Council Decision 2011/169/CFSP of 21 March 2011 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
Published date | 22 March 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 76, 22 March 2011 |
22.3.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 76/59 |
DECISIONE 2011/169/PESC DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2011
recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009. |
(2) | Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (2), che proroga le misure restrittive fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC. |
(3) | La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1) | all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e delle persone ad esse associate, di cui all’elenco in allegato.»; |
2) | all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone identificate dalla commissione internazionale d’inchiesta come responsabili degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009 e da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi associati, di cui all’elenco in allegato.»; |
3) | l’allegato della decisione 2010/638/PESC è sostituito dall’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 marzo 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.
(2) GU L 280 del...
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