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23.9.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 246/30 |
DECISIONE 2011/625/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2011
che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | In data 28 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/137/PESC (1), che attua la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). |
(3) | Il 16 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l’UNSCR 2009 (2011) che ha modificato, tra l’altro, le misure restrittive imposte dall’UNSCR 1970 (2011) e dall’UNSCR 1973 (2011). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/137/PESC è così modificata:
1) | all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di:
a) | armamenti e materiale connesso di ogni tipo, compresa l’assistenza tecnica, la formazione, l’assistenza finanziaria e altre forme di assistenza, destinati unicamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche; |
b) | armi leggere e di piccolo calibro e materiale connesso, temporaneamente esportati in Libia ad uso esclusivo del personale delle Nazioni Unite, dei rappresentanti dei media e degli operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e del personale associato; | notificati preventivamente al comitato e qualora il comitato non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.»; |
2) | all’articolo 4 bis è soppresso il paragrafo 1; |
3) | all’articolo 6:
a) | è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da:
a) | Banca centrale della Libia; |
b) | Libyan Arab Foreign Bank; |
c) | Libyan Investment Authority; e |
d) | Libyan Africa Investment Portfolio, | che sono congelati alla data del 16 settembre 2011 rimangono congelati.»; |
b) | è inserito il paragrafo seguente: «4 ter. Riguardo alle entità di cui al paragrafo 1 bis, sono altresì ammesse deroghe per i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche purché:
a) | lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l’intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi, attività finanziarie o risorse economiche per uno o più degli scopi seguenti e il comitato non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale |
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