Opinion of Advocate General Ćapeta delivered on 14 July 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:583
Date14 July 2022
Celex Number62021CC0392
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

TAMARA ĆAPETA

presentate il 14 luglio 2022 (1)

Causa C-392/21

TJ

contro

Inspectoratul General pentru Imigrări

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE – Attività lavorative svolte su “attrezzature munite di videoterminali” – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Nozione di “dispositivi speciali di correzione”»






I. Introduzione

1. Adottata nel 1990, quando le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali non erano così diffuse, la direttiva 90/270/CEE (2) (in prosieguo: la «direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali») stabilisce talune prescrizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro connesse ai videoterminali. In una prospettiva contemporanea, tale direttiva contiene elementi che possono sembrare ovvi, o persino nostalgici, come l’esclusione delle macchine da scrivere dal suo ambito di applicazione (3). Tuttavia, la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali prevede anche diritti che rivestono molta più importanza in un periodo in cui il lavoro su videoterminali è ormai estremamente diffuso. Ciò vale, ad esempio, per i diritti discendenti dall’articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, quale il diritto dei lavoratori a «dispositivi speciali di correzione» in caso di attività lavorativa svolta su videoterminali.

2. Tale diritto è oggetto della presente causa. Dopo aver consultato un medico specialista, il ricorrente, la cui vista si era deteriorata, ha acquistato un nuovo paio di occhiali da vista. Il suo datore di lavoro si è rifiutato di farsi carico del relativo costo. Ciò ha dato origine a una controversia dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio.

3. Tale giudice chiede, in particolare, se l’espressione «dispositivi speciali di correzione», quale figura all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, comprenda gli occhiali da vista.

4. Sebbene, a prima vista, possa apparire di scarsa importanza, l’interpretazione fornita dalla Corte a tale espressione avrà vaste implicazioni, non soltanto per quanto concerne la salute del ricorrente, ma anche per il sistema di tutela, ai sensi del diritto nazionale, di tutti i lavoratori ai quali è richiesto di svolgere la loro attività di fronte allo schermo di un computer.

II. Contesto normativo

5. L’articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, rubricato «Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori», così dispone:

«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

– prima di iniziare l’attività su videoterminale,

– periodicamente, in seguito, e

– allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l’esito dell’esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell’attività svolta, qualora i risultati dell’esame di cui al paragrafo 1 o dell’esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d’un sistema sanitario nazionale».

III. Fatti di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

6. Il ricorrente nella causa principale è impiegato presso l’Ispettorato generale rumeno per l’immigrazione (in prosieguo: l’«Ispettorato»). Nell’ambito delle sue funzioni, egli è chiamato a svolgere la sua attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali. Il ricorrente sostiene che tale attività, unitamente ad altri fattori di rischio, ha causato un accentuato deterioramento della sua vista, che ha reso necessario, su raccomandazione di un medico specialista, il cambiamento dei suoi occhiali da vista.

7. Il ricorrente afferma che la somma di 2 629 lei rumeni (RON) (equivalenti a circa EUR 543,00 alla data di presentazione del ricorso), pari al valore del dispositivo speciale di correzione della vista e degli scontrini fiscali relativi al costo degli occhiali da vista, delle lenti, della montatura e della manodopera, non poteva essere posta a carico del sistema sanitario nazionale rumeno. Il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso di tale somma all’Ispettorato, suo datore di lavoro, che l’ha rigettata.

8. A seguito di ciò, il 19 giugno 2020, il ricorrente ha adito il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) al fine di ottenere la condanna del suo datore di lavoro al pagamento della somma richiesta. Tale giudice ha respinto la domanda, ritenendo che non sussistessero i requisiti di legge per un siffatto rimborso. Infatti, la legge pertinente che recepisce la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali (4) non prevedeva il diritto al rimborso dei costi dei dispositivi speciali di correzione, ma soltanto un diritto a ricevere tali dispositivi nel caso in cui il loro utilizzo fosse necessario.

9. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj), giudice del rinvio nella presente causa.

10. Tale giudice ritiene necessaria un’interpretazione della nozione di «dispositivi speciali di correzione» di cui all’articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, poiché tale nozione non è definita nella direttiva. Esso ritiene altresì che detta nozione debba essere interpretata nel senso che include gli occhiali da vista, nella misura in cui essi siano necessari per i dipendenti che soffrono di un deterioramento della vista dovuto alle loro condizioni di lavoro. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla questione se i «dispositivi speciali di correzione» menzionati all’articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali siano dispositivi utilizzati esclusivamente sul luogo di lavoro o se possano essere utilizzati anche al di fuori.

11. In tali circostanze, la Curtea de Apel Cluj (Corte d’appello di Cluj, Romania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.

2) Se con l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell’adempimento delle mansioni lavorative.

3) Se l’obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall’articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], riguardi esclusivamente l’acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l’ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.

4) Se sia compatibile con l’articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali] la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di “aumento per condizioni di lavoro gravose”».

12. L’Ispettorato, i governi italiano e rumeno, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.

IV. Analisi

13. La Corte ha chiesto di concentrare le mie conclusioni soltanto sulla prima questione posta dal giudice del rinvio. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «dispositivi speciali di correzione», quale impiegata dall’articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretata nel senso che essa non esclude gli occhiali da vista.

14. Al fine di rispondere a tale questione, procederò come esposto nel prosieguo. In primo luogo, svolgerò alcune osservazioni preliminari relative al contesto nel quale si inserisce la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali e che incide, quindi, sulla sua interpretazione (A). In secondo luogo, proporrò un’interpretazione della nozione di «dispositivi speciali di correzione», al fine di rispondere alla questione se tale espressione comprenda gli occhiali da vista e di quale tipo (B).

A. Osservazioni preliminari

15. La direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali è una delle 20 (5) «direttive figlie» (6) adottate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (in prosieguo: la «direttiva quadro») (7).

16. Così come una madre che plasma il destino del proprio figlio nella vita, l’obiettivo sotteso alla direttiva quadro ha permeato di sé la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, ivi compreso il settore specifico del lavoro mediante attrezzature munite di videoterminali (8). È quindi necessario illustrare brevemente la direttiva quadro.

17. La direttiva quadro è stata adottata sulla base dell’articolo 118 A del Trattato CEE (divenuto articolo 153 TFUE), base giuridica delle misure in materia di politica sociale (9). La Corte ha stabilito che tale disposizione conferisce all’Unione ampie competenze ai fini dell’adozione di misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (10).

18. Con l’entrata in...

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