Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 24 February 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:131
Date24 February 2022
Celex Number62020CC0637
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 24 febbraio 2022 (1)

Causa C637/20

Skatteverket

contro

DSAB Destination Stockholm AB

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – “City card” – Direttiva (UE) 2016/1065 – Nozione di “buono”»






I. Introduzione

1. Oggi sono molto diffusi sul mercato buoni di diverso tipo (ad esempio, buoni regalo e carte prepagate che possono essere utilizzati in diversi punti vendita). Tuttavia, sebbene il loro uso sia relativamente semplice per i consumatori, i buoni si sono rivelati strumenti complessi per quanto riguarda il loro trattamento IVA (2). Nel 2016 il legislatore dell’Unione ha pertanto adottato modifiche (3) alla direttiva 2006/112/CE (in prosieguo: la «direttiva IVA») (4) allo scopo di precisare l’applicazione dell’IVA ai buoni (5). Nella presente causa, la Corte è invitata a chiarire tali precisazioni legislative.

2. Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa, Svezia) chiede indicazioni circa il significato di «buono» quale previsto dall’articolo 30 bis della direttiva IVA. Ciò dovrebbe consentire a tale giudice di pronunciarsi sul trattamento fiscale della «city card» offerta ai visitatori della città di Stoccolma.

II. Contesto normativo

3. La sesta direttiva 77/388/CEE (6) è stata abrogata dalla direttiva IVA il 1° gennaio 2007.

4. L’ambito di applicazione della direttiva IVA è definito all’articolo 2, paragrafo 1, della stessa. La lettera c) di tale articolo dispone che «le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale» sono soggette all’IVA.

5. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, la «cessione di beni» è definita come «il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario», mentre, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della medesima direttiva, si considera «prestazione di servizi» «ogni operazione che non costituisce una cessione di beni».

6. L’articolo 30 bis, paragrafo 1, della direttiva IVA definisce il «buono» come uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

7. Ai sensi dell’articolo 30 bis, paragrafo 2, della citata direttiva, per «buono monouso» si intende un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell’emissione del buono. Per contro, l’articolo 30 bis, paragrafo 3, della stessa precisa che costituisce un «buono multiuso» un buono diverso da un buono monouso.

8. L’articolo 30 ter, paragrafo 2, della direttiva IVA prevede che la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore siano soggette all’IVA ai sensi dell’articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all’IVA. L’articolo 30 ter, paragrafo 2, secondo comma, sottolinea che «qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l’operazione soggetta all’IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all’IVA».

9. Ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

10. L’articolo 73 bis di detta direttiva prevede che, fatto salvo l’articolo 73, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso sia pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell’importo dell’IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

11. Gli articoli 30 bis, 30 ter e 73 bis della direttiva IVA sono stati introdotti dalla direttiva del 2016. I considerando pertinenti di tale direttiva così recitano:

«(1) [La direttiva IVA] stabilisce le norme concernenti il momento e il luogo della cessione di beni e della prestazione di servizi, la base imponibile, l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e il diritto a detrazione. Tali norme non sono tuttavia sufficientemente chiare o esaustive da garantire un trattamento fiscale coerente delle operazioni che comportano l’utilizzo di buoni, con conseguenze indesiderabili per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) Al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi ed evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e di ridurre il rischio dell’elusione fiscale è necessario stabilire norme specifiche che si applichino al trattamento dei buoni ai fini dell’IVA.

(3) Alla luce delle nuove norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2015, è necessaria una soluzione comune per i buoni al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti in materia di buoni forniti tra Stati membri. A tal fine, è indispensabile mettere in atto norme che chiariscano il trattamento IVA dei buoni.

(4) Solo i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi dovrebbero essere oggetto di tali norme. Tuttavia, gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi non dovrebbero essere oggetto di dette norme.

(5) Le disposizioni relative ai buoni non dovrebbero provocare modifiche al trattamento IVA dei titoli di trasporto, dei biglietti di ingresso a cinema e musei, dei francobolli o di altri titoli simili.

(6) Per determinare chiaramente che cosa costituisce un buono ai fini dell’IVA e per distinguerlo dagli strumenti di pagamento, è necessario definire i buoni, che possono presentarsi in forma fisica o elettronica, riconoscendone le caratteristiche essenziali, in particolare la natura del diritto loro connesso e l’obbligo di accettare tale buono come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi».

III. Fatti, procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

12. La DSAB Destination Stockholm, ricorrente nel procedimento principale, emette e vende «city card» ai turisti che visitano Stoccolma (Svezia).

13. Secondo l’ordinanza di rinvio, tale carta conferisce al suo titolare il diritto di avere accesso ad una sessantina di attrazioni, quali monumenti e musei, per una durata limitata e fino ad un certo valore. Per il periodo di validità della carta il titolare della stessa ha anche accesso illimitato ai servizi di trasporto, nonché la possibilità di prendere parte a giri turistici offerti da diversi autobus o battelli hop-on-hop-off.

14. I servizi inclusi nella carta sono assoggettati ad imposta con diverse aliquote oppure sono esenti da imposta. Il titolare della carta utilizza la stessa semplicemente presentandola ad un apposito lettore, senza effettuare ulteriori pagamenti. In forza di un contratto concluso con la società che emette la carta, il fornitore riceve dalla società emittente un corrispettivo per ciascun ingresso o utilizzo. Ad eccezione dei servizi di trasporto, che sono illimitati, per gli altri servizi il fornitore non è tenuto ad accordare più di un ingresso al titolare della carta. La società emittente non garantisce un numero minimo di visitatori. Una volta raggiunto il limite del valore, la carta non è più valida.

15. La «Stockholm city card» si trova in diverse versioni aventi durate e limiti diversi. Una carta valida per un adulto, con validità giornaliera, costa 669 corone svedesi (SEK) (circa EUR 65). Durante il periodo di validità il titolare della carta può utilizzare quest’ultima come mezzo di pagamento per importi fino a SEK 1 800 (circa EUR 175). Il periodo di validità inizia a decorrere dal momento del primo utilizzo della carta e la carta deve essere utilizzata entro un anno dall’acquisto.

16. La ricorrente nel procedimento principale ha chiesto un parere preliminare allo Skatterättsnämnden (Commissione tributaria, Svezia), per ottenere conferma del fatto che una siffatta «city card» costituisca un buono multiuso.

17. La commissione tributaria ha tuttavia constatato che non è così. Dalla definizione di «buono», letta in combinato disposto con le disposizioni relative al calcolo della base imponibile, essa ha concluso che un buono deve avere un determinato valore nominale o riguardare determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi specificate. Secondo tale commissione, dal buono deve risultare chiaramente ciò che può essere ottenuto in cambio del buono stesso, anche se, nel caso di un buono multiuso, può sussistere un’incertezza, ad...

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