Council Decision 2012/36/CFSP of 23 January 2012 amending Decision 2010/639/CFSP concerning restrictive measures against Belarus

Published date24 January 2012
Date of Signature30 March 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 19, 24 January 2012
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24.1.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 19/31

DECISIONE 2012/36/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2012

recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1).
(2) Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2012 le misure restrittive in vigore adottando la decisione 2011/666/PESC (2).
(3) Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussa.
(4) Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
(5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/639/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/639/PESC è così modificata:

1) all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«e) responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;
f) e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;
2) all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c) di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V;
d) e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»;
3) all’articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nessun fondo o risorsa
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