere gratuitamente copie di documenti contenuti nella sua cartella medica.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

4. I considerando 4, 13 e 63 del RGPD così recitano:

«(4) (…) Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va (…) contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare (…) la libertà d’impresa (…).

(13) (…) [L]e istituzioni e gli organi dell’Unione e gli Stati membri (…) sono invitati a considerare le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nell’applicare il presente regolamento. (…)

(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati (…) Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui (…)».

5. L’articolo 12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato», così dispone:

«1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (…).

2. Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22. (…)

3. Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. (…)

(…)

5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:

a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione richiesta; oppure

b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

(…)».

6. Ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato»:

«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

(…)

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. (…)

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui».

7. L’articolo 23, paragrafo 1, del RGPD, relativo alle «Limitazioni», così prevede:

«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…) qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

(…)

e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare (…) [in materia di] sanità pubblica (…);

(…)

i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;

(…)».

B. Diritto nazionale

8. L’articolo 630f del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Documentazione relativa al trattamento sanitario», dispone quanto segue:

«(1) Il professionista sanitario è obbligato a tenere, a fini di documentazione, una cartella medica in forma cartacea o elettronica, in diretta relazione temporale con il trattamento. (…)

(2) Il professionista sanitario è tenuto a registrare nella cartella medica del paziente tutte le misure essenziali dal punto di vista professionale per il trattamento attuale e futuro, nonché i relativi risultati, segnatamente, l’anamnesi, le diagnosi, gli esami, gli esiti di esami, le risultanze, le terapie e i loro effetti, gli interventi e i loro effetti, i consensi e i ragguagli. La corrispondenza tra medici deve figurare nella cartella medica del paziente.

(…)».

9. Il paragrafo 630g del BGB, intitolato «Accesso alla cartella medica », così recita:

«(1) Su richiesta, al paziente deve essere concesso immediato accesso all’integralità della cartella medica che lo riguarda, a meno che non vi ostino rilevanti ragioni terapeutiche o altri diritti significativi di terzi. (…)

(2) Il paziente può altresì richiedere copie elettroniche della propria cartella medica. Egli è tenuto a rimborsare al professionista sanitario le spese sostenute.

(…)».

III. Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

10. DW (il ricorrente nel procedimento principale) ha ricevuto cure dentistiche da FT (la convenuta nel procedimento principale). Sospettando che la prestazione fosse resa in modo non corretto, DW ha chiesto a FT la consegna gratuita di una copia di tutta la documentazione clinica che lo riguardava esistente presso quest’ultima. FT ha ritenuto di essere tenuta a fornire una copia della documentazione relativa al paziente solo a fronte di un rimborso delle spese.

11. DW ha proposto ricorso contro FT dinanzi all’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania), che l’ha accolto. L’impugnazione presentata da FT dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) è stata respinta per il motivo che i diritti di DW, risultanti dall’articolo 15 del RGPD, non erano esclusi per il fatto che DW aveva richiesto le informazioni al fine di verificare la sussistenza di diritti al risarcimento per responsabilità del medico.

12. Con il suo ricorso per cassazione («Revision») presentato dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), FT ha chiesto l’annullamento della sentenza del Landgericht (Tribunale del Land) e il rigetto del ricorso di DW. Secondo il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), l’accoglimento del ricorso per cassazione dipende dalla questione se il giudice che si è pronunciato nel merito in appello non abbia commesso errori di diritto nel considerare il ricorso fondato ai sensi delle disposizioni del RGPD, come sostiene DW.

13. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) afferma che, in base alle disposizioni del diritto nazionale, FT non è tenuta a mettere gratuitamente a disposizione di DW copie della documentazione clinica che lo riguarda. Tuttavia, un diritto di DW alla consegna gratuita di tali copie potrebbe derivare, come affermato dal Landgericht (Tribunale del Land), direttamente dall’articolo 15, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con...

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