Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 2 de marzo de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:157
Date02 March 2023
Celex Number62022CC0073
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 2 marzo 2023 (1)

Cause riunite C73/22 P e C77/22 P

Grupa Azoty S.A.,

Azomureș SA,

Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis

contro

Commissione europea (C73/22 P)

e

Advansa Manufacturing GmbH,

Beaulieu International Group,

Brilen, SA,

Cordenka GmbH & Co. KG,

Dolan GmbH,

Enka International GmbH & Co. KG,

Glanzstoff Longlaville,

Infinited Fiber Company Oy,

Kelheim Fibres GmbH,

Nurel, SA,

PHP Fibers GmbH,

Teijin Aramid BV,

Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton,

Trevira GmbH

contro

Dralon GmbH,

Commissione europea (C77/22 P)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 – Settori ammissibili – Esclusione del settore della produzione di fertilizzanti – Ricorso di annullamento – Nozione di “atto impugnabile”»






1. Le presenti cause riunite vertono sulle impugnazioni con le quali le imprese ricorrenti chiedono l’annullamento delle ordinanze del Tribunale dell’Unione europea del 29 novembre 2021, Grupa Azoty e a./Commissione (T‑726/20, non pubblicata), e del 29 novembre 2021, Advansa Manufacturing e a./Commissione (T‑741/20, non pubblicata) (in prosieguo: le «ordinanze impugnate»), con le quali il Tribunale ha respinto in quanto irricevibili i loro ricorsi diretti all’annullamento parziale della comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021» (in prosieguo: gli «orientamenti controversi») (2).

2. La Corte avrà così l’occasione di fornire chiarimenti di grande importanza riguardo all’interpretazione di taluni requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli dinanzi al Tribunale, vale a dire la nozione di «atto impugnabile» e il requisito dell’incidenza diretta, nonché al rapporto tra questi due requisiti.

Fatti

3. La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), ha istituito un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra nell’Unione europea (in prosieguo: l’«ETS dell’Unione») al fine di promuovere la riduzione di tali emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. Tale direttiva è stata modificata, tra l’altro, dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87 (GU 2018, L 76, pag. 3), la quale è volta, in particolare, a migliorare e a prorogare il sistema ETS dell’Unione per il periodo 2021‑2030.

4. L’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2018/410, è formulato nei seguenti termini:

«Gli Stati membri dovrebbero adottare misure finanziarie conformemente al secondo e quarto comma a favore dei settori o dei sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa di costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, a condizione che tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato e, in particolare, non causino indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. (...)».

5. Gli orientamenti controversi sostituiscono, dal 1° gennaio 2021, la comunicazione del 5 giugno 2012 intitolata «Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012» (GU 2012, C 158, pag. 4).

6. Al punto 7 degli orientamenti controversi, la Commissione indica che essa stabilisce nell’ambito di detti orientamenti le condizioni alle quali le misure di aiuto nel contesto dell’ETS dell’Unione possono essere considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

7. Al punto 9 degli orientamenti controversi, la Commissione precisa che i principi ivi enunciati «si applicano unicamente alle misure di aiuto specifiche di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 6, e all’articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE».

8. A termini del punto 21 degli orientamenti controversi:

«Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza nel mercato interno, l’aiuto deve essere circoscritto ai settori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in conseguenza dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che esista un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori elencati nell’allegato I».

9. La Grupa Azoty S.A., la Azomureș SA e la Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis, ricorrenti, sono imprese che operano nel settore della produzione di concimi e composti azotati, attualmente rientranti nel codice NACE 20.15.

10. Tale settore non compare nell’elenco di cui all’allegato I degli orientamenti controversi, mentre era incluso nell’elenco di cui all’allegato II degli orientamenti del 2012, che erano applicabili fino al 31 dicembre 2020.

Procedimenti dinanzi al Tribunale e ordinanze impugnate

11. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 15 e il 16 dicembre 2020, le ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ricorsi diretti all’annullamento dell’allegato I degli orientamenti controversi.

12. Con le ordinanze impugnate, il Tribunale ha dichiarato irricevibili tali ricorsi.

13. Il Tribunale ha rammentato, al punto 26 di dette ordinanze, che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro lato, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se quest’ultimo la riguarda direttamente.

14. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 27 di dette ordinanze, che occorreva esaminare se le ricorrenti, che non sono destinatarie degli orientamenti controversi, si trovino, in relazione ad essi, in una delle due ipotesi suddette. Atteso che ciascuna di esse presuppone un’incidenza diretta dell’atto impugnato sul ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che occorresse esaminare anzitutto tale requisito.

15. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato, al punto 29 delle medesime ordinanze, che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto oggetto del ricorso richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che l’atto contestato, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.

16. Secondo il Tribunale, gli orientamenti controversi non producono direttamente effetti sulla situazione giuridica delle ricorrenti.

17. A sostegno di tale valutazione, il Tribunale ha in particolare esposto, ai punti da 40 a 42 delle ordinanze impugnate, che la considerazione, negli orientamenti controversi, secondo cui esiste un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio soltanto se il beneficiario dell’aiuto opera in uno dei settori elencati nell’allegato I degli orientamenti in parola, non esclude dal punto di vista giuridico – anche se, per motivi di opportunità, è poco probabile che ciò si verifichi – che gli Stati membri possano notificare alla Commissione misure di aiuto a favore di imprese operanti in settori diversi da quelli elencati in suddetto allegato e possano tentare di dimostrare che, nonostante il mancato soddisfacimento di uno dei criteri stabiliti negli orientamenti summenzionati, un aiuto destinato a tali imprese è conforme all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Pur riconoscendo che, in un caso siffatto, è molto probabile che la Commissione adotti, ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), una decisione che dichiara l’incompatibilità dell’aiuto previsto con il mercato interno, il Tribunale ha indicato che solo questa decisione potrebbe avere effetti giuridici diretti per le imprese che avrebbero dovuto beneficiare dell’aiuto e, poiché riguarderebbe quindi direttamente tali imprese, potrebbe formare oggetto di un ricorso di annullamento da parte loro.

18. Il Tribunale ha inoltre esposto, al punto 38 delle ordinanze impugnate, che, qualora uno Stato membro decidesse di non adottare alcuna misura di aiuto rientrante nell’ambito di applicazione degli orientamenti controversi, la Commissione non assumerebbe alcuna decisione ai sensi del regolamento 2015/1589. Pertanto, parimenti in tal caso, detti orientamenti non produrrebbero effetti direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti.

Conclusioni delle parti

19. Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

– annullare le ordinanze impugnate;

–...

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