Opinion of Advocate General Emiliou delivered on 5 October 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:736
Date05 October 2023
Celex Number62021CC0283
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NICHOLAS EMILIOU

presentate il 5 ottobre 2023 (1)

Causa C283/21

VA

contro

Deutsche Rentenversicherung Bund

con l’intervento di:

RB

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale, Renania settentrionale-Vestfalia, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Ambito di applicazione – Prestazioni di invalidità – Calcolo – Presa in considerazione dei “periodi di cura dei figli” maturati in altri Stati membri – Condizioni – Articolo 21 TFUE – Libera circolazione dei cittadini»






I. Introduzione

1. I cittadini dell’Unione europea possono vivere e lavorare in diversi Stati membri nel corso della loro vita. Essi possono altresì avvalersi di «interruzioni dell’attività lavorativa» e dedicarsi alla cura dei propri figli. Una persona può iniziare la sua carriera professionale in uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro A»), smettere poi di lavorare per crescere i propri figli in un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro B»), prima di riprendere la propria attività lavorativa nello Stato membro A. In una situazione del genere, il diritto dell’Unione esige che, ai fini della concessione di una pensione alla persona interessata, lo Stato membro A applichi la propria legislazione ai «periodi di cura dei figli» maturati nello Stato membro B e li consideri come se fossero stati compiuti sul suo territorio?

2. Su tale questione si sono concentrate le cause che hanno dato luogo alle sentenze Elsen (2), Kauer (3) e Reichel‑Albert (4), nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (5), abrogato e sostituito dai regolamenti (CE) n. 883/2004 (6) e n. 987/2009 (7), nonché, più recentemente, alla sentenza Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura dei figli all’estero) (8), che, come il caso di specie, riguardava una situazione disciplinata da questi ultimi due regolamenti.

3. Nella sentenza Pensionsversicherungsanstalt, la Corte ha dichiarato che, sebbene il legislatore dell’Unione avesse adottato una disposizione particolare relativa alla presa in considerazione, da parte dello Stato membro A, dei «periodi di cura dei figli» maturati nello Stato membro B, vale a dire l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, tale disposizione non si poteva applicare in via esclusiva. Pertanto, la soluzione da essa elaborata in sede giurisdizionale nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 1408/71, in un momento in cui il legislatore dell’Unione non aveva ancora adottato alcuna disposizione in materia, continuava ad essere rilevante. Sulla base di ciò, essa ha affermato che, in una situazione in cui i requisiti stabiliti dall’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non erano soddisfatti, cosicché la persona interessata non poteva invocare tale disposizione, lo Stato membro A era comunque tenuto, ai sensi dell’articolo 21 TFUE, che tutela la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, ad applicare la propria normativa ai «periodi di cura dei figli» maturati nello Stato membro B e a considerare tali periodi come se fossero stati compiuti sul proprio territorio, purché fossero «sufficientemente collegati» ai «periodi di assicurazione» maturati dall’interessato in tale Stato membro. Ciò si verificherebbe se la persona in questione avesse esclusivamente lavorato e versato contributi nello Stato membro A, tanto anteriormente quanto successivamente al trasferimento della sua residenza nello Stato membro B (9).

4. La situazione oggetto del procedimento principale è leggermente diversa. VA, ricorrente nel procedimento principale, ha maturato in Germania, sia prima che dopo aver cresciuto i suoi figli nei Paesi Bassi, quelli che mi risulta siano periodi assimilabili a «periodi di assicurazione». Tuttavia, la stessa ha iniziato a versare contributi al regime legale tedesco di assicurazione pensionistica solo diversi anni dopo aver smesso di dedicarsi alla cura dei figli.

5. In tale contesto, il fulcro della questione nel caso di specie è se il criterio del «collegamento sufficiente», elaborato dalla Corte nella sua giurisprudenza, sia soddisfatto in una situazione in cui la persona interessata non ha versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica dello Stato membro A prima di dedicarsi alla cura dei propri figli nello Stato membro B. Come spiegherò di seguito, ritengo che a tale questione debba essere data una risposta affermativa. Infatti, a mio avviso, tale circostanza non impedisce, di per sé, di stabilire un «collegamento sufficiente» tra i «periodi di cura dei figli» maturati nello Stato membro B e i «periodi di assicurazione» maturati nello Stato membro A.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 883/2004

6. Il titolo II del regolamento n. 883/2004, rubricato «Determinazione della legislazione applicabile» comprende, tra l’altro, l’articolo 11, che così recita:

«1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(…)

3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(…)

e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

(…)».

2. Regolamento n. 987/2009

7. Il regolamento n. 987/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, conformemente all’articolo 89 di quest’ultimo.

8. Ai sensi del considerando 14 del regolamento n. 987/2009:

«Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli».

9. L’articolo 44 di tale regolamento così dispone:

«1. Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004], non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento [n. 883/2004] alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

(…)».

B. Diritto nazionale

10. L’articolo 56 del Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (libro VI del codice della previdenza sociale; in prosieguo: il «SGB VI»), come modificato dalla legge del 28 novembre 2018 (BGBl. I, pag. 2016), dispone quanto segue:

«1) I periodi di educazione dei figli sono periodi dedicati alla cura di un figlio durante i suoi primi tre anni di vita. Un periodo dedicato all’educazione di un figlio viene convalidato per uno dei genitori del figlio (…) se:

1. il periodo di educazione del figlio è attribuibile al suddetto genitore,

2. l’educazione del figlio ha avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania o è assimilabile ad una siffatta educazione, e

3. la convalida non è esclusa per tale genitore.

(…)

3) Detta educazione ha avuto luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania se il genitore che provvede a tale educazione vi ha risieduto abitualmente con il figlio. Si ha assimilazione ad un’educazione sul territorio della Repubblica federale di Germania qualora il genitore che ha provveduto all’educazione abbia risieduto abitualmente con il figlio all’estero e abbia ivi maturato periodi di contribuzione obbligatoria durante l’educazione o immediatamente prima della nascita del figlio a titolo dell’attività lavorativa subordinata o autonoma che egli ha ivi esercitato (…).

(…)

5) Il periodo di educazione dei figli inizia a decorrere alla fine del mese in cui il figlio è nato e termina allo scadere di 36 mesi di calendario (…)».

11. Ai sensi dell’articolo 249, paragrafo 1, del SGB VI, come modificato dalla legge del 23 giugno 2014 (BGBl. I, pag. 787):

«Per i nati anteriormente al 1° gennaio 1992, il periodo di educazione dei figli termina 24 mesi dopo la fine del mese in cui il figlio è nato».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

12. VA, ricorrente nel procedimento principale, è una cittadina tedesca nata nel 1958. Dal 1962 al 2010 la stessa ha vissuto a Vaals (Paesi Bassi), una cittadina situata a circa 5 km da Aquisgrana (Germania) (10). Durante tale periodo, ha frequentato la scuola ad Aquisgrana e, nell’agosto 1975, ha iniziato la formazione, conseguendo il diploma statale riconosciuto di educatrice.

13. Il 1° agosto 1978, VA ha iniziato un tirocinio professionale di un anno in un asilo situato ad Aquisgrana. In circostanze normali, tale anno sarebbe stato considerato alla stregua di un periodo di...

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