Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 14 janvier 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:19
Date14 January 2021
Celex Number62019CC0913
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 14 gennaio 2021(1)

Causa C913/19

CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

contro

Gefion Insurance A/S

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia)]

«Procedimento pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Competenze speciali — Assicurazione della responsabilità civile — Cessione di crediti — Nozione di succursale, agenzia o sede»






1. Nella controversia originaria è sorta discussione sulla competenza giurisdizionale internazionale di un giudice polacco a risolvere la controversia tra una società alla quale la persona lesa da un incidente stradale, verificatosi in Polonia, aveva ceduto i propri diritti, e l’impresa di assicurazione, con sede in Danimarca, che copre i rischi dell’autore del sinistro.

2. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice polacco chiede alla Corte di interpretare le norme sulla competenza speciale in materia di assicurazioni, di cui alla sezione 3 del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2), in combinato disposto con l’articolo 7, punti 2 e 5, di detto regolamento. A norma di questi ultimi, i giudici del luogo dell’evento dannoso (punto 2) e quelli del luogo in cui è situata una succursale, un’agenzia o qualsiasi altra sede d’attività di un’impresa principale sono competenti sulle controversie promosse contro quest’ultima per attività che coinvolgano le prime (punto 5).

3. Nell’emananda sentenza (che si aggiungerà a quelle già pronunciate sulla sezione relativa alle assicurazioni) (3), la Corte potrà inoltre affrontare il rapporto tra l’articolo 7, punto 5, del regolamento e la direttiva 2009/138/CE (4).

I. Contesto normativo

A. Regolamento n. 1215/2012 (5)

4. Ai sensi del considerando 16:

«Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile (...)».

5. L’articolo 4, paragrafo 1, enuncia quanto segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

6. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7. Ai sensi dell’articolo 7:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(…)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)

5) qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui essa è situata».

8. Le norme per determinare la competenza in materia di assicurazioni, che costituiscono l’oggetto del capo II, sezione 3, del regolamento, figurano agli articoli da 10 a 16.

9. L’articolo 10 così recita:

«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 7, punto 5».

B. Direttiva 2009/138

10. Ai sensi dell’articolo 145 («Condizioni per lo stabilimento di una succursale»):

«1. Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia.

(…)».

11. L’articolo 151 («Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo») dispone quanto segue:

«Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro».

12. Ai sensi dell’articolo 152 («Rappresentante»):

«1. Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

(…)».

II. Fatti e questione pregiudiziale

13. La CNP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la «CNP») è una società a responsabilità limitata con sede in Polonia.

14. La Gefion Insurance A/S (in prosieguo: la «Gefion») è un’impresa di assicurazione con sede in Danimarca.

15. La Crawford Polska sp. z o.o. (in prosieguo: la «Crawford Polska»), con sede in Polonia, è l’impresa autorizzata dalla Gefion (6) ad adottare «ogni decisione su richieste risarcitorie» nonché a «rappresentare la Gefion in tutti i procedimenti (...) davanti alle autorità giurisdizionali e agli altri enti pubblici».

16. La Polins spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (in prosieguo: la «Polins»), una seconda impresa con sede a Żychlin (Polonia), è anch’essa rappresentante della Gefion in Polonia (7).

17. Il 28 febbraio 2018 si è verificato un sinistro stradale in cui sono stati coinvolti il veicolo della parte lesa e il veicolo dell’autore del sinistro. A quel tempo, quest’ultimo aveva stipulato un contratto di assicurazione della responsabilità civile dei possessori di veicoli a motore con la Gefion.

18. Il 1º marzo 2018, durante la riparazione del veicolo, la persona lesa concludeva con l’officina meccanica un contratto di noleggio di un veicolo sostitutivo.

19. A titolo di corrispettivo del servizio di noleggio, detta persona cedeva all’officina meccanica il credito nei confronti della Gefion. Dopo la fine del noleggio, l’officina meccanica emetteva una fattura, comprensiva di IVA, per il servizio reso.

20. Il 25 giugno 2018 la CNP, in forza di un contratto di cessione del credito, acquistava dall’officina meccanica il diritto di agire nei confronti della Gefion per recuperare il credito dovuto a titolo di rimborso dei costi di noleggio del veicolo sostitutivo.

21. In pari data la CNP chiedeva alla Gefion il pagamento della somma di cui alla fattura. Essa inviava tale richiesta alla direzione della Polins.

22. La liquidazione del danno veniva gestita dalla Crawford Polska, che agiva su incarico della Gefion. Agendo in nome e per conto della Gefion, la Crawford Polska convalidava parzialmente la fattura e riconosceva una parte della somma richiesta.

23. Nel medesimo documento relativo a tali elementi, la Crawford Polska informava della possibilità di proporre reclamo nei propri confronti quale soggetto autorizzato dall’impresa di assicurazione, nonché della possibilità di agire contro la Gefion, o in base alle norme generali in materia di competenza o davanti al giudice competente del luogo del domicilio, o della sede, del contraente dell’assicurazione, dell’assicurato, del beneficiario o del legittimato in forza del contratto di assicurazione.

24. Il 20 agosto 2018 la CNP citava in giudizio la Gefion dinanzi al Sąd Rejonowy w Białymstoku (Tribunale circondariale di Białystok, Polonia). Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale internazionale, essa faceva valere l’informazione pubblicata dalla Gefion che il suo principale rappresentante in Polonia è la Polins. Essa chiedeva che le notifiche alla Gefion fossero effettuate all’indirizzo della Polins.

25. La Gefion, in qualità di convenuta, ha concluso per il rigetto della domanda per incompetenza del giudice polacco. Essa invocava, quale disposizione applicabile alla competenza, l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento. Dopo avere esposto che la CNP è un professionista che acquista crediti derivanti da contratti di assicurazione, ha dedotto che la CNP non è un contraente dell’assicurazione, un assicurato o un beneficiario e, pertanto, non può beneficiare della facoltà di promuovere un’azione giudiziaria davanti a un giudice di uno Stato membro diverso da quello della sede dell’assicurazione.

26. La CNP ha replicato che la convenuta è iscritta nella lista delle compagnie di assicurazione con sede negli Stati membri UE/EFTA e controllate dalla Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di vigilanza finanziaria, Polonia); che la convenuta vende polizze nel territorio della Polonia e che è inammissibile che chi si surroga nel credito della persona lesa non possa agire per ottenere il rimborso dei costi della riparazione davanti all’autorità giurisdizionale del...

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