Council Decision 2010/686/CFSP of 13 September 2010 concerning the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Islamic Republic of Afghanistan on the Status of the European Union Police Mission in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

Published date12 November 2010
Subject Matterpolitica estera e di sicurezza comune,politique étrangère et de sécurité commune,política exterior y de seguridad común
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 294, 12 novembre 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 294, 12 novembre 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 294, 12 de noviembre de 2010
12.11.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/1

DECISIONE 2010/686/PESC DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 5 e paragrafo 6, primo comma,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l’«alto rappresentante»),

considerando quanto segue:

(1) Sotto l’autorità dell’alto rappresentante sono stati conclusi negoziati tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (l’«accordo»).
(2) È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE



12.11.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/2

TRADUZIONE

ACCORDO

tra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan sullo status della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan, EUPOL AFGHANISTAN

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, in seguito denominata «lo Stato ospitante»,

dall’altra parte dell’accordo,

in seguito congiuntamente denominate «le parti»,

CONSIDERANDO:

la lettera del ministro degli Esteri Rangin Dadfar Spanta della Repubblica islamica di Afghanistan (Afghanistan), in data 16 maggio 2007, che invita l’UE ad avviare una missione di polizia in Afghanistan;

l’adozione da parte del Consiglio, il 30 maggio 2007, dell’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN);

il considerando 9 di tale azione comune che indica che l’EUPOL AFGHANISTAN si colloca nel più ampio contesto dello sforzo della comunità internazionale per sostenere il governo afghano ad assumersi la responsabilità di rafforzare lo stato di diritto e soprattutto migliorare la capacità in materia di polizia civile e di applicazione della legge;

l’adozione da parte del Consiglio, il 18 maggio 2010, della decisione 2010/279/PESC concernente la proroga dell’EUPOL AFGHANISTAN;

l’articolo 3, paragrafo 2, di tale decisione in base al quale l’EUPOL AFGHANISTAN è una missione senza compiti esecutivi, che svolge i suoi compiti, tra l’altro, con funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione;

l’articolo 8, paragrafo 1 di tale decisione in base al quale lo status del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN in Afghanistan, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUPOL AFGHANISTAN, è stabilito in un accordo da concludere in conformità dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea;

che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito d’applicazione e definizioni

1. Il presente accordo si applica alla missione di polizia dell’Unione europea nella Repubblica islamica di Afghanistan e al suo personale.

2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.

3. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) «EUPOL AFGHANISTAN» la missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan, istituita dal Consiglio dell’Unione europea dall’azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, compresi i relativi componenti, forze, unità, quartier generale e personale dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all’EUPOL AFGHANISTAN;
b) «capomissione» il capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN, nominato dal Consiglio dell’Unione europea;
c) «personale dell’EUPOL AFGHANISTAN» il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE e dagli Stati terzi invitati dall’UE a partecipare all’EUPOL AFGHANISTAN nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall’EUPOL AFGHANISTAN e altro personale internazionale assegnato temporaneamente all’EUPOL AFGHANISTAN come esperti supplementari, dispiegato per preparare, sostenere ed attuare la missione e il personale internazionale inviato in missione da uno Stato d’origine o un’istituzione dell’UE nel quadro della missione. Tutti i membri del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN, anche se sono titolari di passaporto ordinario rilasciato dai rispettivi paesi di cittadinanza, godono di tutti i privilegi e immunità contenuti nel presente accordo. Il personale dell’EUPOL AFGHANISTAN non comprende fornitori commerciali né personale assunto in loco;
d) «quartier generale» il quartier generale principale dell’EUPOL AFGHANISTAN a Kabul;
e) «Stato d’origine» lo Stato membro dell’UE o lo Stato terzo che ha distaccato personale presso l’EUPOL AFGHANISTAN;
f) «locali» tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell’EUPOL AFGHANISTAN, nonché per l’alloggio del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante;
g) «personale assunto in loco», il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
h) «corrispondenza ufficiale», tutta la corrispondenza relativa all’EUPOL AFGHANISTAN e alle sue funzioni;
i) «principi diplomatici» i principi pertinenti contenuti nella convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, cui entrambe le parti sono tenute reciprocamente ad aderire secondo le disposizioni del presente accordo;
j) «Stato ospitante» la Repubblica islamica di Afghanistan.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L’EUPOL AFGHANISTAN e il relativo personale rispettano e osservano e le regolamentazioni dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2. L’EUPOL AFGHANISTAN è autonoma per quanto riguarda l’esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell’EUPOL AFGHANISTAN.

3. Il capo missione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN presenti in modo permanente nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3

Identificazione

1. Il personale dell’EUPOL AFGHANISTAN è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell’EUPOL AFGHANISTAN che ha l’obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti per sicurezza, imposizione, immigrazione e questioni doganali nello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell’EUPOL AFGHANISTAN.

2. L’EUPOL AFGHANISTAN è autorizzata ad esporre la bandiera dell’UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, con il consenso dello Stato ospitante in funzione della sicurezza in loco a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l’EUPOL AFGHANISTAN possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli...

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