Council Decision 2010/766/CFSP of 7 December 2010 amending Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast

Published date11 December 2010
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 11 December 2010
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11.12.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327/49

DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1).
(2) L’8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC (2) e la decisione 2010/437/PESC (3) che modificano l’azione comune 2008/851/PESC.
(3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l’inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.
(4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).
(5) L’operazione militare dell’Unione europea di cui all’azione comune 2008/851/PESC (l’«operazione militare dell’UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.
(6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell’articolo 12 dell’azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
(7) Alla luce dell’esperienza acquisita nei primi due anni dell’operazione militare dell’UE, risulta necessario modificare l’azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un’eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea.
(8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.
(9) Occorre quindi modificare di conseguenza l’azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

1) all’articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al fine
...

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