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11.12.2010 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 327/49 |
DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 dicembre 2010
che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1). |
(3) | Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l’inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale. |
(4) | Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010). |
(5) | L’operazione militare dell’Unione europea di cui all’azione comune 2008/851/PESC (l’«operazione militare dell’UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012. |
(7) | Alla luce dell’esperienza acquisita nei primi due anni dell’operazione militare dell’UE, risulta necessario modificare l’azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un’eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea. |
(8) | Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni. |
(9) | Occorre quindi modificare di conseguenza l’azione comune 2008/851/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1) | all’articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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