Opinion of Advocate General Rantos delivered on 7 September 2023.
| Jurisdiction | European Union |
| Celex Number | 62022CC0167 |
| ECLI | ECLI:EU:C:2023:648 |
| Date | 07 September 2023 |
| Court | Court of Justice (European Union) |
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 7 settembre 2023 (1)
Causa C‑167/22
Commissione europea
contro
Regno di Danimarca
«Inadempimento di uno Stato – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 1072/2009 – Articolo 8 – Trasporti di cabotaggio – Principio generale – Articolo 9 – Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Periodi di riposo – Normativa nazionale che introduce una durata massima di parcheggio nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale – Limitazione a 25 ore – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada»
Introduzione
1. Con il suo ricorso per inadempimento, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Danimarca, prescrivendo una durata massima di parcheggio di 25 ore per gli automezzi pesanti nelle aree di sosta della rete autostradale pubblica (in prosieguo: la «regola delle 25 ore»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni del diritto dell’Unione riguardanti la libera prestazione dei servizi di trasporto su strada di cui agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1072/2009 (2). Tale regola renderebbe più difficile per un conducente rispettare il periodo di riposo settimanale regolare di almeno 45 ore o un periodo di riposo settimanale ridotto da 24 a 45 ore consecutive, di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 561/2006 (3), il che rappresenterebbe, di conseguenza, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada e non sarebbe giustificato da nessuno dei motivi imperativi di interesse pubblico menzionati dal Regno di Danimarca.
2. La presente causa solleva quindi le questioni se la regola delle 25 ore costituisca un ostacolo alla libera prestazione dei servizi di trasporto su strada e, in caso affermativo, se tale regola possa essere giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3. L’articolo 1 del regolamento n. 1072/2009, rubricato «Ambito di applicazione», ai paragrafi 1 e 4 stabilisce quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.
(…)
4. Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.
(…)».
4. L’articolo 8 di tale regolamento, rubricato «Principio generale», così dispone:
«1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, alle condizioni fissate dal presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio.
2. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.
Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione.
(…)».
5. L’articolo 9 di detto regolamento, rubricato «Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio», enuncia quanto segue:
«1. L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
(…)
d) il tempo di guida e i periodi di riposo;
(…)
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non-residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento».
6. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 561/2006(4):
«Il presente regolamento disciplina periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, nonché di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Il presente regolamento mira inoltre ad ottimizzare il controllo e l’applicazione da parte degli Stati membri nonché a promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada».
7. L’articolo 4 di tale regolamento stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(…)
f) “riposo”: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
g) “periodo di riposo giornaliero”: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”:
– “periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
– “periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;
h) “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”:
– “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
– “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
(…)».
8. L’articolo 8 di detto regolamento è così formulato:
«(…)
6. Nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:
– due periodi di riposo settimanale regolare, oppure
– un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
(…)
7. Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
8. In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
9. Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe».
Diritto danese
9. La regola delle 25 ore non è esplicitamente prevista dalla legislazione o dalle disposizioni amministrative danesi. Tale regola, che è stata introdotta a seguito di un accordo politico sulla legge finanziaria per il 2018 (5), si applica ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del færdselsloven (codice della strada) (6) ed è entrata in vigore il 1º luglio 2018 (7).
Fatti e procedimento precontenzioso
10. A seguito di informazioni ricevute da associazioni del settore dei trasporti su strada, la Commissione, ritenendo che la regola delle 25 ore costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi di trasporto, ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti del Regno di Danimarca.
11. Nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha inviato al governo danese una richiesta di informazioni il 2 maggio 2018, una lettera di messa in mora il 20 luglio 2018, una richiesta di informazioni supplementari il 14 gennaio 2019 e un parere motivato il 15 maggio 2020. Ritenendo che gli argomenti addotti in ciascuna fase dal governo danese non fossero convincenti, essa ha proposto un ricorso per inadempimento.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
12. Con atto introduttivo del 4 marzo 2022, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
13. Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte i governi danese e polacco nonché la Commissione. Il governo danese e la Commissione hanno altresì svolto osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 25 maggio 2023.
14. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare che il Regno di Danimarca, nel limitare la durata massima di parcheggio nelle aree di sosta pubbliche lungo la rete autostradale danese a 25 ore, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle disposizioni riguardanti la libera prestazione dei servizi di trasporto, di cui agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento n. 1072/2009;
– condannare il Regno di Danimarca alle spese.
15. Il Regno di Danimarca chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la Commissione alle spese.
Analisi
Sulla ricevibilità
16. Il governo...
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