Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date14 November 2009
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 300, 14 novembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 300, 14 de noviembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 300, 14 novembre 2009

02009R1072 — IT — 21.02.2022 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1REGOLAMENTO (UE) N. 612/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2012 L 178 5 10.7.2012
►M2REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 L 158 1 10.6.2013
►M3REGOLAMENTO (UE) 2020/1055 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2020 L 249 17 31.7.2020




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.
Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità.
2.
Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.
3.

In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate:

a)

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati;

b)

le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico.

4.
Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III.
5.

I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto:

a)

trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale;

b)

trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

▼M3

c)

fino al 20 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate;

▼M3

c bis)

dal 21 maggio 2022: trasporti di merci con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;

▼B

d)

trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;

ii)

lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;

iii)

gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale;

iv)

i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (1); e

v)

tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa;

e)

trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali.

La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente.

6.
Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1)

«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;

2)

«trasporti internazionali»:

a)

gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

b)

gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;

c)

gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o

d)

gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);

3)

«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;

4)

«trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;

5)

«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;

6)

«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;

7)

«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.



CAPO II

TRASPORTI INTERNAZIONALI

Articolo 3

Principio generale

Per effettuare i trasporti internazionali è necessario il possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche di un attestato di conducente.

Articolo 4

Licenza comunitaria

1.

La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che:

a)

sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e

b)

sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada.

2.

La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni.

Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza.

▼M3 —————

▼B

3.
Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

▼M3

4.
La licenza comunitaria e le copie certificate devono corrispondere al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.

Nel caso di veicoli utilizzati per il trasporto di merci la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e a cui si applicano i requisiti finanziari ridotti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1071/2009, l’autorità di rilascio riporta nella sezione «osservazioni particolari» della licenza comunitaria, o della relativa copia certificata conforme: «≤ 3,5 t».

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 ter al fine di...

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