Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 5 de abril de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:259
Date05 April 2022
Celex Number62020CC0694
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 5 aprile 2022 (1)

Causa C694/20

Orde van Vlaamse Balies,

IG,

Belgian Association of Tax Lawyers,

CD,

JU

contro

Vlaamse Regering

[domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Grondwettelijk Hof (Corte Costituzionale, Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7 e 47 – Scambio automatico obbligatorio di informazioni con riferimento ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica – Segreto professionale degli avvocati – Esenzione dall’obbligo di comunicazione di informazioni degli intermediari – Domanda di esame della validità»






I. Introduzione

1. La presente causa solleva la questione della portata della tutela del segreto professionale degli avvocati che partecipano in qualità di «intermediari» all’elaborazione di costruzioni ammesse dal diritto tributario e degli obblighi di comunicazione di informazioni e di notifica su di essi incombenti nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2011/16/UE (2).

2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’esame della validità dell’articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16, come introdotto dalla direttiva 2018/822/EU (3) (in prosieguo: la «disposizione controversa»), che impone all’«avvocato-intermediario», beneficiario di un’esenzione dall’obbligo di notifica in ragione della tutela del segreto professionale, di notificare a qualsiasi altro «intermediario» gli obblighi di comunicazione di informazioni su di esso incombenti presso le autorità fiscali, alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

3. Tale domanda è stata presentata dal Grondwettelijk Hof (Corte Costituzionale, Belgio) nell’ambito di domande di sospensione totale o parziale di un decreto belga che traspone la disposizione controversa e modifica la normativa belga in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, presentate dall’Orde van Vlaamse Balies (Ordine degli avvocati fiamminghi, Belgio) e dall’associazione di fatto Belgian Association of Tax Lawyers (in prosieguo: i «ricorrenti»).

II. Contesto normativo

A. Il diritto dell’Unione

4. La direttiva 2011/16 istituisce un sistema di cooperazione tra le autorità fiscali nazionali degli Stati membri e stabilisce le norme e le procedure da applicare nello scambio di informazioni a fini fiscali.

5. La direttiva 2018/822 ha stabilito un obbligo di comunicazione di informazioni concernente eventuali meccanismi fiscali transfrontalieri (4) potenzialmente aggressivi presso le autorità competenti. I considerando 2, 6, 8 e 18 di tale direttiva enunciano quanto segue:

«(2) [p]er gli Stati membri risulta sempre più difficile proteggere le basi imponibili nazionali dall’erosione poiché le strutture di pianificazione fiscale hanno subito un’evoluzione diventando particolarmente sofisticate e spesso traggono vantaggio dall’accresciuta mobilità di capitali e di persone nel mercato interno. (...) È pertanto fondamentale che le autorità fiscali degli Stati membri ottengano informazioni complete e pertinenti riguardo a meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi. Tali informazioni permetterebbero a dette autorità di reagire prontamente alle pratiche fiscali dannose e di colmare le lacune mediante disposizioni legislative o lo svolgimento di adeguate valutazioni di rischio e audit fiscali. (...)

(...)

(6) La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva può contribuire in modo efficace agli sforzi per la creazione di un ambiente di tassazione equa nel mercato interno. In tale prospettiva, l’istituzione dell’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali (...) costituirebbe un passo nella giusta direzione. (...)

(...)

(8) Al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e per evitare lacune nel quadro normativo proposto, l’obbligo di comunicazione di informazioni dovrebbe essere imposto a tutti gli attori che sono di solito coinvolti nell’elaborazione, commercializzazione, organizzazione e gestione dell’attuazione di un’operazione transfrontaliera soggetta all’obbligo di notifica o di una serie di tali operazioni, nonché a coloro che forniscono assistenza o consulenza. Non si dovrebbe neanche ignorare che, in alcuni casi, l’obbligo di comunicazione di informazioni non sarebbe applicabile a un intermediario a causa del segreto professionale o laddove non esistano intermediari perché, ad esempio, il contribuente elabora e attua un sistema internamente. In tali circostanze, sarebbe dunque fondamentale che le autorità fiscali non perdano l’opportunità di ricevere informazioni relative a meccanismi di natura fiscale che sono potenzialmente legati a una pianificazione fiscale aggressiva. In tali casi sarebbe dunque necessario trasferire l’obbligo di comunicazione di informazioni al contribuente che trae beneficio dal meccanismo.

(...)

(18) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla [Carta].

6. L’articolo 3 della direttiva 2011/16, intitolato «Definizioni», ai punti da 18 a 22, 24 e 25, come introdotti dall’articolo 1, punto 1, lettera b), della direttiva 2018/822, dispone quanto segue:

«(18) “meccanismo transfrontaliero”: un meccanismo che interessa più Stati membri o uno Stato membro e un paese terzo, laddove almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:

(...)

19. “meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica”: qualunque meccanismo transfrontaliero che contenga almeno uno degli elementi distintivi di cui all’allegato IV.

20. “elemento distintivo”: una caratteristica o peculiarità di un meccanismo transfrontaliero che presenti un’indicazione di potenziale rischio di elusione fiscale, come elencato nell’allegato IV;

21. “intermediario”: qualunque persona che elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione o gestisca l’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica.

Indica altresì qualunque persona che, in considerazione dei fatti e delle circostanze pertinenti e sulla base delle informazioni disponibili e delle pertinenti competenze e comprensione necessarie per fornire tali servizi, sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica. Qualunque persona ha il diritto di fornire elementi a prova del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica. A tal fine, tale persona può fare riferimento a tutti i fatti e a tutte le circostanze pertinenti, come pure alle informazioni disponibili e alle sue pertinenti competenze e comprensione.

Per potersi qualificare come intermediario, è necessario che la persona soddisfi almeno una delle condizioni seguenti:

a) essere residente a fini fiscali in uno Stato membro;

b) disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo;

c) essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro;

d) essere registrata presso un’associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro;

22. “contribuente pertinente”: qualunque persona a disposizione della quale è messo, a fini di attuazione, un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che è pronta ad attuare un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica o che ha attuato la prima fase di un tale meccanismo;

(...)

24. “meccanismo commerciabile”: un meccanismo transfrontaliero che è elaborato, commercializzato, approntato per l’attuazione o messo a disposizione a fini di attuazione e che non necessita di personalizzazioni sostanziali;

25. “meccanismo su misura”: un meccanismo transfrontaliero diverso da un meccanismo commerciabile».

7. Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione di informazioni e l’invocazione del segreto professionale, l’articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16, come introdotto dall’articolo 1, punto 2, della direttiva 2018/822, dispone quanto segue:

«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno controllo entro 30 giorni a decorrere da:

a) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o

b) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica è pronto per l’attuazione; o

c) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica,

a seconda della situazione che si verifica per prima.

(...)

5. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all’esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di notifica quando l’obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro. In tali circostanze, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, dei rispettivi obblighi di...

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