Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de febrero de 2023.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:65
Date02 February 2023
Celex Number62021CC0615
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 2 febbraio 2023 (1)

Causa C615/21

Napfény-Toll Kft.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék (Corte di Szeged, Ungheria)]

«Rinvio pregiudiziale – Procedura di tassazione nazionale – Imposta sul valore aggiunto – Normativa nazionale che prevede la sospensione del termine di prescrizione del diritto all’imposta, nell’ambito del controllo giurisdizionale, senza alcun limite di tempo, indipendentemente dal numero di procedimenti fiscali reiterati – Principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione»






Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi di certezza del diritto e di effettività del diritto dell’Unione nel contesto dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2) (in prosieguo: la «direttiva IVA»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Napfny-Toll Kft. (in prosieguo: la «ricorrente») e l’amministrazione tributaria ungherese in merito agli importi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che tale società ha detratto a titolo di IVA dovuta su diversi acquisti di beni che danno diritto a detrazione da essa effettuati nel giugno 2010 e tra il mese di novembre 2010 e il mese di settembre 2011.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3. L’articolo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (3), così dispone:

«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

4. L’articolo 3 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 1. (...)

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. (...)

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l’autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

2. Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni. Esso decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

I casi di interruzione e di sospensione sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni di diritto nazionale.

3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al paragrafo 1 e al paragrafo 2».

5. L’articolo 4, paragrafi 1 e 4, del regolamento in parola così recita:

«1. Ogni irregolarità comporta, in linea generale, la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto:

– mediante l’obbligo di versare o rimborsare gli importi dovuti o indebitamente percetti;

(...)

4. Le misure previste dal presente articolo non sono considerate sanzioni».

6. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento:

«Fatte salve le misure e sanzioni amministrative comunitarie (...), l’imposizione delle sanzioni pecuniarie, quali le sanzioni amministrative, può essere sospesa con decisione dell’autorità competente qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione di cui all’articolo 3».

Diritto ungherese

7. Ai sensi dell’articolo 164 dell’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003, recante il codice di procedura fiscale) (4), nella versione in vigore alla data del controllo fiscale oggetto di controversia (in proseguo: il «vecchio codice di procedura fiscale»):

(1) Il diritto all’accertamento dell’imposta si prescrive in cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno civile/solare in cui la dichiarazione o notifica relativa a tale imposta avrebbe dovuto essere effettuata, o, in assenza di dichiarazione o notifica, in cui l’imposta avrebbe dovuto essere assolta.

(...)

(5) In caso di controllo giurisdizionale della decisione dell’autorità tributaria, il termine di prescrizione del diritto di accertamento dell’importo corretto dell’imposta dovuta cessa di decorrere dal momento in cui la decisione dell’autorità tributaria di secondo grado è divenuta definitiva fino a quando la decisione giurisdizionale passa in giudicato, o, in caso di ricorso, fino a quando non si è statuito su di esso».

8. Il vecchio codice di procedura fiscale è stato abrogato e sostituito, a partire dal 1° gennaio 2018, dalle disposizioni dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge CLI del 2017 sul codice dell’amministrazione tributaria, in prosieguo: il «codice dell’amministrazione tributaria») (5) nonché dall’az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (legge CL del 2017 che istituisce un codice di procedura fiscale, in prosieguo: il «nuovo codice di procedura fiscale») (6).

9. L’articolo 203, paragrafo 3, del nuovo codice di procedura fiscale riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 164 del vecchio codice di procedura fiscale. In forza di questa disposizione, se il contribuente ha presentato un ricorso giurisdizionale amministrativo avverso la decisione dell’autorità tributaria, il termine di prescrizione del diritto di accertamento dell’importo corretto dell’imposta dovuta è sospeso dal momento in cui la decisione dell’autorità tributaria di secondo grado è divenuta definitiva fino a quando la decisione giurisdizionale passa in giudicato, o, in caso di ricorso, fino a quando non si è statuito su di esso.

10. L’articolo 203, paragrafo 7, lettera c), del nuovo codice di procedura fiscale prevede che il termine di prescrizione del diritto di accertamento dell’imposta è esteso di dodici mesi segnatamente se, nell’ambito del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso la decisione dell’autorità tributaria, il giudice ordina lo svolgimento di un nuovo procedimento.

11. Ai sensi dell’articolo 271, paragrafo 1, del nuovo codice di procedura fiscale, la cui formulazione è identica a quella dell’articolo 139, paragrafo 1, del codice dell’amministrazione tributaria, è opportuno applicare le disposizioni di tale legge, compreso l’articolo 203, paragrafo 7, lettera c), del nuovo codice di procedura fiscale, ai procedimenti aperti o reiterati dopo l’entrata in vigore della stessa.

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12. La ricorrente ha detratto dall’IVA di cui era debitrice l’importo di tale imposta dovuta per i beni da essa acquistati nel mese di giugno 2010, nonché nel periodo compreso tra il mese di novembre 2010 e il mese di settembre 2011.

13. Nel dicembre 2011, la Nemzeti Adó - és Vámhivatal Dél-budapesti Igazgatósága (amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane – direzione delle imposte e delle dogane di Budapest-sud, Ungheria, in prosieguo: l’«amministrazione tributaria convenuta»), in qualità di autorità tributaria di primo grado, ha avviato un’ispezione che è stata notificata alla ricorrente il 13 dicembre 2011.

14. Al termine di quest’ultima, l’amministrazione in parola ha ritenuto che una parte dell’IVA detratta non avrebbe dovuto esserlo, in quanto una parte delle fatture presentate a tal fine non corrispondeva ad alcuna operazione economica effettiva, mentre l’altra parte rientrava in una evasione fiscale di cui la ricorrente era a conoscenza. Di conseguenza, con decisione dell’8 ottobre 2015, l’amministrazione tributaria convenuta ha preteso dalla ricorrente il versamento di un arretrato di imposta per un importo totale di 144 785 000 fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 464 581) e le ha inflitto una sanzione di importo pari a HUF 108 588 000 (circa EUR 348 433), nonché una penalità di mora di HUF 46 080 000 (circa EUR 147 860).

Prima decisione amministrativa di secondo grado

15. Con decisione dell’11 novembre 2015, notificata il 14 dicembre 2015, la Nemzeti Adó - és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (amministrazione nazionale delle imposte e delle dogane – direzione regionale principale delle imposte dell’Ungheria centrale, Ungheria), predecessore dell’amministrazione tributaria convenuta, investita di un reclamo da parte della ricorrente, ha riformato, nella sua qualità di autorità amministrativa tributaria di secondo grado, la decisione di primo grado per quanto riguarda la penalità di mora inflitta, confermandola quanto al resto. La ricorrente ha presentato ricorso avverso tale decisione.

16. Con sentenza del 2 marzo 2018, divenuta definitiva il giorno stesso, il Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest-Capitale, Ungheria) ha dichiarato...

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