Council Decision 2011/169/CFSP of 21 March 2011 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea

Published date22 March 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 22 March 2011
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22.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/59

DECISIONE 2011/169/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.
(2) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (2), che proroga le misure restrittive fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC.
(3) La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.»;
2) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.»;
3) l’allegato della decisione 2010/638/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1) GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

(2) GU L 280 del...

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