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24.1.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 19/31 |
DECISIONE 2012/36/PESC DEL CONSIGLIO
del 23 gennaio 2012
recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
(1) | Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1). |
(2) | Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha prorogato fino al 31 ottobre 2012 le misure restrittive in vigore adottando la decisione 2011/666/PESC (2). |
(3) | Data la gravità della situazione in Bielorussia, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive nei confronti della Bielorussa. |
(4) | Le restrizioni in materia di ammissione e di congelamento dei fondi e delle risorse economiche dovrebbero essere applicate alle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione democratica, in particolare alle persone che detengono una posizione dominante e alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, in particolare alle persone e alle entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/639/PESC è così modificata:
1) | all’articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«e) | responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V; |
f) | e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»; | |
2) | all’articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c) | di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia, elencate nell’allegato V; |
d) | e le persone o entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o che lo sostengono, elencate nell’allegato V.»; | |
3) | all’articolo 2 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nessun fondo o risorsa |
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