Opinion of Advocate General Rantos delivered on 2 June 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:420
Date02 June 2022
Celex Number62021CC0100
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C100/21

QB

contro

Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2007/46/CE – Omologazione dei veicoli a motore – Articolo 18, paragrafo 1, articolo 26, paragrafo 1, e articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Riduzione delle emissioni di ossidi di azoto limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo dotato di un impianto di manipolazione vietato – Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo del risarcimento – Principio di effettività – Articolo 267 TFUE – Legittimazione di un giudice monocratico a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte»






I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito delle cause sottoposte alla Corte aventi ad oggetto l’inosservanza delle disposizioni del diritto dell’Unione europea relative alle emissioni di gas inquinanti, nella specie di ossido di azoto (NOx), da parte di veicoli diesel. A tal proposito, in particolare, la Corte, nella sentenza del 17 dicembre 2020, CLCV e a. (Impianto di manipolazione su motore diesel) (C‑693/18, in prosieguo: la «sentenza CLCV», EU:C:2020:1040), si è già pronunciata sulla definizione di «impianto di manipolazione», ai sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (2), e sulle condizioni di autorizzazione di tale impianto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. Inoltre, le cause C‑128/20, GSMB Invest, C‑134/20, Volkswagen, e C‑145/20, Porsche Inter Auto e Volkswagen, per le quali ho presentato conclusioni comuni il 23 settembre 2021 (3), vertono sulla conformità al diritto dell’Unione di un «intervallo termico» stabilito dal software integrato nella centralina di controllo del motore dei veicoli interessati.

2. Nella presente causa, il Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania) chiede alla Corte se la direttiva 2007/46/CE (4), in combinato disposto con il regolamento n. 715/2007, conferisca al singolo acquirente di un veicolo che non rispetta i limiti di emissione di NOx fissati da detto regolamento un diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo e, in caso affermativo, quale modalità di calcolo del risarcimento debbano prevedere gli Stati membri per conformarsi al diritto dell’Unione.

3. Detto giudice chiede altresì se l’articolo 267 TFUE osti a una normativa nazionale in forza della quale il giudice monocratico competente a statuire sulla controversia può presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte soltanto qualora abbia previamente rimesso detta controversia a un collegio giudicante civile che ha deciso di rifiutare l’assunzione della causa.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 715/2007

4. Ai sensi dei considerando 1, 5 e 6 del regolamento n. 715/2007:

«(1) Il mercato interno è costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. (...) Le prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dovrebbero dunque essere armonizzate per evitare condizioni divergenti da uno Stato membro all’altro e garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente.

(...)

(5) Per conseguire gli obiettivi di qualità dell’aria perseguiti dall’Unione europea, occorre uno sforzo costante per ridurre le emissioni dei veicoli. (...)

(6) In particolare, per migliorare la qualità dell’aria e rispettare i valori limite riguardanti l’inquinamento, occorre ridurre notevolmente le emissioni di ossido di azoto provocato dai veicoli con motore diesel. (...)».

5. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Scopo», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

«Il presente regolamento fissa i requisiti tecnici comuni per l’omologazione di veicoli a motore (“veicoli”) e parti di ricambio, come i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, riguardo alle loro emissioni».

6. L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Definizioni», così dispone:

«Nell’ambito delle finalità del presente regolamento e dei suoi provvedimenti di attuazione si applicano le seguenti definizioni:

(...)

10) “impianto di manipolazione”: ogni elemento di progetto che rilevi temperatura, velocità del veicolo, velocità del motore (RPM), marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri, al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni che riduca l’efficacia di tale sistema in modi che è lecito attendersi durante il normale funzionamento e il normale uso del veicolo;

(...)».

7. L’articolo 5 del medesimo regolamento, rubricato «Requisiti e prove», così dispone ai suoi paragrafi 1 e 2:

«1. Il costruttore produce i veicoli in modo che progetto, costruzione e assemblaggio dei componenti che influiscono sulle emissioni permettano che il veicolo, nell’uso normale, soddisfi il presente regolamento e i relativi provvedimenti d’attuazione.

2. L’uso di impianti di manipolazione che riducono l’efficacia di sistemi di controllo delle emissioni è vietato. Tale divieto non si applica quando:

a) l’impianto si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e di un funzionamento sicuro dei veicoli;

(...)».

2. Direttiva 2007/46

8. L’articolo 1 della direttiva 2007/46 (5), intitolato «Oggetto», enuncia quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative e i requisiti tecnici generali necessari per l’omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo d’applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificarne l’immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione all’interno [dell’Unione].

(...)

Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione e al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione della presente direttiva con atti normativi, il cui elenco tassativo figura nell’allegato IV».

9. L’articolo 18 di detta direttiva, intitolato «Certificato di conformità», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformità che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

(...)».

10. L’articolo 26 di tale direttiva, intitolato «Immatricolazione, vendita e messa in circolazione di veicoli», al paragrafo 1 così dispone:

«Fatti salvi gli articoli 29 e 30, gli Stati membri immatricolano e autorizzano la vendita o la messa in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformità rilasciato a norma dell’articolo 18.

(...)».

11. L’articolo 46 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni», è così formulato:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e, in particolare, dei divieti di cui all’articolo 31 o derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell’allegato IV, parte I, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni entro il 29 aprile 2009 e provvedono a notificare al più presto qualsiasi modifica successiva».

B. Diritto tedesco

12. L’articolo 823 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Obbligo di risarcimento del danno», enuncia quanto segue:

«1. Chiunque illecitamente leda, con dolo o colpa, la vita, l’integrità fisica, la salute, la libertà, la proprietà o un altro diritto è tenuto a risarcire all’altro il danno che ne deriva.

2. Lo stesso obbligo incombe a colui che violi una legge intesa a tutelare i terzi. Qualora sia possibile, in base al contenuto della legge, una sua violazione anche senza colpa, l’obbligo di risarcimento sorge soltanto in caso di colpa».

13. L’articolo 826 del BGB, intitolato «Danno doloso contrario al buon costume», prevede quanto segue:

«Chi in modo contrario al buon costume arreca dolosamente danno ad un altro, è obbligato verso l’altro al risarcimento del danno».

14. L’articolo 6 della Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge, (EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung) [regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (regolamento sull’omologazione CE dei veicoli a motore)] (6), del 3 febbraio 2011, intitolato «Certificato di conformità e marcatura», al suo paragrafo 1 è così formulato:

«Per ogni veicolo conforme al tipo omologato, il titolare dell’omologazione CE del veicolo deve rilasciare un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 18, in combinato disposto con l’allegato IX, della direttiva [2007/46]. Conformemente all’articolo 18 paragrafo 3, della direttiva [2007/46], il certificato di conformità è concepito in modo da non poter essere falsificato».

15. L’articolo 27 di detto regolamento, intitolato «Immatricolazione e vendita», al paragrafo 1, dispone quanto segue:

«I veicoli, le entità tecniche o i componenti nuovi che necessitano di un certificato di conformità ai sensi dell’allegato IX della direttiva [2007/46], dell’allegato IV della direttiva 2002/24/CE (7) o dell’allegato III...

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