conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Commission/Allemagne (Transposition des directives 2009/72 et 2009/73)

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:20
Date14 January 2021
Celex Number62018CC0718
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GIOVANNI PITRUZZELLA

presentate il 14 gennaio 2021(1)

Causa C718/18

Commissione europea

contro

Repubblica federale di Germania

«Inadempimento di uno Stato – Mercati interni dell’elettricità e del gas naturale – Direttive 2009/72 e 2009/73 – Nozione di “impresa verticalmente integrata” – Separazione effettiva tra gestione dei sistemi di trasmissione e attività di generazione, produzione e fornitura – Indipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione – Competenze esclusive ed indipendenza delle autorità nazionali di regolazione – Principio di democrazia»






1. Qual è la portata della nozione di «impresa verticalmente integrata» nei settori dell’energia elettrica e del gas e, più specificamente, rientrano nell’ambito di tale nozione anche attività svolte al di fuori dell’Unione europea? Qual è la portata delle competenze esclusive attribuite dal diritto dell’Unione alle Autorità nazionali di regolazione (in prosieguo: le «ANR») nei settori dell’energia elettrica e del gas e di quali margini di intervento normativo dispongono gli Stati membri al riguardo?

2. Sono queste, in sostanza, le questioni più importanti sollevate nel presente ricorso con cui la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù di diverse disposizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (2) e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (3) (in prosieguo denominate, congiuntamente, anche: le «direttive»).

I. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva 2009/72

3. Ai sensi dell’articolo 2, punto 21, della direttiva 2009/72 «[a]i fini della presente direttiva si intende per: “impresa verticalmente integrata”: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica».

4. L’articolo 19 della direttiva 2009/72, rubricato «[i]ndipendenza del personale e della gestione del gestore del sistema di trasmissione», ai suoi paragrafi 3, 5 e 8, enuncia quanto segue:

«3. Non è esercitata alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione soggetti alle disposizioni di cui al presente paragrafo. (…)

5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione. (…)

8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.

Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.

Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete».

5. L’articolo 35 della direttiva 2009/72 rubricato «Designazione ed indipendenza delle autorità di [regolazione]» dispone:

«1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di [regolazione] a livello nazionale. (…)

4. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di [regolazione] e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di [regolazione]:

a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;

b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:

i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e

ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 37.

5. Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di [regolazione] gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a) l’autorità di [regolazione] possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico (…)».

6. L’articolo 37 della direttiva 2009/72, rubricato «Compiti e competenze dell’autorità di [regolazione]» dispone:

«1. L’autorità di [regolazione] ha i seguenti compiti:

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo (…);

6. Le autorità di [regolazione] hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire le condizioni per quanto segue:

a) la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione o le relative metodologie. Queste tariffe o metodologie devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

b) la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico possibile e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento devono essere forniti in modo equo e non discriminatorio ed essere basati su criteri obiettivi; (…)».

2. Direttiva 2009/73

7. L’articolo 2, punto 20, l’articolo 19, paragrafi 3, 5 e 8, e gli articoli 39, paragrafi 1, 4 e 5 e 41, paragrafi 1, lettera a), e 6, lettere a) e b), della direttiva 2009/73 corrispondono mutatis mutandis, con riferimento al settore del gas naturale, alle precitate disposizioni della direttiva 2009/72.

B. Diritto tedesco

8. Ai sensi dell’articolo 3, punto 38, della Energiewirtschaftsgesetz (legge sulla gestione razionale dell’energia, in prosieguo: l’«EnWG») (4), un’impresa verticalmente integrata di fornitura di energia è «un’impresa attiva nell’Unione europea nel settore dell’elettricità o del gas o un gruppo di imprese di energia elettrica o di gas, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 139/2004 (…) relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ((5)), con la precisazione che l’impresa in questione o il gruppo in questione svolga nell’Unione europea: nel settore dell’energia elettrica, almeno una delle funzioni di trasporto o di distribuzione e almeno una delle funzioni di produzione o di distribuzione di energia elettrica; o nel settore del gas naturale, almeno una delle funzioni di trasporto, di distribuzione, di gestione di un impianto di GNL o di stoccaggio, e nel contempo una delle funzioni di estrazione o di distribuzione di gas naturale».

9. L’articolo 10c, paragrafo 2, dell’EnWG così dispone:

«La maggioranza delle persone responsabili della gestione del gestore del sistema di trasmissione non può, per un periodo di tre anni prima della nomina, essere stato impiegato in, o aver intrattenuto relazioni commerciali con, un’impresa dell’impresa verticalmente integrata o un loro azionista di controllo, che svolga, nel settore dell’elettricità, una delle funzioni di generazione, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica e, nel settore del gas naturale, una delle funzioni di produzione, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale o che svolga compiti di natura commerciale, tecnica o relativi alla manutenzione in relazione con tali funzioni. Le restanti persone responsabili della gestione del gestore di trasmissione indipendente non possono aver svolto, per un periodo di almeno sei mesi precedenti la nomina, compiti direttivi o compiti analoghi a quelli svolti nell’ambito del gestore di trasmissione indipendente presso un’impresa dell’impresa verticalmente integrata o un loro azionista di controllo che svolga, nel settore dell’energia elettrica, una delle funzioni di generazione, distribuzione, fornitura, o acquisto di energia elettrica e, nel settore del gas naturale, una delle funzioni di produzione, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale o che svolga compiti di natura commerciale, tecnica o relativi alla manutenzione in relazione con tali funzioni (…)».

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