Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 22 February 2024.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CC0603
ECLIECLI:EU:C:2024:157
Date22 February 2024
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 22 febbraio 2024 (1)

Causa C603/22

M.S.,

J.W.,

M.P.,

con l’intervento di:

Prokurator Rejonowy w Słupsku,

D.G. – amministratore nominato per agire per conto di M.B. e B.B.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/800/UE – Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali – Articolo 4 della direttiva 2016/800 – Diritto all’informazione – Articolo 6 della direttiva 2016/800 – Diritto di avvalersi di un difensore – Ammissibilità delle prove»






I. Introduzione

1. Nell’Unione europea, i procedimenti penali sono prevalentemente di competenza degli Stati membri. Tuttavia, al fine di rafforzare la fiducia reciproca, l’Unione europea ha adottato una serie di direttive di armonizzazione minima a tutela di determinati diritti in tali procedimenti (2).

2. La presente causa offre alla Corte l’opportunità di chiarire alcuni di questi diritti allorché applicati a minori indagati o imputati in procedimenti penali.

3. Le questioni sono state sottoposte alla Corte dal Sąd Rejonowy w Słupsku (Tribunale circondariale di Słupsk, Polonia), investito di un procedimento penale nei confronti di tre persone, M.S., J.W. e M.P. Dette persone erano tutte minorenni al momento dell’avvio delle indagini, ma hanno compiuto 18 anni (per lo meno una di loro) nel corso del procedimento.

4. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di diverse disposizioni della direttiva 2016/800 (sui diritti dei minori nei procedimenti penali) (3) la direttiva 2013/48/UE (sul diritto di avvalersi di un difensore) (4), la direttiva 2012/13/UE (sul diritto all’informazione) (5) e la direttiva (UE) 2016/343 (sulla presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo) (6).

II. Fatti, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

5. Il Prokurator Rejonowy w Słupsku (procuratore circondariale di Słupsk, Polonia) ha avviato un procedimento penale dinanzi al giudice del rinvio a carico di M.S., con l’accusa di essersi ripetutamente introdotto in un centro vacanze nel periodo dal dicembre 2021 al gennaio 2022. Analogamente, sono state formulate accuse nei confronti di J.W. e M.P., per aver commesso lo stesso reato, ma in una sola occasione. Tutti e tre gli imputati avevano 17 anni all’epoca della commissione dei reati.

6. La polizia non ha informato M.S. del suo diritto alla presenza di un difensore durante l’interrogatorio, né del suo diritto di accedere al fascicolo del caso. Analogamente, la polizia non ha permesso alla madre di M.S. di presenziare all’interrogatorio e le ha negato l’accesso alle informazioni sull’andamento della fase investigativa.

7. Durante l’interrogatorio della polizia, che non è stato registrato audiovisivamente, M.S. ha rivelato una serie di fatti autoincriminanti, fornendo un resoconto dettagliato degli eventi verificatisi nel centro vacanze. L’accusa, di conseguenza, ha modificato le accuse nei confronti di M.S., contestandogli di essersi introdotto nel centro vacanze non una sola volta, ma in più occasioni.

8. Al termine dell’interrogatorio, la polizia ha consegnato a M.S. un documento che descriveva i suoi diritti e doveri generali nel corso del procedimento penale. M.S. ha firmato tale documento, ma a causa della sua lunghezza e complessità non ne ha letto il contenuto.

9. In maniera analoga si è attuato nei confronti di J.W. e M.P. A differenza del caso di M.S., ai genitori di questi due imputati è stato permesso di essere presenti durante l’interrogatorio dei loro figli. Per il resto, la linea di condotta adottata in entrambi i casi è stata molto simile a quella adottata nei confronti di MS, tranne per il fatto che nei loro confronti l’accusa di essersi introdotti in una sola occasione nel centro vacanze non è stata modificata.

10. Nel corso delle indagini preliminari non è stata effettuata una valutazione individuale degli indagati.

11. Gli atti di imputazione sono stati firmati dal pubblico ministero in data 31 maggio 2022 e trasmessi al giudice del rinvio. Poiché gli imputati non avevano un difensore, il giudice ha nominato un difensore d’ufficio per ciascuno di loro.

12. I difensori di ciascuno degli imputati hanno chiesto di non tenere conto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sottolineando che le prove erano state acquisite in violazione della legge, ossia nel corso di un interrogatorio di polizia in assenza di un difensore, la cui partecipazione era obbligatoria. Essi ritenevano che le prove così acquisite non potessero costituire una base per l’accertamento dei fatti.

13. In ciascun caso il giudice ha accolto dette richieste e ha respinto, in quanto inammissibili, le richieste del pubblico ministero di assunzione di prove in base alle dichiarazioni rese dagli imputati, in assenza di un difensore, nel corso delle indagini preliminari.

14. M.P. ha compiuto 18 anni nell’agosto 2022, nel corso della fase dibattimentale del procedimento. Il suo difensore ha chiesto di continuare a rappresentarlo e il giudice del rinvio ha accolto tale richiesta. Non vi sono informazioni specifiche sulla questione se J.W. e M.S. siano divenuti maggiorenni nel corso del procedimento, prima della proposizione del rinvio pregiudiziale.

15. Oltre a sottoporre alla Corte questioni concernenti l’interpretazione della direttiva 2016/800 per quanto riguarda le modalità di conduzione della fase delle indagini preliminari, il giudice del rinvio, in composizione monocratica, ha sollevato anche questioni relative all’indipendenza dei giudici, sulla base di fatti avvenuti prima del procedimento principale.

16. Come spiegato nell’ordinanza di rinvio, in una diversa causa lo stesso giudice, con un provvedimento emesso il 29 novembre 2021, ha accolto la richiesta di una parte di escludere un altro giudice, a motivo della mancanza di fiducia in un organo giurisdizionale composto secondo modalità in contrasto con il diritto dell’Unione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»). Detto provvedimento è stata emesso a causa della nomina di tale altro giudice nel procedimento implicante la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) costituita dopo il 2018.

17. In risposta, il procuratore circondariale di Słupsk ha comunicato il provvedimento emesso dal giudice del rinvio al procuratore regionale di Danzica (Polonia), che a sua volta ha informato il Sostituto del Garante disciplinare dei giudici dell’autorità giurisdizionale ordinaria, nominato alla funzione dal Ministro della giustizia, e il sostituto ha informato il Ministro della giustizia. Questa catena di comunicazioni ha portato alla temporanea rimozione del giudice del rinvio dalle sue funzioni, nel periodo compreso tra il 9 febbraio e l’8 marzo 2022, ossia prima del processo di M.S., J.W. e M.P.

18. Alla luce di tali elementi, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, lettera a), e 7, e l’articolo 18, in combinato disposto con i considerando 25, 26 e 27 della direttiva [2016/800] debbano essere interpretati nel senso che, dal momento in cui vengono formulate le accuse nei confronti di un indagato di età inferiore ai 18 anni, le autorità competenti sono tenute a garantire il diritto del minore all’assistenza di un difensore d’ufficio, se il minore non ha un difensore di sua scelta (dato che il minore o il titolare della responsabilità genitoriale non ha provveduto a garantire tale assistenza) e a garantire la partecipazione del difensore agli atti delle indagini preliminari, come l’interrogatorio del minore in qualità di indagato, nonché nel senso che tali disposizioni vietano di procedere all’interrogatorio di un minore in assenza di un difensore.

2) Se l’articolo 6, paragrafi 6 e 8, in combinato disposto con i considerando 16, 30, 31 e 32 della direttiva [2016/800] debba essere interpretato nel senso che la deroga all’assistenza di un difensore senza indebito ritardo non è consentita, in alcun caso, nelle cause riguardanti reati punibili con la pena di reclusione e che una deroga temporanea all’applicazione del diritto all’assistenza di un difensore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8, della direttiva è possibile solo in fase di indagini preliminari e solo nel caso del verificarsi delle circostanze tassativamente elencate nell’articolo 6, paragrafo 8, lettere a) e b), che devono essere espressamente indicate nella decisione, in linea di principio impugnabile, di procedere all’interrogatorio in assenza di un difensore.

3) In caso di risposta affermativa ad almeno una delle prime due questioni, se le suddette disposizioni della direttiva [2016/800] debbano, quindi, essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale come:

a) l’articolo 301, secondo periodo, del k.p.k. (codice di procedura penale, Polonia; in prosieguo: il “c.p.p.”), ai sensi del quale solo su richiesta dell’indagato quest’ultimo viene interrogato in presenza di un difensore e la mancata comparizione del difensore dell’indagato non impedisce l’interrogatorio stesso;

b) l’articolo 79, paragrafo 3, del c.p.p., ai sensi del quale nel caso di una persona che non ha compiuto 18 anni (articolo 79, paragrafo 1, punto 1, del c.p.p.), la partecipazione del difensore è obbligatoria solo alle udienze in cui la partecipazione dell’imputato è obbligatoria, ossia nella fase del giudizio.

4) Se le disposizioni indicate nella prima e nella seconda questione, nonché il principio del primato e il principio dell’effetto diretto delle direttive, debbano essere interpretati nel senso che essi autorizzano (o obbligano) un giudice nazionale che tratta una causa in un procedimento penale rientrante nell’ambito di applicazione della...

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