Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de junio de 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:430
Celex Number62020CC0470
Date02 June 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 2 giugno 2022 (1)

Causa C470/20

AS Veejaam,

OÜ Espo

contro

AS Elering

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus (Corte suprema, Estonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera c) – Aiuti concessi dagli Stati membri – Sostegno alle energie rinnovabili – Società produttrici di energia idroelettrica da fonti rinnovabili che hanno beneficiato di un sostegno alle energie rinnovabili per l’energia elettrica prodotta dai loro generatori idroelettrici – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589 (2) e del punto 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 (in prosieguo: la «disciplina del 2014») (3).

2. Tale domanda è stata presentata nel quadro delle controversie che oppongono due produttori di energie rinnovabili, ossia le società Veejaam e Espo (in prosieguo: le «ricorrenti»), all’Elering, l’autorità estone incaricata della concessione dell’aiuto alle energie rinnovabili, e vertenti sulle richieste di erogazione dell’aiuto previsto dalla normativa estone per tale tipologia di energia inoltrate dalle suddette società.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

3. L’articolo 1 del regolamento 2015/1589, recante il titolo «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

(...)

b) “aiuti esistenti”:

i) fatt[a] salv[a] (...) l’appendice dell’allegato IV dell’atto di adesione (...) [dell’]Estonia (...), tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del TFUE, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii) gli aiuti che si presumono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 [(4)], o dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al [regolamento n. 659/1999], ma secondo la procedura prevista dal presente regolamento;

(...)

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

(...)».

4. I punti 49 e 50 della disciplina del 2014 enunciano quanto segue:

«(49) Gli aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia sono considerati compatibili con il mercato interno solo se comportano un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto stimola il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo a garantire un livello maggiore di tutela dell’ambiente o a migliorare il funzionamento di un mercato dell’energia ben funzionante, sicuro, accessibile e sostenibile, ossia un cambiamento di comportamento che non si verificherebbe senza l’aiuto. Gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un’attività che l’impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica.

(50) La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, le attività legate al progetto hanno già avuto inizio. In tal caso, se il beneficiario dà inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non verranno considerati compatibili con il mercato interno».

5. Con la sua decisione del 28 ottobre 2014, concernente un regime di aiuti a favore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e la cogenerazione efficiente (aiuto di Stato SA.36023) (5) (in prosieguo: la «decisione del 2014»), la Commissione europea ha dichiarato che il regime di aiuti estone, pur violando l’obbligo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, era compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

6. Con la sua decisione del 6 dicembre 2017, relativa alle modifiche del regime di aiuti estone a favore delle fonti di energia rinnovabili e la cogenerazione (aiuto di Stato SA.47354) (6) (in prosieguo: la «decisione del 2017»), la Commissione, pur riconoscendo che l’Estonia aveva dato esecuzione alle modifiche al regime di aiuti oggetto della decisione del 2014 in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, ha deciso che il regime di aiuti risultante da dette modifiche era compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni del 2014 e del 2017»).

B. Diritto estone

7. Gli articoli 59, 591 e 108 dell’elektrituruseadus (legge sul mercato dell’energia elettrica) (Riigi Teataja del 30 giugno 2015, in prosieguo: l’«ELTS») prevedono quanto segue:

«Articolo 59 Aiuto

(1) Il produttore ha diritto di ottenere dal gestore della rete di trasmissione un aiuto:

1) per l’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta con un impianto di produzione la cui potenza netta non superi i 100 MW;

(...).

Articolo 591 Condizioni dell’aiuto

(1) L’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 59 della presente legge è subordinato alle seguenti condizioni:

1) l’energia elettrica è prodotta con un impianto di produzione conforme ai requisiti della presente legge e del codice di rete;

(...)

(2) Il produttore non beneficia dell’aiuto:

(...)

4) se è privo delle autorizzazioni ambientali necessarie per la produzione di energia elettrica o non rispetta le condizioni collegate a dette autorizzazioni;

(3) La domanda di cui all’articolo 59, paragrafo 2, della presente legge comprende i dati degli impianti di produzione, le indicazioni previste dalla legge ai fini dell’ottenimento dell’aiuto e le informazioni richieste dal gestore della rete di trasmissione (...).

(...)

Articolo 108 Periodo di ammissibilità dell’aiuto

(1) L’aiuto di cui all’articolo 59, paragrafo 1, punti da 1) a 4), della presente legge può essere erogato per un periodo di 12 anni a decorrere dall’avvio della produzione (...).

(...)

(3) La data corrispondente all’avvio della produzione di cui sopra è la data in cui l’impianto di produzione conforme immette per la prima volta energia elettrica nella rete o in una linea diretta.

(...)».

III. Procedimenti principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

8. Le ricorrenti sono due società che hanno percepito aiuti di Stato per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Estonia (7). A seguito della sostituzione degli impianti di produzione per i quali avevano inizialmente percepito detti aiuti (8), tali società hanno presentato nuove domande di aiuti di Stato (9), che sono state respinte dall’Elering in quanto non conformi alle condizioni prescritte dal regime di aiuti di Stato alle energie rinnovabili (in prosieguo: il «regime di aiuti di cui trattasi»). Quest’ultimo prevedeva, infatti, che l’aiuto di cui trattasi potesse essere versato unicamente, da una parte, per l’energia elettrica prodotta da un impianto di produzione interamente nuovo e, dall’altra, al fine di favorire l’accesso al mercato di nuovi operatori e non per sostenere in maniera permanente i produttori di energia elettrica.

9. Le ricorrenti hanno quindi presentato ricorsi avverso le decisioni dell’Elering dinanzi al Tallina Halduskohus (Tribunale amministrativo di Tallin, Estonia). Con decisioni del 10 ottobre e del 27 ottobre 2017, detto giudice ha respinto i suddetti ricorsi. Le società ricorrenti hanno interposto appello avverso tali decisioni dinanzi al Tallina Ringkonnakohus (Corte d’appello di Tallin, Estonia). A seguito del rigetto di detti ricorsi in appello, intervenuto con decisioni del 27 giugno e del 15 novembre 2018, le ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione dinanzi al Riigikohus (Corte suprema, Estonia), giudice del rinvio.

10. Detto giudice rileva, in primo luogo, il problema legato a una possibile incongruenza tra le decisioni del 2014 e 2017 e la disciplina del 2014 per quanto attiene alla valutazione dell’effetto di incentivazione dell’aiuto alle energie rinnovabili previsto dal regime di aiuti di cui trattasi. Infatti, nelle suddette decisioni, la Commissione avrebbe, di fatto, ammesso la possibilità di presentare la domanda di aiuto anche dopo l’installazione degli impianti di produzione interessati, benché, a norma del punto 50 della disciplina del 2014, un aiuto sia privo di effetto di incentivazione in tutti i casi in cui il beneficiario ha presentato alle autorità nazionali la sua domanda di aiuto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio.

11. In secondo luogo, detto giudice osserva che, nel parere chiesto alla Commissione nel corso del procedimento principale ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, quest’ultima aveva riconosciuto che una società che si trova nella situazione della Veejaam, la quale aveva intrapreso i lavori di installazione di nuovi impianti di produzione per conformarsi ai nuovi requisiti per l’autorizzazione allo sfruttamento delle acque, non aveva diritto agli aiuti alle energie rinnovabili. Infatti, posto che i lavori di adeguamento alle condizioni previste dalla normativa estone avrebbero dovuto essere realizzati in ogni caso, la condizione relativa all’effetto di incentivazione dell’aiuto non sarebbe stata soddisfatta, non rispondendo detti lavori ad alcuna finalità utile. Tuttavia, il medesimo giudice si chiede se occorra anche esaminare le ragioni che hanno indotto la Veejaam ad installare un nuovo impianto. Il giudice del rinvio si...

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