Council Decision 2011/625/CFSP of 22 September 2011 amending Decision 2011/137/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Published date23 September 2011
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 246, 23 September 2011
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23.9.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 246/30

DECISIONE 2011/625/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2011

che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1), che attua la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).
(2) Il 23 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/178/PESC che modifica la decisione 2011/137/PESC (2) e attua l’UNSCR 1973 (2011).
(3) Il 16 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2009 (2011) che ha modificato, tra l’altro, le misure restrittive imposte dall’UNSCR 1970 (2011) e dall’UNSCR 1973 (2011).
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/137/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/137/PESC è così modificata:

1) all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di:
a) armamenti e materiale connesso di ogni tipo, compresa l’assistenza tecnica, la formazione, l’assistenza finanziaria e altre forme di assistenza, destinati unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;
b) armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato;
notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»;
2) all’articolo 4 bis è soppresso il paragrafo 1;
3) all’articolo 6:
a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:
a) Banca centrale della Libia;
b) Libyan Arab Foreign Bank;
c) Libyan Investment Authority; e
d) Libyan Africa Investment Portfolio,
che sono congelati alla data del 16 settembre 2011 rimangono congelati.»;
b) è inserito il paragrafo seguente: «4 ter. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 1 bis, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
a) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale
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