Council Decision 2012/515/CFSP of 24 September 2012 amending and extending Decision 2010/565/CFSP on the European Union mission to provide advice and assistance for security sector reform in the Democratic Republic of the Congo (EUSEC RD Congo)

Published date25 September 2012
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 257, 25 September 2012
L_2012257IT.01001801.xml
25.9.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/18

DECISIONE 2012/515/PESC DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2012

che modifica e proroga la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo) (1), modificata da ultimo dalla decisione 2011/538/PESC (2). L'EUSEC RD Congo scade il 30 settembre 2012.
(2) Il 13 luglio 2012 il comitato politico e di sicurezza ha approvato la raccomandazione secondo cui l'EUSEC RD Congo dovrebbe essere prorogata di un anno, seguito da una fase di transizione finale di dodici mesi per il passaggio delle consegne.
(3) È pertanto opportuno prorogare l'EUSEC RD Congo fino al 30 settembre 2013.
(4) Occorre stabilire l’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUSEC RD Congo per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.
(5) È altresì necessario adeguare talune disposizioni relative alle informazioni classificate dell'UE.
(6) L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/565/PESC è così modificata:

1) all’articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: "L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 11 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013.";
2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13 Comunicazione di informazioni classificate 1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla
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