Opinion of Advocate General Richard de la Tour delivered on 25 November 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:958
Date25 November 2021
Celex Number62020CC0519
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 25 novembre 2021 (1)

Causa C519/20

K

con l’intervento di

Landkreis Gifhorn

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Trattenimento ai fini dell’allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Nozione di “apposito centro di permanenza temporanea” – Articolo 18, paragrafo 1 – Nozione di “situazione di emergenza” – Normativa nazionale in forza della quale il trattenimento può aver luogo in un istituto penitenziario a causa di una situazione di emergenza – Portata della valutazione alla quale è tenuta l’autorità giudiziaria incaricata del trattenimento»






I. Introduzione

1. Nella presente causa, la Corte è chiamata a precisare varie modalità relative al trattenimento dei cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento, enunciate dalla direttiva 2008/115/CE (2), nel solco delle sentenze del 17 luglio 2014, Bero e Bouzalmate (3), del 17 luglio 2014, Pham (4), nonché del 2 luglio 2020, Stadt Frankfurt am Main (5).

2. Tale causa si colloca nell’ipotesi particolare in cui la Repubblica federale di Germania si avvale di una situazione di emergenza ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva per derogare alla norma secondo la quale detti cittadini sono sistemati, ai fini del loro allontanamento, in appositi centri di permanenza temporanea. Sulla base di una siffatta normativa K, cittadino pakistano, è stato trattenuto nella sezione di Langenhagen dell’istituto penitenziario della città di Hannover (Germania) nel mese di settembre del 2020.

3. L’Amtsgericht Hannover (Tribunale circoscrizionale di Hannover, Germania) deve ora valutare la legittimità di tale misura alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della direttiva 2008/115. A tale scopo sottopone alla Corte varie questioni pregiudiziali.

4. Anzitutto, il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare le condizioni alle quali uno Stato membro può avvalersi di una situazione di emergenza, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, per permettere il trattenimento dei cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento in istituti penitenziari. Tale giudice invita poi la Corte ad individuare i poteri di cui dispone, in tale contesto, l’autorità giudiziaria incaricata del trattenimento. Infine, detto giudice intende sapere se la sezione di Langenhagen nella quale è stato sistemato K possa essere qualificata come «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di detta direttiva. Tale questione consentirà alla Corte di definire i criteri sulla base dei quali un apposito centro di permanenza temporanea si distingue da un istituto penitenziario, con particolare riferimento alla direzione della struttura, al regime del trattenimento e alle condizioni materiali di quest’ultimo.

5. Nelle presenti conclusioni, illustrerò, in un primo tempo, le ragioni per le quali ritengo che una normativa nazionale che consenta, per un periodo di tre anni, il trattenimento dei cittadini di paesi terzi in attesa di allontanamento in istituti penitenziari non soddisfi le condizioni di emergenza enunciate dal legislatore dell’Unione all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.

6. In un secondo tempo, spiegherò che l’adozione di misure eccezionali sulla base di tale articolo non può impedire all’autorità giudiziaria incaricata del trattenimento di verificare, in ciascuna situazione individuale, se le circostanze che hanno giustificato il riconoscimento di una situazione di emergenza ricorrano ancora.

7. In terzo luogo, esporrò le ragioni per le quali ritengo che, alla luce delle indicazioni fornite tanto dal giudice del rinvio quanto dal governo tedesco, la sezione di Langenhagen dell’istituto penitenziario della città di Hannover, alla data del trattenimento di K, non appaia qualificabile come «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/115.

II. Contesto normativo

A. Direttiva 2008/115

8. I considerando 13, 16, 17 e 24 della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:

«(13) L’uso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalità e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti (...) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre di diverse possibilità per monitorare il rimpatrio forzato.

(...)

(16) Il ricorso al trattenimento ai fini dell’allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l’allontanamento e se l’uso di misure meno coercitive è insufficiente.

(17) I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo l’arresto iniziale da parte delle autorità incaricate dell’applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea.

(...)

(24) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

9. L’articolo 1 della direttiva 2008/115 prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell’uomo».

10. L’articolo 16 della direttiva 2008/115, intitolato «Condizioni di trattenimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

11. L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva in parola è così formulato:

«Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata».

12. L’articolo 18 di detta direttiva, intitolato «Situazioni di emergenza», prevede quanto segue:

«1. Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di (...) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 2.

2. All’atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione [europea]. Quest’ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l’applicazione delle suddette misure eccezionali.

3. Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva».

13. Nell’ambito della sua proposta di rifusione della direttiva 2008/115 (6), la Commissione non propone alcuna modifica delle regole enunciate agli articoli 16 e 18 di quest’ultima.

B. Diritto tedesco

14. Conformemente agli articoli 83 e 84 del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (legge fondamentale della Repubblica federale di Germania), compete ai Bundesländer (Stati federati) garantire l’esecuzione dei trattenimenti ordinati in vista dell’allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

15. L’articolo 62a, paragrafo 1, del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, di lavoro e di integrazione degli stranieri nel territorio federale) (7), del 30 luglio 2004, nella sua versione in vigore dal 29 luglio 2017 al 20 agosto 2019, il quale ha ad oggetto la trasposizione nell’ordinamento giuridico tedesco dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 era così formulato:

«Il trattenimento ai fini dell’allontanamento avviene in linea di principio in appositi centri di permanenza temporanea. Se nel territorio federale non esiste alcun apposito centro di permanenza temporanea o se lo straniero rappresenta una grave minaccia per l’integrità fisica e la vita di terzi o per superiori interessi giuridici relativi alla sicurezza interna, il trattenimento può avvenire in altri istituti penitenziari; in tal caso, i detenuti a fini di allontanamento sono tenuti separati dai detenuti ordinari».

16. Tale disposizione è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore della Zweiten Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (seconda legge recante miglioramento dell’attuazione dell’obbligo di lasciare il territorio) (8), del 15 agosto 2019.

17. L’articolo 1, punto 22, di tale legge dispone quanto segue:

«L’articolo 62a, paragrafo 1, [dell’AufenthG] è sostituito dal seguente testo:

“(1) I detenuti a fini di allontanamento sono...

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