Council Decision 2011/522/CFSP of 2 September 2011 amending Decision 2011/273/CFSP concerning restrictive measures against Syria
Published date | 03 September 2011 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 228, 3 September 2011 |
3.9.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 228/16 |
DECISIONE 2011/522/PESC DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2011
che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | In data 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
(2) | Il 18 agosto 2011 l’Unione ha condannato con il massimo vigore la brutale campagna che Bashar Al-Assad e il suo regime hanno sferrato contro il loro stesso popolo, che ha causato la morte o il ferimento di numerosi cittadini siriani. L’Unione ha sottolineato più volte che occorre cessare la repressione violenta, rilasciare i manifestanti arrestati, dare libero accesso alle organizzazioni internazionali attive in campo umanitario e nei diritti umani e ai media e avviare un dialogo nazionale autentico ed inclusivo. La dirigenza siriana è tuttavia rimasta sorda agli appelli dell’Unione e da tutta la comunità internazionale. |
(3) | In tale contesto, l’Unione ha deciso di adottare misure restrittive aggiuntive nei confronti del regime siriano. |
(4) | Le restrizioni in materia di ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicati ad altre persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che le sostengono, in particolare alle persone e entità che finanziano il regime o gli forniscono sostegno logistico, in particolare l’apparato di sicurezza, o che compromettono gli sforzi volti a una transizione pacifica verso la democrazia in Siria. |
(5) | Inoltre, dovrebbero essere vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. |
(6) | A tale riguardo, è opportuno osservare che il Consiglio, con decisione 2011/523/UE del 2 settembre 2011 (2) ha stabilito una sospensione parziale dell’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/273/PESC del Consiglio è così modificata:
1) | sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 2 bis 1. Sono vietati l’acquisto, l’importazione o il trasporto dalla Siria di petrolio greggio e di prodotti petroliferi. 2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, pertinenti ai divieti di cui al paragrafo 1. 3. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 2 ter I divieti di cui all’articolo 2 bis si applicano fatta salva l’esecuzione, sino al 15 novembre 2011, di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 2 settembre 2011.»; «Articolo 4 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti ai fini di indennizzo o |
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